IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

La ditta EFFECI s.r.l. con sede legale in C.da Piane, Castiglione Messer Raimondo (TE), è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia in località “Piano Mulino” nel Comune di Bisenti (TE), distinta in catasto al foglio n.11 particelle n. 207, 210 e 296, alle seguenti norme e condizioni;

Articolo 1

Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Attività Estrattive Minerarie.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 1 (uno) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.

Al Servizio Attività Estrattive e Minerarie deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

La presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 56.000,00 (cinquantaseimila/00) è stata presentata con polizza fidejussoria n. NE348159 stipulata in data 07.03.2007 con la compagnia coface assicurazioni S.p.A., agenzia di Pescara.

Articolo 5

Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:

1)   Prima dell’inizio dei lavori di coltivazione deve essere presentata una planimetria catastale aggiornata dell’area interessata contenete i termini di delimitazione con le rispettive monografie, una planimetria del percorso utilizzato dai mezzi di trasporto e l’accesso alla viabilità principale, deve essere installato un piezometro sul confine della cava più prossimo al fiume Fino;

2)   La coltivazione deve avvenire da monte a valle con il ripristino contestuale della zona scavata;

3)   La profondità massima di scavo deve risultare ad almeno 2 metri al di sopra del livello massimo della falda acquifera;

4)   Il materiale utilizzato per il ripristino deve essere di natura vegetale e comunque materiale non compreso nell’elenco di cui al D.L.vo n.22/97 (Decreto Ronchi) e successive modifiche ed integrazioni;

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 21.020,00 e complessivamente mc. 21.020,00 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

a) escavatore;   b) pala meccanica;  c) autocarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art.6 L.R. 67/87;

Articolo 11

La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta