Il Dirigente del Servizio ”Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo”:
Premesso:
- che la Legge 11.05.99 n. 140, all’art. 8 (fondo per l'innovazione degli impianti a fune), dispose di finanziare interventi per l’innovazione tecnologica, l’ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza nei sistemi di trasporto pubblico attuati a mezzo di impianti funiviari situati nelle regioni a statuto ordinario attribuendo a tali Regioni funzioni istruttorie delle richieste a tal fine avanzate, di gestione delle risorse assegnate e di controllo sulla regolare esecuzione degli interventi. La stessa norma stabiliva che le opere dovevano essere completate entro due anni dall’inizio dei lavori;
- che con nota acquisita al protocollo dell’ex Settore Trasporti in data 12/08/1999, col n. 5176/S4, la Società Sciovie Marcantonio S.r.l. di Roccamontepiano (CH) ha presentato richiesta di accesso ai contributi di cui sopra per l’attuazione di un programma di intervento riguardante la sostituzione di un obsoleto e inattivo impianto scioviario denominato “Al Passo Lanciano” con una seggiovia triposto lunga circa 1000 mt., per un costo preventivato di € 1.761.118,03;
- che il D.M. del 24/11/99, con cui sono stati ripartiti fra le regioni a s.o. i fondi ex art. 8 L. 140/99, ha destinato agli interventi ubicati in Abruzzo un finanziamento complessivo di £ 29.425.000.000 (€ 15.196.744,26);
- che la Regione Abruzzo, con DGR n. 985 del 26.11.2002, ha approvato la graduatoria delle istanze di accesso ai benefici ex L. 140/99 (1° bando) e lo schema di Disciplinare di Concessione del Contributo con cui vengono fissate le condizioni e prescrizioni a carico del beneficiario;
- che il predetto Disciplinare, sottoscritto da parte del beneficiario, deve essere da questi restituito alla Regione Abruzzo in segno di accettazione del contributo, oltre che delle condizioni ivi contenute;
- che nella graduatoria approvata con D.G.R. 985/02 la Società Sciovie Marcantonio S.r.l. era utilmente inserita al 6° posto, con un contributo assegnato pari a € 704.447,21;
- che per l’intervento contribuito il Disciplinare di Concessione è stato notificato in data 03.12.2002 alla Società Sciovie Marcantonio S.r.l. e da questi restituito in pari data, sottoscritto per accettazione;
- che il Disciplinare di cui sopra, al punto 10, stabiliva che i lavori fossero ultimati e la relativa documentazione consegnata alla Regione, entro 24 mesi dalla sua notifica, quindi entro il 03.12.2004, pena la revoca del contributo (Allegato n. 1);
- che con successive note in data 02.12.2003 e 24.06.2004 (Allegati n. 2 e n. 3) la Società Sciovie Marcantonio S.r.l. ha chiesto al Servizio “Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo” di poter modificare leggermente il tracciato della seggiovia traslandone di circa 50 ml verso Est la Stazione di valle; restava immutato il posizionamento della stazione di monte. La variazione proposta comportava anche la rimozione della sciovia “Piano dei Fondi”, non prevista nella proposta originaria, dal che derivavano vantaggi in termini di razionalizzazione del bacino sciistico e di recupero ambientale in area vincolata a parco nazionale;
- che con nota n. 4488/DE4 del 20.07.04 (Allegato n. 4) è stata accolta la variazione richiesta e confermate tutte le condizioni fissate nel Disciplinare di Concessione, ivi compreso l’ammontare del contributo assegnato (art. 8, p.to 3, L. 140/99);
- che con nota del 08.09.2004 (Allegato n. 5) il beneficiario ha poi ha chiesto, motivandola, una proroga di due anni al termine fissato nel Disciplinare di Concessione per l’ultimazione dei lavori e la presentazione della documentazione occorrente;
- che la Giunta Regionale, con atto n. 1096 del 15.11.2004, ha accolto la richiesta di proroga fissando al 03.12.2006 il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori e la presentazione della documentazione richiesta dal Disciplinare di Concessione (Allegato n. 6);
- che nel frattempo, in forza di disposizioni normative statali successivamente intervenute (L. 166/02, DM 30/12/02, DPCM 07/03/03, DM 26/09/03), la disponibilità finanziaria complessivamente assegnata alla Regione Abruzzo per le finalità di cui alla L. 140/99 e s.m.i. è stata accresciuta passando da £ 29.425.000.000 (€ 15.196.744,26) ad € 18.433.299,62;
- che
in conseguenza di quanto sopra la Giunta Regionale, con atto n. 709 del 9 agosto 2004, ha approvato
l’emanazione di un 2° bando per l’assegnazione degli ulteriori contributi ex
art. 8 L. 140/1999, disponendo inoltre che eventuali risorse non utilizzate per
la realizzazione degli interventi già finanziati con DGR 985/02 (1° bando)
fossero destinate a favore del 2° bando (Allegato
n. 7);
- che in data 29.09.2006 la Sciovie Marcantonio S.r.l. ha trasmesso il progetto preliminare della nuova seggiovia denominata “Passo Lanciano – Piano dei Fondi”, avviando in tal modo la procedura per il rilascio delle autorizzazioni regionali ex L.R. 24/05;
- che il progetto preliminare prodotto riguardava un impianto di seggiovia ad attacchi fissi a seggiole biposto in luogo di quella a seggiole triposto ammessa a contribuzione ed indicata nella Convenzione (Disciplinare di Concessione) stipulata fra le parti;
- che, contrariamente a quanto stabilito dall’art. 8) del Disciplinare di Concessione stipulato tra le parti, non risultavano agli atti d’Ufficio formali richieste di variazione nella tipologia dell’iniziativa ammessa a contribuzione;
- che con successiva nota del 27.11.2006 (Allegato n. 8), quindi poco prima della data di scadenza della proroga concessa con D.G.R. n. 1096/2004, la Ditta ha chiesto un'ulteriore proroga alla scadenza del termine utile per l’attuazione dell’intervento contribuito, per un non meglio specificato “periodo congruo necessario a completare le acquisizioni dei relativi pareri e nullaosta e poter realizzare i lavori”;
- che a sostegno della richiesta di proroga la Ditta ha argomentato che:
- nel frattempo (21.12.2004) è stato approvato il P.S.T. “Passo Lanciano – Majelletta” che prevede una “localizzazione grafica della nuova seggiovia lievemente difforme a quanto progettato dalla Sciovie Marcantonio S.r.l.”, con conseguenti incomprensioni interpretativo-procedurali tra la società stessa ed alcuni Enti competenti al rilascio di pareri e nullaosta, in particolare con l’Ente Parco che chiedeva la modifica del PST;
- solo in data 20.09.2006, nota n. 5899, la Direzione regionale “Parchi, Territorio, Ambiente, Energia” ha specificato che la proposta di progetto di seggiovia biposto non costituisce variante sostanziale al PST e che quindi non occorre procedere ad un iter di modifica del Piano stesso;
- conseguentemente l’Ente Parco della Maiella, in data 24.11.06, ha fatto presente che avrebbe proceduto all’emanazione del definitivo provvedimento di autorizzazione, dopo aver però acquisito gli altri atti di assenso;
- che, mancando ancora in Abruzzo il Piano dei Bacini Sciistici e trovando quindi applicazione l’art. 5, c. 5, della L.R. 24/05, la Giunta Regionale, con atto n. 1205/P del 26.10.2006, d’intesa con la Commissione Consiliare quarta ed ai soli fini della programmazione del territorio per il suo utilizzo turistico – invernale, ha autorizzato la realizzazione della seggiovia biposto ad ammorsamento fisso denominata “Passo Lanciano – Piano dei Fondi” (1320 – 1571 ml s.l.m.) da parte della Società Sciovie Marcantonio S.r.l. Tutti i conseguenti adempimenti operativi e gestionali, ed in particolare l’eventuale approvazione del progetto esecutivo, sono stati demandati al Dirigente del Servizio “Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo” della Direzione regionale Trasporti e Mobilità;
- che ad oggi non è stato ancora trasmesso alla Direzione regionale Trasporti il progetto definitivo o esecutivo della seggiovia in questione né risultano acquisiti i pareri o nulla-osta occorrenti per l’approvazione ex L.R. 24/05;
- che con nota Prot. n. 535/DE4 del 23 gennaio 2007 (Allegato n. 9) il Servizio “Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a File e Fune”, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, ha rappresentato i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di proroga, specificando in particolare che:
“
- il progetto preliminare presentato per
l’approvazione regionale ex L.R. 24/05 riguarda la realizzazione di una seggiovia
biposto, tipologia difforme da quella prevista dalla Convenzione (Disciplinare
di Concessione) stipulata tra le parti, che prevede invece una seggiovia
triposto. Pertanto l’impianto del quale si propone la realizzazione non è
quello ammesso a contribuzione ai sensi della L. 140/99, art. 8;
- in ogni caso, il termine fissato dalla
Convenzione (Disciplinare di Concessione), per l’ultimazione dei lavori e la
consegna della documentazione riguardante la seggiovia triposto, già prorogato
con D.G.R. n. 1096 del
15.11.2004, è scaduto il 03-12-2006. Il punto 10) del disciplinare de quo
stabilisce che, trascorso tale termine, il contributo venga revocato;
- ove fosse accetta l’istanza di proroga verrebbero lese le legittime aspettative e i
diritti acquisiti dalla Ditte utilmente inserite nelle graduatorie previste
dalla Legge 140/99 e s.m., le quali verrebbero penalizzate relativamente alle
proprie richieste di finanziamento;”;
- che con nota del 02.02.2007, ns. Prot. n. 1012/DE4 del 7 Febbraio 2007 (Allegato n. 10), la Società Sciovie Marcantonio S.r.l. ha presentato le proprie osservazioni in merito, specificando che:
- la necessità di una ulteriore proroga al termine di fine lavori non è ad essa imputabile ed è riconducibile ad altro procedimento amministrativo, non ancora conclusosi, avanti ad altra P.A.;
- l’art. 8 della L. 140 /1999 non pone alcuna distinzione tra seggiovie biposto ovvero triposto, riferendosi genericamente ad impianti a fune, tipologia riconducibile all’impianto realizzando dalla Marcantonio S.r.l.;
Ritenuto che le osservazioni della Società Sciovie Marcantonio S.r.l. non possono trovare accoglimento per i seguenti motivi:
- circa la non imputabilità alla scrivente Società della scadenza del termine di fine lavori fissato alla data del 3 Dicembre 2006, riconducibile alla durata di altro procedimento amministrativo avanti ad altro P.A., in particolare l’Ente Parco nazionale della Maiella:
- la stessa non esime la Società dal rispettare il termine di scadenza previsto dal Disciplinare di concessione, già prorogato con Delibera di Giunta Regionale n. 1096/2004, in quanto la necessità di ottenere autorizzazioni o nulla osta da parte di altri enti non sospende o elimina i termini ivi indicati. Si ricorda, sul punto, che la Società istante ha usufruito di un periodo di 4 anni per la realizzazione dei lavori:
- circa la difformità dell’opera – seggiovia
biposto - con l’opera seggiovia triposto - ammessa a contributo regionale:
- si contesta l’ assunto secondo il quale “l’art. 8 non pone alcuna distinzione tra seggiovie biposto ovvero triposto, riferendosi genericamente ad impianto a fune” in quanto l’art. 8 della L. 140/99 precisa solamente che “eventuali varianti intervenute in corso d’ opera non comportano aumento del contributo assegnato”. Il Disciplinare di Concessione però, all’art. 8, recita testualmente “…è fatto obbligo di non apportare all’ impianto modifiche sostanziali (previste dal DM 23/85) senza la preventiva autorizzazione della Regione Abruzzo.” La Società Sciovie Marcantonio S.r.l., prima del termine di scadenza previsto, avrebbe dovuto dunque ottenere la suindicata autorizzazione ed effettuare l’ ultimazione dei lavori entro il termine previsto. In realtà a tutt’oggi, quando il termine ultimo risulta scaduto già in data 3/12/2006, la Società non ha né richiesto l’autorizzazione ai sensi dell’art. 8 del Disciplinare di concessione, né presentato la documentazione necessaria per l’approvazione del progetto esecutivo ai sensi della L.R. 24/05; pertanto i lavori relativi all’impianto non solo non sono stati ultimati entro il termine previsto, ma, mancando ancora la propedeutica ed obbligatoria approvazione del progetto esecutivo, gli stessi non possono essere stati neanche iniziati;
Evidenziato inoltre, circa l’eventuale lesione delle legittime aspettative e dei diritti acquisiti in virtù della DGR 709/2004 dalle altre ditte che seguono in graduatoria, come sia di tutta evidenza che un’ulteriore proroga ai termini per l’ottemperanza alle prescrizioni di cui al Disciplinare di Concessione penalizzerebbe altri interventi che, pur se ritenuti ammissibili a finanziamento, non possono ad oggi usufruire del contributo per l’insufficienza delle risorse finanziarie disponibili. Al riguardo, in data 11/09/2006, è anzi pervenuta alla Direzione Trasporti una nota della “Mamma Rosa Funivie” S.r.l. di Pretoro (Ch) (Allegato n. 11) che, inserita in graduatoria per la Costruzione di una Seggiovia Quadriposto Automatica denominata “Concorde” ma non ancora assegnataria di contribuzione per insufficienza della disponibilità finanziaria, rappresenta che l’eventuale accoglimento di ulteriori proroghe a favore di interventi già assegnatari di finanziamento, ma non ancora realizzati, determinerebbe una sua reazione in quanto penalizzante per l’iniziativa che essa ha proposto; analoga posizione è stata assunta verbalmente da altre Ditte inserite in graduatoria e non ancora assegnatarie di contributi;
Considerato che, da quanto sopra espresso, discende:
- che la legge 11.05.1999 n. 140 prevedeva all’art. 8 un fondo per l’innovazione degli impianti a fune. Tale disposizione è stata modificata dalla legge 01.08.2002 n. 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”, ed in particolare dall’art. 31 “disposizioni in materia di impianti a fune”;
- che in virtù di tali disposizioni normative è stata effettuata una prima graduatoria degli aventi diritto al finanziamento, approvata con D.G.R. n. 985 del 26.11.2002, nella quale risultava utilmente collocata la Società Sciovie Marcantonio S.r.l..con l’attribuzione di un contributo di € 704.4437,21 (1° BANDO);
- che la Regione Abruzzo e Società Sciovie Marcantonio S.r.l, in data 3.12.2002, hanno stipulato un Disciplinare riguardante la concessione del contributo ex L. 140/99 e s.m.i. per la costruzione di una “Seggiovia triposto in sostituzione dell’impianto Al Passolanciano lungo circa 1000 mt.”;
- che nel suindicato disciplinare le parti stabilivano, al punto 10), che “il termine utile per l’ultimazione dei lavori in oggetto e per la presentazione al servizio “Trasporto ferroviario regionale, Impianti a Fune e Filo” della documentazione richiesta ai sopraelencati punti 3), 4), e 5) veniva fissato in 24 mesi a partire dalla data di ricezione del Disciplinare di Concessione. Trascorso detto termine il contributo sarebbe stato revocato con il conseguente recupero delle eventuali anticipazioni già erogate;
- che il termine fissato dalla Convenzione per l’ultimazione dei lavori e la consegna della documentazione richiesta, è stato poi prorogato con D.G.R. n. 1096 del 15.11.2004 ed è scaduto il 3.12.2006;
- che la Società Sciovie Marcantonio S.r.l., entro il termine prorogato al 3.12.2006, non ha ultimato i lavori (che peraltro non potevano essere legittimamente avviati) né ha presentato alla Direzione Trasporti i documenti richiesti dal Disciplinare;
- che le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, come sopra meglio specificato, non possono trovare accoglimento;
- che il concedente, dopo l’approvazione della richiesta di contributo, resta privo del potere discrezionale e può esercitare il solo controllo in ordine all’ esatto adempimento degli obblighi del concessionario. L’ inosservanza di tali obblighi si connota, quindi come inadempimento a cui consegue la revoca del contributo, non essendo possibile una rinnovata valutazione discrezionale dell’ interesse pubblico, ma solamente la valutazione di fatti intrinseci al rapporto derivante dal finanziamento stesso;
- che ove fosse accettata l’ulteriore istanza di proroga, verrebbero lese le legittime aspettative e i diritti acquisiti dalle Ditte utilmente inserite nella graduatoria relativa al 2° BANDO, posto che la Delibera n. 709 del 9 agosto 2004 ha stabilito che quanto non erogato con il 1° BANDO poteva aumentare lo stanziamento relativo al 2° BANDO; ciò in quanto verrebbero ingiustamente penalizzate relativamente alle proprie istanze di finanziamento;
Considerato che, per quanto sopra espresso, la richiesta di proroga non può trovare accoglimento;
Atteso che pertanto occorre dare attuazione a quanto stabilito al punto 10) del Disciplinare di Concessione, che testualmente recita “Il termine utile assegnato per l'ultimazione dei lavori in oggetto, e per la presentazione al Servizio “Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo” della documentazione richiesta ai sopraelencati punti 3), 4) e 5), viene fissato in 24 mesi a partire dalla data di ricezione del disciplinare di concessione. Trascorso detto termine, il contributo verrà revocato con il conseguente recupero delle eventuali anticipazioni già erogate.”, e quindi bisogna provvedere alla revoca del contributo assegnato alla società “Sciovie Marcantonio” S.r.l. per la costruzione della “Seggiovia triposto in sostituzione dell’impianto ‘Al Passo Lanciano’ lunga circa 1000 mt”;
Rilevato che ad oggi nessuna anticipazione è stata ancora erogata a favore della ditta “Sciovie Marcantonio” S.r.l. per l’intervento in oggetto e che pertanto non occorre procedere al recupero di alcuna somma;
Vista la L.R. 14/09/1999, n. 77, art. 5 “Autonomia della Funzione Dirigenziale”;
determina
1. Di non concedere, per quanto esposto in premessa, la proroga,
richiesta in data 27.11.2006 dalla “Sciovie Marcantonio” S.r.l., ai termini di
scadenza per gli adempimenti di cui al Disciplinare di concessione del contributo
ex L. 140/99, art. 8, assegnato per la realizzazione della “Seggiovia triposto
in sostituzione dell’impianto ‘Al Passo Lanciano’ lunga circa 1000 mt,;
2. Di revocare conseguentemente la contribuzione ex art. 8 L. 140/99
concessa alla “Sciovie Marcantonio” S.r.l. con DGR n. 985 del 26.11.2002 per la
realizzazione della “Seggiovia triposto in sostituzione dell’impianto
‘Al Passo Lanciano’ lunga circa 1000 mt.”,;
3. Di inviare il presente provvedimento alla Società “Sciovie
Marcantonio” S.r.l., Via Madonna della Neve n.
35, Roccamontepiano (Ch);
4. Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 gg. dal
ricevimento del presente atto o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato,
entro 120 giorni dalla stessa data.
Il Dirigente del Servizio
Ing. Luigi De Collibus