IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista l’istanza in data 23.11.05 della ditta DI FAZIO Adelchi, con sede legale in via Duca degli Abruzzi, 120 Perano (CH), tendente ad ottenere l’autorizzazione ampliamento della cava di ghiaia sita in località “Mulinello” del Comune di Mozzagrogna (TE) distinta in Catasto al Foglio di mappa n°12 particelle nn° 57-58-59-78-79-114-118-125-126-4004-4007;
Vista la Legge Regionale del 26.07.1983 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni sulla disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo;
Considerato che nella zona oggetto di scavo sussiste il vincolo idrogeologico (in parte) ed è assente il vincolo paesaggistico così come indicato nella nota Prot. N° 2676/06 BN in data 29.08.06 della Direzione Territorio Urbanistica Beni Ambientali;
Sentito ai sensi dell'art. 4 della L.R. N°67/87 ed art. 2, secondo comma L.R.n°8/95, l’Ispettorato Rip.le delle Foreste di Chieti, che ha espresso il proprio parere favorevole in seno alla Conferenza del 15.02.2007;
Preso atto del parere favorevole espresso ai sensi del D.P.R. 12/04/1996, dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n°.769 del 08.08.06 contenuto nella nota Prot. N°.4811/06 in data 11.08.06 della Direzione Territorio Urbanistica Beni Ambientali;
Considerato che l’istanza è stata esaminata con esito favorevole dalla Conferenza dei Servizi per le Cave nella riunione del 15.02..07, come risulta dal verbale conclusivo, in atti depositati presso gli Uffici del Servizio Attività Estrattive e Minerarie;
Preso atto della Convenzione stipulata in data 16.03.07, ai sensi dell’art. 13bis della L.R. n. 54/1983, tra la ditta Di Fazio Adelchi ed il Comune di Mozzagrogna (CH);
Atteso che ricorre l’ipotesi di cui alla lett. c dell’art. 5 della L.R.67/1987 per quanto riguarda la competenza per l’emanazione del provvedimento da parte della Regione Abruzzo;
Acquisita la certificazione antimafia contenuta nella visura camerale N. CEW/ 2698/ 2007/ CCH 0080 in data 28.03.07;
Ritenuto di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;
determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
La ditta DI FAZIO ADELCHI nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in via Duca degli Abruzzi, 120 Perano (CH), è autorizzata all’ampliamento della cava di ghiaia sita in località “Mulinello” del Comune di Mozzagrogna (CH) individuata in Catasto al Foglio di mappa n°12 particelle nn° 57-58-59-78-79-114-118-125-126-4004-4007 (tutte parte), alle seguenti norme e condizioni:
Art. 1
La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.
Art. 2
La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.
Art. 3
L’autorizzazione è valida per anni 5 (cinque), dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.gs. n. 624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/1959, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.
Art. 4
Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 80.000,00 (ottantamila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria N.Z023106 emessa in data 26.02.07 dalla “Zurich Assicuazioni” Agenzia di Lanciano.
Art. 5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.
Art. 6
Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
1. L’area di cava deve essere delimitata con l’esclusione della fascia alberata verso il Fosso esistente da concordare e picchettare preliminarmente con il Corpo Forestale dello Stato;
2. Il materiale terroso proveniente dal preventivo scoticamento dell’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere integralmente accumulato all’interno della stessa area. Il risanamento ambientale dell’area deve essere eseguito raccordando la superficie di cava con i terreni circostanti ripristinando la coltivazione agronomica del fondo in modo da evitare impaludamenti mantenendosi costantemente al di sopra della quota del Fosso;
3. L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;
4. L’estrazione di materiale ghiaioso può avvenire solo dopo il collaudo, da parte dell’Ufficio Cave, del risanamento ambientale della cava in esercizio;
5. La scarpata lungo il lato del Fosso deve essere sagomata con pendenza non superiore a 30° sull’orizzontale;
6. Il ritombamento parziale dello scavo deve avvenire con materiale conforme a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e deve assicurare una permeabilità simile a quella preesistente;
Art. 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Art. 8
La quantità media estraibile annualmente è di mc. 21.840 e complessivamente di mc. 109.200 per l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di Legge:
a) n. 1 escavatori; b)n. 1 ruspa; c)vari autocarri.
Art. 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento, allegato “E” art. 6 L.R.67/1987.
Art. 11
Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing.Ezio Faieta