LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto legislativo n. 152 del 3.4.2006, recante norme in materia ambientale, finalizzate al riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norma in materia di inquinamento prodotto da impianti industriali, all’art. 7 regolamenta la competenza della Regione per il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Vista la Legge n. 62 del 18.04.05 rercante “disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea. Legge comunitaria 2004”

Richiamata la Delibera di G.R. n. 436 del 26.4.2006, avente per oggetto: “Modalità e criteri per l’attribuzione alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell’autorizzazione di cui al D.P.R. 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario  per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti”;

Vista la DGR 910 del 9 agosto 2006 avente per oggetto: “D.Lgs. 152 del 03.04.2006 – Parte V. Recepimento modulistica e per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.08.1998 – DCR 28/5 del 06.02.2001 – DGR n. 172 del 21.02.2005”.

Visto il Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria approvato con DGR 749 del 06.09.2003;

Vista la DCR 28/5 del 06.02.2001 recante “DPR 203/88 artt. 6, 15 e 17 - Riordino e riorganizzazione delle procedure delle Autorizzazioni e Autorizzazione di carattere Generale di cui al DPR 25 Luglio 1991 art. 5 comma 1”

Vista la L.R. 29 luglio 1998, n. 64 e s.m.i. recante “Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)”

Preso atto della Determina Direttoriale DN/97 del 22.12.2006 di nomina del Comitato Permanente di Coordinamento di cui al punto 10 del dispositivo della DGR 436/06;

Preso atto dei lavori svolti dal Comitato Permanente di Coordinamento che ha lavorato nell’ottica di:

-    assicurare l'omogeneità dell'esercizio delle funzioni delegate e l'efficacia dell'attività amministrativa;

-    monitorare l’avvio delle funzioni attribuite e assistere le attività relativamente allo start up;

-    adottare i criteri e la modulistica per le relative procedure al fine di garantire l’unitario esercizio a livello regionale;

-    regolamentare la procedura anche alla luce delle nuove disposizioni normative in materia;

-    formulare eventuali proposte di adeguamento e aggiornamento del tariffario;

-    riferire al Direttore Regionale della Direzione Ambiente, Parchi, Territorio ed Energia eventuali impedimenti o problematiche proponendo possibili soluzioni.

Ritenuto necessario aggiornare e adeguare criteri procedure e modulistica vigente alla intervenuta normativa evidenziando che i principi, le indicazioni e i regolamenti vigenti vengono complessivamente ribaditi;

Ritenuto necessario procedere con il presente atto di riordino:

-    all’emanazione di una nuova modulistica adeguata alle insorte esigente dovute all’entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 e all’atto di delega alle Province delle competenze in materia di inquinamento atmosferico di cui alla DGR 436/06 (all. 1) parte integrante e sostanziale il presente provvedimento;

-    all’emanazione della guida alla compilazione della modulistica predisposta per la presentazione della domanda ai sensi dell’art. 275 del D.Lgs. 152/06 con relativi esempi numerici (all. 2) parte integrante e sostanziale il presente provvedimento;

-    alla revisione e riorganizzazione delle procedure per il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

-    alla promulgazione dei criteri tecnici applicativi (all. 3), parte integrante e sostanziale il presente provvedimento;

-    all’approvazione di un fac-simile di registro delle emissioni e della manutenzione e dei rapporti di attività per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso (all. 4a - 4b), parte integrante e sostanziale il presente provvedimento;

Ritenuto necessario abrogare la lett. c) del comma 2 della DGR n. 8853 del 12.12.1991 e il relativo allegato 3 recante “fac-simile di comunicazione da presentarsi ai sensi del 2° comma art. 2 del DPR 25.07.1991”;

Considerato che tutti i costi relativi ai controlli svolti da parte dell’autorità competente per i controlli sono a carico dei soggetti interessati secondo tariffe predeterminate e pubbliche. In particolare e a titolo non esaustivo, sono sottoposti a pagamento i sopralluoghi che si rendono necessari a seguito di comunicazione da parte dell’interessato (modifiche sostanziali e non, messa in esercizio nuovo impianto, dismissione di punti di emissione, sospensione attività, rottura e/o interruzione del funzionamento dei sistemi di abbattimento, ecc) e dei controlli routinari da parte dell’autorità competente per i controlli;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dei criteri e degli indirizzi per l’adozione delle autorizzazioni di carattere generale di cui agli att. 272 e 275 del D. Lgs 152/06

-    per le attività di cui alla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del medesimo decreto (all. 5), parte integrante e sostanziale il presente provvedimento;

-    per quelle emissioni "tecnicamente convogliabili" provenienti dagli ambienti di lavoro, che non producono un incremento delle emissioni in termini di flusso di massa globali dell'impianto in quanto già presenti seppure non convogliati, a condizione che vi sia il parere tecnico favorevole dell'Autorità competente per i controlli (all. 5);

-    per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso (all. 6), parte integrante e sostanziale il presente provvedimento;

che dovranno essere emanate dalle autorità competenti entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione sul BURA del presente provvedimento.

Considerata la necessità, a seguito dell’esperienza maturata dalle Province in fase prima applicazione della DGR 436/06, di integrare e specificare l’allegato B alla DGR 536/06 “spese istruttorie amministrative e tecniche” (all. 7), parte integrante e sostanziale il presente provvedimento;

Ritenuto opportuno stabilire il rispetto dei calendari di cui all’art. 281 comma 1 per tutti coloro che hanno presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 12 del DPR 203/88, che quindi si intendono autorizzati in forma tacita, e per quegli impianti autorizzati in via provvisoria.

Considerata necessità di emanare un calendario per la presentazione delle domanda ai sensi del comma 1 dell’art. 281 per quegli impianti definiti a ridotto inquinamento per flusso di massa, ai sensi del comma 1 art. 4 DPR 25.07.1991, che la nuova disciplina esclude dal regime degli impianti e attività in deroga;

Ritenuto congruo stabilire l’apertura detto calendario per un periodo di 2 anni dalla data di emanazione del presente provvedimento per la presentazione della richiesta di autorizzazione per gli impianti definiti a ridotto inquinamento per flusso di massa, ai sensi comma 1 art. 4 DPR 25.07.1991, che la nuova disciplina esclude dal regime degli impianti e attività in deroga secondo la procedura stabilita dal comma 1 dell’art 281;

Considerato che la vidimazione dei registri delle emissioni e della manutenzione e dei rapporti di attività per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso è un atto puramente amministrativo e pertanto attribuibile in via esclusiva all’Amministrazione Provinciale.

Ritenuto opportuno stabilire il rispetto dei calendari di cui all’art. 281 comma 1 per tutti coloro che hanno presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 12 del DPR 203/88, che quindi si intendono autorizzati in forma tacita, e per quegli impianti autorizzati in via provvisoria.

Dato atto che il D.Lgs. 152/06 al comma 3 dell’art. 271 prevede che la Regione può stabilire, sulla base delle migliori tecniche disponibili, valori limite di emissione compresi tra i valori minimi e massimi fissati dall’allegato I alla parte quinta del medesimo decreto.

Considerato che il citato Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria nonché gli eventuali aggiornamenti e integrazioni possono contenere prescrizioni anche in termini di valore limite alle emissioni inquinanti per specifiche tipologie di impianti, gli impianti autorizzati e da autorizzare dovranno attenersi automaticamente a quanto ivi sancito qualora la prescrizione sia più restrittiva rispetto a quanto autorizzato.

Dato atto che il Direttore Regionale ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità tecnico – amministrativa del presente atto;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e che in questa sede si danno per riportate;

1.   di emanare il presente provvedimento di riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera, costituente direttiva rivolta ad assicurare la corretta e omogenea applicazione sul territorio regionale di dette procedure anche alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 152/06 e dal provvedimento regionale DGR 436/06;

2.   di adottare la nuova modulistica (all. 1) in sostituzione di quella previdente, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3.   di emanare la guida alla compilazione della modulistica predisposta per la presentazione della domanda ai sensi dell’art. 275 del D.Lgs. 152/06 con relativi esempi numerici (all. 2), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

4.   di adottare i criteri tecnici applicativi di cui all’all. 3, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

5.   di adottare i fac simile del registro delle emissioni e della mannutenzione e del registro dei rapporti di attività per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso (all. 4a - 4b), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, e di specificare che il registro per quest’ultime deve avere un numero di pagine tali da garantire una durata decennale mentre il registro delle emissioni per tutte le altre attività deve avere un numero di pagine tali da garantire un numero massimo di registrazioni di 50 e per la manutenzione un numero massimo pari a 100 interventi;

6.   di approvare i criteri e gli indirizzi per l’adozione delle autorizzazioni di carattere generale di cui agli att. 272 e 275 del D. Lgs 152/06

-    per le attività di cui alla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del medesimo decreto decreto (all. 5), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

-    per quelle emissioni "tecnicamente convogliabili" provenienti dagli ambienti di lavoro, che non producono un incremento delle emissioni in termini di flusso di massa globali dell'impianto in quanto già presenti seppure non convogliati, a condizione che vi sia il parere tecnico favorevole dell'Autorità competente per i controlli decreto (all. 5);

-    per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso decreto (all. 6), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

7.   di stabilire che le autorizzazioni di cui al punto 4 dovranno essere emanate dalle autorità competenti entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

8.   di emanare un calendario per la presentazione delle domanda ai sensi del comma 1 dell’art. 281 per quegli impianti definiti a ridotto inquinamento per flusso di massa, ai sensi del comma 1 art. 4 DPR 25.07.1991, che la nuova disciplina esclude dal regime degli impianti e attività in deroga e di stabilire l’apertura di tale calendario dalla data di emanazione del presente provvedimento per un periodo di 2 anni;

9.   di disporre che l’autorità competente per il controllo è l’ARTA Abruzzo;

10. di disporre che tutti i costi relativi ai controlli svolti da parte dell’autorità competente per i controlli sono a carico dei soggetti interessati secondo tariffe predeterminate e pubbliche. In particolare e a titolo non esaustivo, sono sottoposti a pagamento i sopralluoghi che si rendono necessari a seguito di comunicazione da parte dell’interessato (modifiche sostanziali e non, messa in esercizio nuovo impianto, dismissione di punti di emissione, sospensione attività, rottura e/o interruzione del funzionamento dei sistemi di abbattimento, ecc) e dei controlli routinari da parte dell’autorità competente per i controlli;

11. di disporre che la vidimazione dei registri delle emissioni e della manutenzione e dei rapporti di attività per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso è attribuito in via esclusiva all’Amministrazione Provinciale;

12. di disporre che il controllo eseguito dall’autorità competente per il controllo sostituisce l’autocontrollo periodico prescritto dall’autorizzazione. Tale disposizione non vale in riferimento agli autocontrolli da effettuarsi in fase di marcia controllata, comma 5 art. 269 D.Lgs. 152/06,

13. di stabilire il rispetto dei calendari di cui all’art. 281 comma 1 per tutti coloro che hanno presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art.12 del DPR 203/88, che quindi si intendono autorizzati in forma tacita, e per quegli impianti autorizzati in via provvisoria.

14. di abrogare la lett. c) del comma 2 della DGR n. 8853 del 12.12.1991 e il relativo allegato 3 recante “fac-simile di comunicazione da presentarsi ai sensi del 2° comma art. 2 del DPR 25.07.1991”;

15. di adottare il nuovo tariffario per spese istruttorie amministrative e tecniche in sostituzione dell’allegato B alla DGR 536/06 “spese istruttorie amministrative e tecniche” (all. 7), parte integrante e sostanziale il presente provvedimento;

16. di stabilire che dalla data di emanazione del presente provvedimento possono essere utilizzati esclusivamente i registri delle emissioni allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Ogni altro registro non può essere vidimato dalla Provincia;

17. di demandare al competente servizio regionale l’adozione di atti conseguenti l’applicazione del presente provvedimento;

18. di trasmettere  copia del presente provvedimento alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, che in forza della delibera di G.R. n. 436 del 26.4.2006 richiamata in premessa, provvederanno all’espletamento delle funzioni amministrative relative al rilascio dell’autorizzazione di cui al Decreto legislativo n. 152 del 3.4.3006, art. 269, e alle altre funzioni connesse in materia di inquinamento atmosferico;

19. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e su sito web della Regione Abruzzo.

Seguono allegati