GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la D.G.R n. 224 del 13.03.2007 di approvazione del “Piano di risanamento Sistema Sanitario Regionale 2007-2009” il quale, alla pag. 11, prevede che la Regione Abruzzo si impegna, tra l’altro, ad adottare una deliberazione di recepimento del D.M. 12 settembre 2006 sulle tariffe «a modifica delle deliberazioni precedentemente approvate in materia»;

Omissis

Ritenuto, pertanto, di dover ricondurre tutte le tariffe delle prestazioni di specialistica ambulatoriale a quelle massime previste dal D.M. 22 luglio 1996, revocando, di conseguenza, tutte le deliberazioni di Giunta Regionale che nel corso degli anni hanno apportato variazioni in aumento agli importi nello stesso decreto indicati ed in particolare:

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende riportato, condiviso ed approvato:

1.   Di recepire il D.M. 12.09.2006 relativamente alle Prestazioni specialistiche ambulatoriali e pertanto di ricondurre tutte le tariffe di dette Prestazioni a quelle massime previste dal D.M. 22.07.1996.

2.   Di revocare conseguentemente tutte le Deliberazioni di Giunta regionale che nel corso degli anni hanno apportato variazioni in aumento agli importi indicati dal D.M. 22.07.1996 ed in particolare :

-    D.G.R n. 897 del 05.05.1999, recante “Approvazione, a modifica ed integrazione della Delibera di Giunta Regionale n. 565/1998, del tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali con decorrenza al 1° maggio 1999”;

-    D.G.R. n. 230 del 10.02.1999, recante “Tariffario regionale per le prestazioni di immunoematologia e medicina trasfusionale in ottemperanza del decreto del Ministero della Sanità 1 settembre 1995” limitatamente alle tariffe delle prestazioni di specialistica ambulatoriale di laboratorio analisi in essa variate;

-    D.G.R. n. 378 del 26.05.2004, recante “Modifica deliberazione Giunta Regionale n. 504 dell’1.7.03”,

-    D.G.R. n. 1361 del 29.12.2004, recante “Livelli essenziali di assistenza – ulteriori provvedimenti relativi alle prestazioni di medicina fisica e riabilitativa ambulatoriale”;

-    D.G.R. n. 805 del 17.07.2006, recante “Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 1361 del 29.12.2004;

-    D.G.R n. 1139 del 16.10.2006, recante “Ulteriori modifiche ed integrazioni alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1361 del 29.12.2004 e n. 805 del 17.07.2006”;

-    D.G.R. n. 152 del 22.03.2002, recante “Recepimento D.P.C.M. in materia di livelli essenziali di assistenza – Primi provvedimenti”, limitatamente all’eccezione per le medicine non convenzionali di agopuntura per indicazioni anestesiologiche – fitoterapia, come da punto 2 del deliberato, che pertanto non sono erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nonché per il punto 2.2 del medesimo deliberato;

-    D.G.R. n. 675 del 19.06.2006, recante “Approvazione del Nomenclatore Tariffario Regionale – Prestazioni ambulatoriali sanitarie – D.M. 22.07.1996”, limitatamente alle prestazioni elencate nell’allegato nomenclatore tariffario regionale che hanno subito una variazione tariffaria rispetto al D.M.’96, rinviando a successivo provvedimento l’approvazione di un nuovo Nomenclatore Tariffario Regionale opportunamente modificato.

3.   Di non riconoscere a carico del Servizio Sanitario Nazionale le prestazioni di “Mesoterapia”, di “Laserterapia Antalgica”, di “Elettroterapia Antalgica” e di “Ultrasonoterapia” già incluse nell’Allegato 2B)  punto C) del DPCM 29 novembre 2001 e che, conseguentemente, vengono ricomprese nell’Allegato 2A) di detto D.P.C.M. “Prestazioni totalmente escluse dai LEA”, per cui le prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale ammesse a carico del Servizio Sanitario Nazionale secondo le specifiche modalità di erogazione già indicate nell’allegato 1 della D.G.R. n. 504 dell’1.7.2003, restano quelle elencate nell’Allegato  1 al D.M. 22 luglio 1996 e non escluse dal suddetto D.P.C.M. 29 novembre 2001.

4.   Di precisare, a parziale modifica della D.G.R. n. 504 del 01.07.2003, recante “Livelli essenziali di assistenza. Ulteriori provvedimenti”, che le prestazioni di chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri è erogabile in day – surgery limitatamente a casi particolari di pazienti con anisometropia grave (pari ad almeno 3 diottrie) o di pazienti portatori di vizio refrattivo che hanno sviluppato intolleranza grave alle lenti a contatto e la cui occupazione lavorativa è assolutamente incompatibile con l’utilizzo di lenti tradizionali.

5.   Di procedere alla notifica del presente provvedimento a tutte le Strutture erogatrici di prestazioni Sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Regionale, tramite le Aziende U.S.L. competenti per territorio.

6.   Di autorizzare la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.