DECRETO DI APPROVAZIONE

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

IL COMUNE DI CHIETI, LA REGIONE ABRUZZO ED IL COMITATO ORGANIZZATORE CHIETI 2007 e per adesione il CUS (Centro Universitario Sportivo) di Chieti

PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT – PALATRICALLE - IN CHIETI

IL SINDACO

Visto l’allegato accordo di programma sottoscritto in data 28 aprile 2007 tra: il Comune di Chieti nella persona del Sindaco, la Regione Abruzzo nella persona del Presidente, il Comitato Organizzatore Chieti 2007 nella persona del Presidente Vicario e per adesione del CUS nella persona del presidente, per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello sport Palatricalle di Chieti;

Visti:

-    art.15 L.241/90 e s.m.i.;

-    artt. 8 bis e 8 ter L.R. 12.4.83 n.18, come modificata dalla L.R. n.70 del 27/4/95;

-    art.34 comma 4 del D.Lgs. n.267/00;

DECRETA

1.   L’approvazione dell’accordo di programma tra il COMUNE DI CHIETI, LA REGIONE ABRUZZO ED IL COMITATO ORGANIZZATORE CHIETI 2007 e per adesione il CUS (Centro Universitario Sportivo) di Chieti PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT – PALATRICALLE - IN CHIETI

2.   la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Chieti, 8 maggio 2007

IL SINDACO

Dr. Francesco Ricci

Segue Accordo


ACCORDO DI PROGRAMMA

(ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 8bis e ter della L.R. n. 18/83)

Per la “Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport - PALA TRICALLE - in Chieti”

tra

Il COMUNE DI CHIETI con sede in Chieti, p.za Vittorio Emanuele, qui rappresentato dal Sindaco dott. Francesco Ricci;

La REGIONE ABRUZZO con sede in L’Aquila via L. Da Vinci n. 6, qui rappresentata dal Presidente On. Ottaviano Del Turco

Il COMITATO ORGANIZZATORE CHIETI 2007 con sede legale in Chieti, V.le Abruzzo n. 322, qui rappresentato dal Presidente Vicario, Dottor Umberto Aimola;

e per adesione

Il CUS (Centro Universitario Sportivo) di Chieti, qui rappresentato dal Presidente Professor Mario Di Marco.

premesso che

-    A seguito di candidatura per l’organizzazione in Italia dei Giochi del Mediterraneo del 2009 la “Città di Pescara” della Regione Abruzzo, è risultata ufficialmente destinataria dell’assegnazione del Grande Evento sportivo degli indicati XVI^ Giochi del Mediterraneo 2009;

-    La Regione Abruzzo, in fase di avvio di detta candidatura della Città di Pescara, già con provvedimento della Giunta regionale n. 895 del 10 ottobre 2001 aveva inteso sostenere la stessa, attraverso l’approvazione di un “protocollo di intesa” compartecipato da: il Comune di Pescara, la Regione Abruzzo e le Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo;

-    Nell’ambito del citato “Protocollo di intesa” la Regione Abruzzo ha inteso concorrere nella partecipazione finanziaria all’organizzazione dei giochi ed alla realizzazione degli interventi, con strumenti di carattere ordinario o straordinari;

-    L’ambito territoriale della Provincia di Chieti, ospita, altresì, nell’anno 2007, la fase finale del Campionato Europeo di Basket Femminile Chieti 2007;

-    la organizzazione dell’evento sportivo finale del Campionato Europeo di Basket Femminile Chieti 2007 è affidata al costituito “Comitato Organizzatore Chieti 2007”, [cui fanno capo la Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti/Pescara, il CUS (Centro Universitario Sportivo) di Chieti, la Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti, i Comuni di Chieti, Lanciano, Ortona e Vasto], giusta Atto Costitutivo e relativo Statuto emesso in data 19/12/2005 a mezzo Rogito per Notar Giuseppe Tragnone in Chieti, Rep. 41362, Raccolta 6859, registrato all’Agenzia delle Entrate di Chieti in data 09/01/2006, al n. 52, Mod. 1, con sede legale (del Comitato) in Chieti, V.le Abruzzo n. 322;

-    Tali eventi, per la loro rilevanza continentale, pongono la Regione Abruzzo e la Provincia di Chieti nella favorevole ed eccezionale condizione di presentarsi alla ribalta internazionale oltre che come meta degli appassionati anche come luogo d’eccellenza per coniugare sport, turismo, ambiente, cultura e benessere psico-fisico;

-    la Regione Abruzzo con deliberazione della Giunta Regionale n. 1465 adottata nella seduta del 18 dicembre 2006, in esecuzione di quanto indicato all’art. 3 della L.R. 4 dicembre 2006 n., 43, ha espresso che il Grande Evento dei XVI^ Giochi del Mediterraneo – Pescara 2009 comporta la realizzazione di un piano di interventi teso all’adeguamento, miglioramento e completamento degli impianti sportivi, destinati ad ospitare le gare sportive dei citati Giochi, e che fra detti impianti sportivi risulta annoverato anche il Palazzetto dello Sport Pala Tricalle di Chieti, di proprietà del Comune di Chieti, da utilizzare per le specialità ginnastica ritmica e pallavolo;

-    l’indicato Palazzetto dello sport Pala Tricalle di Chieti, quale impianto sportivo destinato ad ospitare i citati Grandi Eventi, necessita di interventi di manutenzione straordinaria anche al fine di renderlo conforme alla normativa sportiva FIBA e quindi idoneo ad ospitare gli eventi dei XVI^ Giochi del Mediterraneo – Pescara 2009 oltre che la finale del Campionato Europeo di Basket Femminile Chieti 2007;

-    la Regione Abruzzo, con deliberazione di Giunta regionale n. 216, adottata nella seduta del 5 marzo 2007, in esecuzione di quanto indicato all’art. 44 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 47, ha ritenuto di individuare il Comune di Chieti quale destinatario della somma di 1.000.000,00 per la realizzazione di interventi di completamento infrastrutturale delle opere programmate ed in fase di realizzazione per l’organizzazione dei XVI^ Giochi del Mediterraneo – Pescara 2009;

-    l’art. 44 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 47 dispone che all’utilizzo della prevista somma per la realizzazione degli interventi di completamento infrastrutturale delle opere programmate ed in fase di realizzazione per l’organizzazione dei XVI^ Giochi del Mediterraneo 2009 si proceda anche con Accordo di programma con le Amministrazioni Comunali interessate alla realizzazione dell’Evento sportivo in parola, in tal senso autorizzando la Giunta regionale alla definizione del programma degli interventi;

-    la Giunta Regionale con la indicata deliberazione n. 216/2007 ha, altresì, disposto di demandare ad apposito Accordo di Programma (di cui all’art. 34 del D.Lgs 267/2000), le modalità e discipline attuative, dell’Accordo stesso;

-    le Amministrazioni interessate – Regione Abruzzo, e Comune di Chieti – con l’adesione del Comitato Organizzatore Chieti 2007 e del CUS Chieti, per disciplinare gli obblighi ed i compiti a carico di ciascun soggetto nonché per regolamentare lo svolgimento delle attività ancora da porre in essere per consentire il regolare futuro utilizzo della struttura sportiva del Pala Tricalle di Chieti per i citati Grandi Eventi sportivi XVI^ Giochi del Mediterraneo – Pescara 2009 oltre che la finale del Campionato Europeo di Basket Femminile, intendono stipulare apposito Accordo di Programma ;

-    l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, come integrato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, art. 21, dispone che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 14 (conferenza di servizi) della legge stessa;

-    lo strumento “Accordo di Programma” è disciplinato dalla L.R. 12 aprile 1983, n. 18, agli artt. 8 bis e 8 ter, come modificata ed integrata dalla L.R. 27 aprile 1995, n. 70;

-    il”Comitato Organizzatore Chieti 2007” con nota del 19.03.2007, acquisita al prot.ll.pp. n.1897 del 20.03.2007, ha fatto pervenire al Comune di Chieti, apposita richiesta di adesione all’Accordo di Programma in argomento per le finalità sottese, impegnandosi nella partecipazione finanziaria per la somma di € 1.050.000,00 come da verbale del comitato organizzatore del 18.4.2007, giusta assegnazione della Regione Abruzzo con D.G.R. n. 41 del 29/01/2007, nonché attraverso la Università G. D’Annunzio di Pescara/Chieti della struttura del CUS (Centro Universitario Sportivo) di Chieti ai fini di vigilanza tecnico-sportiva in relazione agli interventi oggetto del presente Accordo;

-    tutti gli impegni finanziari qui previsti saranno assunti dai Dirigenti competenti, nei limiti delle disponibilità di bilancio dei singoli enti compartecipanti all’Accordo e con riferimento alle norme in materia.

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all’Accordi di programma come sopra individuati,

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Art. 2 - Oggetto dell’Accordo

Costituisce oggetto del presente Accordo di programma la realizzazione dell’intervento come descritto al successivo art. 5

Il presente Accordo di programma definisce la previsione dei costi e il piano di finanziamento di cui al successivo art. 8 nonché le attività funzionali alla realizzazione degli interventi, i soggetti responsabili, sottoscrittori ed attuatori e la tempistica attuativa come meglio precisato nell’allegato crono-programma e nei successivi punti del presente accordo.

Il presente Accordo di programma prevede inoltre gli adempimenti che ciascun soggetto interessato all’attuazione dell’Accordo stesso dovrà compiere per consentire nei termini previsti la realizzazione degli interventi e delle opere programmate; prevede, altresì, i procedimenti che le parti sottoscrittrici si impegnano a concludere per assicurare l’adempimento delle rispettive obbligazioni.

Art. 3 – Soggetti sottoscrittori e attuatori

I soggetti sottoscrittori ed attuatori del presente Accordo di programma sono:

-    il Comune di Chieti in qualità di promotore e titolare dell’Accordo stesso nonché Ente attuatore degli interventi da realizzare;

-    la Regione Abruzzo quale soggetto sottoscrittore e con partecipazione finanziaria;

-    il Comitato Organizzatore Chieti 2007 quale soggetto aderente alla sottoscrizione e con partecipazione finanziaria ;

-    il C.U.S. quale soggetto aderente.

Art. 4 – Soggetti responsabili e Strutture coinvolte

Il Comune di Chieti in qualità di soggetto promotore e titolare dell’Accordo di programma rappresenta anche soggetto responsabile per l’attuazione degli interventi di cui al successivo art. 5.

Lo stesso in particolare provvede

-    a verificare la coerenza degli interventi con gli strumenti di programmazione urbanistica locale e ad assumere i provvedimenti che risultassero eventualmente necessari per porla in essere;

-    ad assumere tutti gli adempimenti connessi con l'affidamento dei lavori di realizzazione degli interventi, di volta in volta che i diversi lotti previsti troveranno copertura finanziaria;

-    alla esecuzione dei lavori ed ai relativi collaudi.

Il Responsabile del procedimento per l’Accordo di Programma (art. 4 della L. n. 241/1990 e s.m.ed i.) è il Dirigente del Settore ll.pp. del Comune di Chieti.

La parti danno atto che la progettazione (preliminare/definitiva/esecutiva) delle opere è stata già definita per incarico del C.U.S. Chieti, della Università "Gabriele d'Annunzio;

che allo stesso è demandata la definizione degli incarichi di direzione lavori e della sicurezza, nonché  l'azione di vigilanza tecnico-sportiva in relazione agli interventi da realizzare con il presente Accordo, compete, altresì, quale organo di valutazione tecnico in seno al Comitato Organizzatore Chieti 2007 anche l'espressione di parere ai fini di erogazione di eventuali ulteriori finanziamenti, oltre a quello già  determinato a favore del Comune di Chieti  di  € 1.050.000,00 ,  del Comitato Organizzatore stesso.

Art. 5 – Finalità, obiettivi e descrizione degli interventi

Il presente Accordo di programma ha per oggetto la “Realizzazione di lavori di completamento infrastrutturale del Palazzetto dello sport Palatricalle di Chieti in relazione all’utilizzo per le attività sportive relative ai XVI^ Giochi del Mediterraneo Pescara 2009, la finale del Campionato Europeo di Basket Femminile Chieti 2007 e di ulteriori attività di rilevante interesse sportivo.

Art. 6 – Piano degli interventi

Il piano degli interventi oggetto del presente Accordi di programma, concorre alla definizione dell’adeguamento della struttura di cui al precedente art. 5, destinata ad ospitare, in via principale, le attività e discipline sportive di cui ai XVI^ Giochi del Mediterraneo Pescara 2009, la finale del Campionato Europeo di Basket Femminile Chieti 2007.

Detto piano degli interventi, rappresentato dal progetto costituente parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma, comporta una stima di investimenti quantificata come segue:

-    il 1° lotto pari ad € 2.050.000,00 finanziato per € 1.050.000,00 dal Comitato Organizzatore con finanziamenti derivanti dalla L.R. n.43  del 04/12/06 e per € 1.000.000,00 dalla Regione Abruzzo, con finanziamenti derivanti dalla L.R. n.47 del 28/12/2006,

-    il 2° lotto pari ad € 350.000,00 finanziato dal Comune di Chieti,

-    il 3° lotto di € 1.003.312,12.

Art. 7 – Utilizzo economie di spesa

Nel caso in cui dovesse verificarsi variazione in aumento del costo complessivo dell’intervento, come indicato al successivo art. 11 la quota di co-finanziamento resterà invariata ed i maggiori oneri saranno a carico dell’Ente attuatore.

Nel caso in cui, a seguito di ridefinizione del Q.E. del progetto esecutivo, di modifiche in riduzione degli interventi o opere ivi previsti (nei limiti di quanto consentito all'art. 11 del presente Accordo), di rideterminazione del Q.E. in applicazione dei ribassi d’asta a seguito di aggiudicazione dei lavori, di risparmi conseguiti nel corso dei lavori e sulle somme a disposizione di cui al relativo Q.E., ecc., si realizzino economie rispetto a quanto preventivato in fase di progettazione, tali economie, possono essere utilizzate per interventi di completamento e/o miglioramento ai lavori principali previsti nel piano indicato (precedente art. 6). In caso contrario dette economie costituiscono riduzione automatica, in proporzione alle quote di cofinanziamento, con recupero da parte dei rispettivi soggetti finanziatori. Tale riduzione sarà operata in fase di erogazione del saldo delle quote di cofinanziamento.

Art. 8 – Piano di finanziamento e modalità di erogazione delle risorse finanziarie

Il costo stimato per la realizzazione dei 3 lotti oggetto del presente accordo (comprensivo di tasse, imposte, ritenute fiscali e contributi di qualsivoglia natura, se dovuti, nella misura stabilità da leggi) ammonta a € 3.403.312,12 come descritto al precedente art. 6.

Relativamente alle obbligazioni ed impegni finanziari assunti con il presente accordo, la Regione Abruzzo e il Comitato Organizzatore Chieti 2007 verseranno le quote di loro competenza direttamente al Comune di Chieti (Ente Attuatore) come segue:

-    la Regione Abruzzo si impegna a garantire la quota parte del finanziamento pari a € 1.000.000,00, come da D.G.R. adottata nella seduta del 5 marzo 2007, con il n. 216, da corrispondersi da parte della competente Direzione dello Sport – Servizio Sport e Impiantistica sportiva -, su richiesta dell’Ente Attuare, secondo le seguenti modalità:

-    Un primo acconto del 10% paria a 100.000,00 € ad avvenuta approvazione del presente Accordo di Programma;

-    Un secondo acconto del 10% pari a 100.000,00 € ad avvenuta pubblicazione degli atti di gara per la scelta del contraente;

-    Un terzo acconto del 20% pari a 200.000,00 € ad avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori in oggetto;

-    Un quarto acconto del 50% pari a 500.000,00 € a presentazione del certificato di inizio dei lavori in parola, a firma del Direttore dei Lavori;

-    Il saldo, fino a concorrenza dell’ulteriore 10%, nel limite di 100.000,00 €, a presentazione del “Certificato di Collaudo” redatto nelle forme di legge e della “Relazione acclarante i rapporti economici tra Ente attuatore e Regione”.

-    il Comitato Organizzatore Chieti 2007 si impegna a garantire la quota parte del finanziamento pari a € 1.050.000,00 come da verbale del Comitato Organizzatore del 18.4.2007 da corrispondersi su richiesta del Comune di Chieti (Ente attuatore), con le medesime modalità sopra previste per la Regione Abruzzo.

      Fermo restando che l’erogazione del contributo su menzionato avverrà solo ad effettivo incasso del Comitato Organizzatore Chieti 2007 della cifra sopra menzionata (€ 1.050.000,00).

Il Comune di Chieti (Ente attuatore) si impegna a garantire la quota di finanziamento pari a € 350.000,00 .

Restano da reperire le somme necessarie per il finanziamento del terzo lotto programmato di € 1.003.312,12 in parte assicurato con il recupero dei ribassi d’asta dei precedenti due lotti e per la restante quota fino a completamento del finanziamento necessario con impegno a reperire i fondi del Comune di Chieti e del Comitato Organizzatore Chieti 2007 con propri mezzi finanziari ovvero anche con l’ausilio di altri Enti e/o altri comitati di grandi eventi sportivi che contemplano l’utilizzo per le gare dle predetto impianto.

Art. 9 – Utilizzo delle opere oggetto di intervento

La struttura del Palazzetto dello sport Pala Tricalle di Chieti, oggetto degli interventi del presente Accordo è destinata in via principale ed immediata ad ospitare le attività sportive connesse con i grandi eventi sportivi dei Giochi del Mediterraneo 2009 nonché di quelle di cui alla finale del Campionato Europeo di Basket femminile di Chieti 2007.

Tale struttura è destinata, altresì, in generale ad un utilizzo pubblico con finalità sportive

Il soggetto proprietario di detta struttura, garantirà:

-    con apposito provvedimento, il vincolo di destinazione decennale, ad uso sportivo, decorrente dalla data di collaudo degli interventi;

-    la gestione dei servizi erogati nel rispetto della vigente normativa in materia di gestione di opere pubbliche.

Art. 10-Ulteriori obblighi dei Contraenti

L’insieme degli impegni assunti dai contraenti costituisce un unico contesto di obbligazioni alle quali le parti si impegnano ad adempiere secondo le modalità ed i tempi previsti dall’Accordo medesimo.

La realizzazione solo parziale o il ritardo nell’esecuzione dell’intervento descritto al precedente art. 5, o delle attività ad esso funzionali, precisati nel presente accordo, non potranno comunque determinare il venir meno degli obblighi assunti dai sottoscrittori, fatto salvo quanto disposto al successivi art. 13, “Inadempienze e sanzioni”.

Il soggetto attuatore degli interventi e di loro parti funzionali, si impegna ad inviare periodicamente, al Comitato di cui all’art. 12 un monitoraggio completo delle attività realizzate, comprensivo di una nota sintetica illustrativa dello stato di avanzamento delle opere che evidenzi eventuali criticità e le proposte tecniche per il loro superamento nonché dell’eventuale aggiornamento del crono-programma e dei piani di spesa e di finanziamento approvati con il presente accordo.

Art. 11 – Modifiche ed integrazioni

Il soggetto responsabile dell’attuazione degli interventi, oggetto del presente Accordo di Programma, di cui al precedente art. 5, o di loro parti, si riserva la facoltà di reperire gli impegni finanziari sopra previsti con risorse proprie e/o di altri Enti, Comitato compreso, qualora ciò si rendesse necessario per completare gli interventi in parola.

Di tale integrazione verrà data comunicazione al Presidente del Comitato di cui al successivo art. 12.

Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti al presente accordo e dei relativi allegati che si rendessero necessari in fase di esecuzione, fatta eccezione per la integrazione degli impegni finanziari della fattispecie descritta al precedente punto, sono autorizzati dal Comitato e comunicati alla competente Direzione regionale dello Sport nonché alla struttura del CUS di Chieti.

Art. 12 - Comitato

Il Comitato per la vigilanza sull’attuazione dell’Accordo, ai sensi del comma 7, art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e comma 5 art. 8 bis della L.R. n. 18/83 e s. m. ed i., che nell’ambito del presente atto assume la dizione di Comitato, è costituito da: Presidente della Regione Abruzzo, Sindaco del Comune di Chieti, l Presidente del Comitato Organizzatore Chieti 2007, o loro delegati.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza dei componenti presenti alla seduta.

Le deliberazioni di autorizzazione le modifiche e/o le integrazioni di cui al precedente art. 11, sono adottate dal Comitato con voto unanime dei propri componenti.

Le competenze del Comitato sono quelle di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 8bis e 8 ter della L.R. n. 18/83.

Il Comitato per il perseguimento dei propri scopi si avvale del CUS di Chieti, quale struttura tecnico- sportiva di vigilanza che Lo relazionerà periodicamente sullo stato di attuazione dell’Accordo.

Verrà riconosciuto al CUS Chieti il 4% - già ricompresso tra le spese tecniche nel Q.E. – delle spese complessive sostenute per la manutenzione straordinaria dell’impianto in questione a titolo di rimborso spese per la consulenza tecnica altamente specializzata sia nella fase preliminare che in quella definitiva.

Art. 13 – Verifiche

Il presente accordo sarà soggetto a verifiche periodiche su richiesta motivata dei singoli soggetti sottoscrittori o del Comitato di cui all’art. 8 bis, comma 6 della L.R. n. 18/83.

Art. 14 – Sottoscrizione, effetti, durata dell’Accordo e tempi di attuazione

Il presente Accordo di programma, acquisito il consenso unanime dei soggetti di cui al precedente art. 3, e sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti stessi, sarà approvato con Provvedimento del Sindaco e pubblicato, a cura dell’Amministrazione Comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La durata del presente accordo è prevista fino alla completa attuazione e realizzazione dell’intervento descritto al precedente art. 5 (secondo i termini come ivi previsti) nonché di eventuali varianti, allo stesso, approvate con le modalità di cui al precedente art. 11.

Eventuali proroghe dei termini di cui al crono-programma potranno essere concesse nei casi di gravi ed eccezionali motivi da valutare da parte del soggetto attuatore tenuto conto dei previsti indicati termini finali di realizzazione degli interventi stessi e con contestuale informativa alla Direzione sport della Regione Abruzzo ed al CUS di Chieti quale struttura operativa del Comitato Organizzatore Chieti 2007.

Le Parti si obbligano a rispettare l'Accordo in ogni sua parte e si impegnano a non svolgere attività o stipulare atti che siano in contrasto o ne ostacolino la puntuale esecuzione.

Le parti, ognuna per propria competenza, si impegnano a compiere tutti gli atti applicativi ed attuativi necessari alla regolare e completa esecuzione del presente Accordo.

Art. 15 – Controversie ed inadempienze

Ogni controversia derivante dall’interpretazione ed esecuzione del presente accordo che non venga definita bonariamente dalle parti stipulanti l’Accordo, sarà demandata, come disposto dall’art.8 ter della L.R. n.18/83, ad apposito Collegio Arbitrale.

Detto Collegio Arbitrale sarà costituito da tre membri di cui, uno designato dalla Regione Abruzzo, uno dal Comune di Chieti ed uno in rappresentanza del Comitato Organizzatore che giudicheranno la questione, secondo equità, entro e non oltre venti giorni dall’avvio dell’esame.

Art. 16 Dichiarazione di pubblica utilità

L'approvazione del presente Accordo di Programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera oggetto di intervento, giusta l'art. 34 del D.Lgs,. n. 267/2000.

La realizzazione dell'opera in questione non comporta variazioni agli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Chieti né l'attivazione di procedimenti espropriativi per pubblica utilità.

Art. 17 Norma finale

La completa attuazione di quanto previsto con il presente accordo è finalizzata alla realizzazione degli interventi necessari per l’utilizzo funzionale dell’impianto sportivo Palatricalle specificatamente, in relazione all’evento relativo ai XVI giochi del Mediterraneo del 2009 e della fase finale del Campionato europeo di Basket Femminile Italia 2007.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto si rimanda alle vigente disposizioni in materia dell’istituto “Accordo di Programma”: D.Lgs. n. 267/2000, art. 34 e L.R. n. 18/83 e s.m.i. - Artt. 18 bis e 18 ter.

E’ fatto, altresì, rinvio, in quanto applicabili, alle ulteriore norme vigenti con riferimento, in via principale, alle disposizioni normative:

-    Legge 19/03/90 n. 55 e D.P.R. 03/06/98 n. 252;

-    D.P.R. 29/09/1973, n. 600 - art. 28;

-    Legge 24/12/2003, n. 350 art. 3;

-    D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e D.P.R. 21/12/1999, n. 554;

-    D.L. 04/07/2006 n. 223 come convertito con legge 04/08/2006 n. 248;

-    D.M. Interno del 18/03/96 e Norme CONI (D.G. E 15/07/99, n. 851 e D.G. 27/03/2002 n. 1219);

-    L.R. 17/06/86, n. 22;

-    L.R. 07/03/2000 n. 20 in materia di impiantistica sportiva;

-    L.R. 25/08/2006 n. 29 – Art. 62 [comma 6 (spese tecniche), comma 8 (erogazione contributi per interventi su opere pubbliche di importo > di 30.000,00 €)  e seguenti] e Art. 67;

E’ fatto salvo ogni ulteriore riferimento alle ulteriori disposizioni previste in materia di impiantistica sportiva, lavori pubblici, contabilità, finanziamenti ecc.

Art. 18 Registrazione

Il presente Accordo di programma sarà registrato solo in caso d'uso e con oneri a carico del soggetto richiedente.

Art. 19 – Allegati

Tutto quanto citato e non allegato è depositato agli atti del Responsabile del Procedimento dell’Accordo stesso, salvo quanto diversamente previsto.

Chieti li, 28 Aprile 2007