IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. Di non concedere, per quanto esposto in premessa, la proroga ai termini di scadenza per gli adempimenti di cui al Disciplinare di concessione del contributo ex L. 140/99, art.8, riguardante la sostituzione della seggiovia monoposto “Pescocostanzo – Valle Fura” con una seggiovia triposto, proroga richiesta in data 15.09.2006 dalla “Seggiovia di Valle Fura” S.r.l. di Pescocostanzo (Aq);
2. Di revocare conseguentemente la contribuzione ex art.8 L. 140/99 concessa alla “Seggiovia di Valle Fura” S.r.l. con DGR n. 985 del 26.11.2002 per la sostituzione della seggiovia monoposto “Pescocostanzo – Valle Fura” con una seggiovia triposto;
3. Di inviare il presente provvedimento alla Società “Seggiovia di Valle Fura” S.r.l., P.le Sciatori s.n.c. Pescocostanzo (AQ);
4. Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 gg. dal ricevimento del presente atto o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla stessa data.
Il Dirigente del Servizio
Ing. Luigi De Collibus