IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) di approvare ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006 N. 152 (Norme in materia ambientale) Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) - Legge Regionale 28.04.2000 N. 83 e successive modifiche e integrazioni, Art. 25 (Impianti assoggettati a procedura autorizzativa semplificata) – il progetto presentato dalla COMUNITA’ MONTANA “MEDIO VASTESE” – ZONA “T” – Piazza Luigi Sturzo n. 13 – 66052 GISSI (CH) – per la realizzazione ed esercizio di un impianto di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione in località “Selva” del Comune di San Buono (CH), identificabile nel N.C.T. dello stesso al Foglio 17 Particelle 337, 338, 341, 493, 494, 495, 496, 497, 553, 554 – Area classificata dal P.R.G. come “Zona agricola” – della superficie complessiva di mq 8.120 e una potenzialità dell’impianto di 1.200 mc/annui, equivalente alla fase “D15 (Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti))” dell’allegato B e alla fase “R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti))” dell’allegato C del Decreto Legislativo n. 152/2006 in conformità agli elaborati indicati in premessa e di seguito elencati:
Mese di Novembre
Anno 2005
Geom. Nicola Ottaviani
Allegato 1) Relazione descrittiva – Quadro economico;
Allegato 2) Elaborati grafici;
Allegato 3) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
Allegato 4) Computo metrico estimativo;
Geologo Dott. Concezio Rossi – Geom. Nicola Ottaviano
Allegato 5) Relazione geologica;
Mese di Novembre
Anno 2006
Geom. Nicola Ottaviano – Geologo Dott. Concezio Rossi
Allegato 6) Elaborato 1 - Delibera di approvazione iniziativa progettuale;
Allegato 7) Elaborato 2 – Proprietà dell’area;
Allegato 8) Elaborato 3 – Relazione tecnica;
Allegato 9) Elaborato 4 – Elenco tipologie rifiuti;
Allegato 10) Elaborato 5 – Relazione geologica e geotecnica;
Allegato 11) Elaborato 6 – Viabilità (Provinciale e regionale);
Allegato 12) Tavola 7 – Piano quotato area d’intervento;
Allegato 13) Tavola 8 – Planimetria intero impianto;
Allegato 14) Elaborato 9 – Caratteristiche tecniche cassoni;
Allegato 15) Tavola 10 – Planimetria raccolta acque meteoriche;
Allegato 16) Tavola 11 – Planimetria raccolta acque nere;
Allegato 17) Tavola 12 – Particolare pozzetto acque piovane;
Allegato 18) Tavola 13 – Particolare pozzetto acque nere;
Allegato 19) Tavola 14 – Particolari costruttivi recinzione e cancelli;
Allegato 20) Tavola 15 – Planimetria impianto di illuminazione;
Mese di Marzo Anno
2007
Geom. Nicola Ottaviano
Allegato 21) Dichiarazione;
Allegato 22) Dichiarazione;
Allegato 23) Relazione – Valutazione di incidenza;
Allegato 24) Planimetrie catastali;
Mese di Aprile Anno
2007
Geom. Nicola Ottaviano
Allegato 25) Disegni opere da realizzare – Integrazioni al Genio Civile;
Allegato 26) Precisazioni di carattere tecnico;
Allegato 27) Stralci planimetrie: P.A.I.- P.S.D.A.;
2) di autorizzare la Comunità Montana “Medio Vastese” – Zona “T” alla realizzazione ed esercizio ai sensi del predetto Art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 N. 152, il progetto di cui al punto 1);
3) di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni dieci dalla data di adozione del presente provvedimento, detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si rinvia a quanto disposto all’art. 22 comma 3 della Legge Regionale 28.04.2000 N. 83;
4) di precisare che l’autorizzazione di cui al punto 2) è rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio) nelle forme stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 N. 152 e dalla Legge Regionale 28.04.2000 N. 83, Art. 24, comma 5;
5) di autorizzare la Comunità Montana “Medio Vastese” – Zona “T” in oggetto ai sensi dell’Art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 N. 152, all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1), alle condizioni e prescrizioni che qui di seguito si riepilogano:
dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Sub
Provinciale di San Salvo – Vasto (CH)
“Richiamata la nota n. 6968 del 05.02.2007,
con la quale il Servizio in indirizzo ha richiesto a questo Dipartimento il
Parere tecnico per la “realizzazione e gestione di una stazione ecologica per
la raccolta di materiale inerte proveniente dal settore edile” da ubicare nel
territorio del Comune di San Buono, si rileva, come si legge nel frontespizio
degli elaborati facenti parte della documentazione trasmessa, che il progetto
presentato riguarda la “Realizzazione sito per la raccolta separata e
riutilizzo di rifiuti inerti provenienti da costruzioni e demolizioni” e che lo
stesso, così come specificato, rientra nella Misura 3.1 dell’Azione 3.1.2,
intervento 2 c) “realizzazione da parte degli Enti Locali ……………di impianti per
la raccolta e lo smaltimento di rifiuti solidi di provenienza del settore
produttivo”.
A riguardo, in riferimento alla natura dei
rifiuti che si intendono gestire è opportuno richiamare quanto segue:
1. Per Stazioni ecologiche, o di conferimento, si intendono “strutture
sorvegliate che consentono al cittadino utente, il conferimento di tutte le
frazioni per cui è fatto obbligo di raccolta differenziata”, come
riportato nella Legge Regionale n. 83 del 28.04.2000, art. 2 comma 2 lett. f;
2. La raccolta differenziata è una “raccolta idonea, secondo criteri
di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti
urbani in frazioni merceologiche omogenee, …………..” secondo il comma 1 lett.
f dell’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006;
3. I rifiuti speciali
sono anche i “rifiuti derivanti dalla
demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle
attività di scavo, …………….”, come specificato alla lettera b), comma 3, art. 184
del D.Lgs. n. 152/2006;
Pertanto, le definizioni sopra
riportate portano a concludere che il
progetto presentato non si classifica come una stazione ecologica, poiché i
rifiuti trattati non sono rifiuti urbani provenienti dalla raccolta
differenziata. Mentre, poiché trattasi di rifiuti speciali provenienti dal
settore produttivo, il Progetto si configura come un Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi
provenienti da attività di demolizione e costruzione.
In tal senso, la valutazione
della documentazione presentata, debitamente esposta nella relazione tecnica
che segue, induce ad alcune considerazioni.
RELAZIONE TECNICA
Capacità massima da autorizzare
La potenzialità complessiva
annua dell’impianto, così come dichiarata nel progetto definitivo, è di 1.200
mc. Poiché è stato previsto l’utilizzo complessivo di cinque container per lo
stoccaggio dei rifiuti da 15 mc, la capacità di deposito della piattaforma
risulta pari a 75 mc.
Localizzazione area
L’impianto è localizzato
all’interno del territorio della Comunità Montana Medio Vastese, precisamente
nel Comune di San Buono in località “Selva”; l’area d’intervento è di proprietà
privata.
La
localizzazione del sito è stata scelta
seguendo i criteri:
- Posizione baricentrica per
agevolare il raggiungimento da parte di tutto il bacino di utenza (16 Comuni
della Comunità Montana);
- Adeguate caratteristiche
geomorfologiche;
- Minore impatto visivo.
I 16 Comuni della C.M. sono:
Carpineto Sinello, Casalanguida, Cupello, Dogliola, Fresagrandinaria, Furci,
Gissi, Guilmi, Lentella, Liscia, Monteodorisio, Palmoli, Roccaspinalveti, San
Buono, Scerni, Tufillo.
L’intervento consiste nella
conformazione del sito, attraverso uno spianamento della terra e nella
predisposizione di uno strato argilloso per l’impermeabilizzazione del terreno.
E’ prevista, inoltre, la
costruzione di una recinzione mediante rete metallica di altezza pari a 2,20 m.
Riguardo alla piantumazione
lungo il perimetro della recinzione, nella relazione si afferma che l’impatto
visivo è mitigato dalla vegetazione preesistente che verrà ulteriormente
implementata.
Caratteristiche tecnico
funzionali
Le attrezzature utilizzate per
il recupero di rifiuti inerti sono costituite da 3 cassoni scarrabili, anche se
ne sono stati previsti altri due in caso di effettiva necessità.
Come messo in evidenza nella
“Planimetria intero impianto “Allegato 8 del progetto definitivo, l’impianto si
compone altresì:
- di una pesa;
- di un piccolo box comprendente servizio igienico per gli operatori ed apparecchiature di pesa.
Inoltre, sarà predisposto
l’impianto elettrico per l’alimentazione di 4 corpi illuminanti (potenza di 3
KW) e una condotta di raccolta delle acque nere e acque meteoriche dei
piazzali.
Le tipologie dei rifiuti per i
quali si richiede l’autorizzazione sono elencati nella seguente tabella:
CODICI C.E.R. |
DESCRIZIONE |
17 01 07 |
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* |
17 02 |
Legno, vetro e plastica |
17 03 02 |
Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce
17 03 01* |
17 04 07 |
Metalli misti |
17 05 08 |
Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da
quello di cui alla voce 17 05 07* |
17 06 04 |
Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle
voci 17 06 01* e 17 06 03* |
17 08 02 |
Materiali da costruzione a base di gesso diversi da
quelli di cui alla voce 17 08 01* |
17 09 04 |
Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione,
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* |
Tabella 1
Per una potenzialità complessiva dell’impianto di 1.200 mc/annui;
Sono state date indicazioni
circa le caratteristiche tecniche dei container scarrabili utilizzati presso l’impianto.
Ogni container ha la capacità di 15 mc ed è realizzato in lamiera d’acciaio.
La pavimentazione prevista
sarà realizzata mediante la messa in opera di uno strato di materiale inerte
con sottostante strato argilloso.
Gestione delle acque
Acque meteoriche
La raccolta delle acque
meteoriche avviene, stante quanto è possibile desumere dalla documentazione,
attraverso griglie, caditoie, canalette, collocate in funzione delle linee di
compluvio determinate dalle pendenze della pavimentazione. Le acque così
raccolte sono convogliate al fosso naturale, senza nome, che costeggia l’area
d’intervento;
Acque nere
Nella Relazione tecnica di
progetto non si riportano informazioni circa le caratteristiche tecniche, la
potenzialità e le modalità di gestione della fossa biologica, così come viene
definita, destinata ad accogliere i reflui provenienti dai servizi igienici.
Solo la Planimetria raccolta acque nere (futura), evidenza che sarà predisposta
una fossa biologica a tenuta per la raccolta delle acque nere provenienti dai
servizi del box ad uso ufficio. Lo scarico di tale vasca, sebbene quest’ultima
venga annoverata “ ……….. a tenuta”, recapiterà tramite un pozzetto al Fosso
naturale, senza nome. Pertanto, poiché in Planimetria si osserva anche un
pozzetto, con consequenziale allontanamento delle nere, si prescrive sin d’ora che, avanti qualsivoglia rilascio, lo scarico
risulti autorizzato, giusto richiamo dell’art. 124 D.Lgs. n. 152/2006, e che il
dimensionamento del manufatto depurativo tenga conto della potenzialità d’uso.
CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE GEOLOGICA
L’Area oggetto d’intervento è
ubicata sulla sinistra idrografica del Fiume Treste su un’area a medio-bassa
acclività, impostata su litologie coesive dell’unità geologica “Tufillo”.
Nell’area non sono presenti fenomeni di pericolosità idrogeologica. L’Area, da
un punto di vista geomorfologico, risulta collocata lungo lo spartiacque dei
due canali di versante che confluiscono nel Fiume Treste. La bassa acclività e
la collocazione geomorfologica dell’area rendono necessaria comunque la
realizzazione di un sistema di regimazione delle acque correnti superficiali.
Il sistema di regimazione delle acque meteoriche, dovrà tenere conto anche
dell’area a monte dell’intervento. La natura litologica dei terreni d’imposta
non garantisce una perfetta impermeabilizzazione, risultando quindi necessaria la realizzazione di uno strato
impermeabile, che nella fattispecie deve coincidere con l’opposizione di almeno
30 cm di strato di argilla con coefficiente di permeabilità k =10¯7 cm/sec.
CONCLUSIONI
Per le considerazioni
preliminarmente esposte, che portano a concludere circa l’ipotesi di
realizzazione di un Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi,
non già una Stazione ecologica, come erroneamente riportata nell’oggetto,
giusta interpretazione di questo Dipartimento, è possibile esprimere parere favorevole circa l’ammissibilità dei
codici riportati in tabella 1.
Inoltre si ritiene altresì che
l’Autorizzazione deve prevedere, in aggiunta alle prescrizioni sopra
richiamate, anche:
1. Che la volumetria dell’impianto di stoccaggio
non risulti eccedente 75 mc, corrispondente alla capacità dei container
previsti;
2. La destinazione finale del rifiuto stoccato in riferimento alla tipologia del
riutilizzo previsto per ciascun rifiuto;
3. Per ogni tipologia di rifiuti la descrizione
delle modalità di trasporto e di conferimento;
4. Che venga predisposta un’opportuna
regimazione delle acque esterne alla piattaforma (regimazione delle acque di corrivazione) ed il loro
convogliamento nel Fosso naturale attiguo;
5. La predisposizione di idonea indicazione sui
box dei rifiuti in base alle tipologie di rifiuti da trattare;
6. Che la tipologia di rifiuti 17 02, riportata
nella tabella 1, risultino non pericolosi;
7. Che durante l’allestimento dell’impianto
risulti salvaguardata la vegetazione sottoposta a tutela”.
6) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla regione Abruzzo;
7) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
1) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
2) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
3) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
4) devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
8) di richiamare la Comunità Montana Medio Vastese – Zona “T” autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Sub-Provinciale di San Salvo-Vasto di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione;
9) di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto, a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 N. 152;
10) di obbligare la Comunità Montana:
- di possedere, nel corso della fase di realizzazione dell’impianto, adeguata assicurazione R.C. secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 132/2006;
- prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto, a prestare adeguate garanzie finanziarie, ai sensi della citata D.G.R. 22.02.2006 n. 132, a favore della Provincia di Chieti (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all’originale), a copertura di eventuali danni ambientali; detta garanzia, controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;
11) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;
12) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di Legge, alla Comunità Montana Medio Vastese Zona “T” – Piazza L. Sturzo n. 13 – 66052 GISSI (CH);
13) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di San Buono (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti (CH), all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Sub-Provinciale di San Salvo-Vasto (CH);
14) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 03.04.2006 (Norme in materia ambientale) n. 152 copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
15) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale
entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini