IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
La
ditta EFFECI s.r.l. con sede legale in C.da Piane, Castiglione Messer Raimondo
(TE), è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia in località “Piano
Mulino” nel Comune di Bisenti (TE), distinta in catasto al foglio n.11
particelle n. 207, 210 e 296, alle seguenti norme e condizioni;
Articolo
1
Devono
essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera
della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni
approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del
Procedimento del Servizio Attività Estrattive Minerarie.
Articolo
2
La
zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi
sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Articolo
3
L’autorizzazione
è valida per anni 1 (uno) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre
l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data
e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.
Al
Servizio Attività Estrattive e Minerarie deve essere inviata la denuncia di
inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea
documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.
La
presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di
esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.
Articolo
4
Il
deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura
di Euro 56.000,00 (cinquantaseimila/00) è stata presentata con polizza
fidejussoria n. NE348159 stipulata in data 07.03.2007 con la compagnia coface
assicurazioni S.p.A., agenzia di Pescara.
Articolo
5
Devono
essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e
controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza
alle eventuali prescrizioni impartite.
Articolo
6
La
ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti
prescrizioni:
1) Prima dell’inizio dei lavori di coltivazione
deve essere presentata una planimetria catastale aggiornata dell’area
interessata contenete i termini di delimitazione con le rispettive monografie,
una planimetria del percorso utilizzato dai mezzi di trasporto e l’accesso alla
viabilità principale, deve essere installato un piezometro sul confine della
cava più prossimo al fiume Fino;
2) La coltivazione deve avvenire da monte a
valle con il ripristino contestuale della zona scavata;
3) La profondità massima di scavo deve risultare
ad almeno 2 metri al di sopra del livello massimo della falda acquifera;
4) Il materiale utilizzato per il ripristino
deve essere di natura vegetale e comunque materiale non compreso nell’elenco di
cui al D.L.vo n.22/97 (Decreto Ronchi) e successive modifiche ed integrazioni;
Articolo
7
La
ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio
Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici
relativi all’attività estrattiva;
Articolo
8
La
quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 21.020,00 e
complessivamente mc. 21.020,00 per l’intera durata dell’attività.
Articolo
9
La
ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati
progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti
d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:
a)
escavatore; b) pala meccanica; c) autocarri.
Articolo
10
Circa
le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il
progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e
Torbiere, allegato “E” art.6 L.R. 67/87;
Articolo
11
La
presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata
all’esercente nei modi consentiti dalla legge.
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing.
Ezio Faieta