Il Dirigente del Servizio Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo:

Premesso:

-    Che la Legge 11.05.99 n. 140, all’art. 8 (fondo per l'innovazione degli impianti a fune), dispose di finanziare interventi per l’innovazione tecnologica, l’ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza nei sistemi di trasporto pubblico attuati a mezzo di impianti funiviari situati nelle regioni a statuto ordinario attribuendo a tali Regioni funzioni istruttorie delle richieste a tal fine avanzate, di gestione delle risorse assegnate e di controllo sulla regolare esecuzione degli interventi. La stessa norma stabiliva che le opere dovevano essere completate entro due anni dall’inizio dei lavori;

-    Che in data 06.08.1999 la “Seggiovia di Valle Fura” S.r.l. di Pescocostanzo (AQ) ha presentato richiesta di accesso ai contributi di cui sopra per la sostituzione di due impianti di sua proprietà esistenti in Comune di Pescocostanzo, la sciovia “Valle Gelata”, da sostituire con una seggiovia biposto, e la seggiovia monoposto “Pescocostanzo – Valle Fura”, da rimpiazzare con una seggiovia triposto;

-    Che il D.M. del 24/11/99, con cui sono stati ripartiti fra le regioni a s.o. i fondi ex art. 8 L.140/99, ha destinato agli interventi ubicati in Abruzzo un finanziamento complessivo di £ 29.425.000.000 (€ 15.196.744,26);

-    Che la Regione Abruzzo, con DGR n. 985 del 26.11.2002, ha approvato la graduatoria delle istanze di accesso ai benefici ex L.140/99 (1° bando) e lo schema di Disciplinare di Concessione del Contributo con cui vengono fissate le condizioni e prescrizioni a carico del beneficiario;

-    Che il predetto Disciplinare deve essere sottoscritto da parte del beneficiario e da questi restituito alla Regione Abruzzo in segno di accettazione del contributo e delle condizioni con esso stabilite;

-    Che nella graduatoria approvata con D.G.R. 985/02 la “Seggiovia di Valle Fura” S.r.l. era utilmente inserita al 5° posto con un contributo complessivo di € 1.032.613,80, di cui € 330.532,42 per la sostituzione della sciovia “Valle Gelata” ed € 702.381,38 per la sostituzione della seggiovia “Pescocostanzo – Valle Fura”;

-    Che per i due interventi contribuiti sono stati redatti due separati Disciplinari di Concessione, entrambi notificati in data 03/12/2002 e restituiti in pari data dalla Società beneficiaria sottoscritti per accettazione;

-    Che i Disciplinari di cui sopra, al punto 10, stabilivano che i lavori fossero ultimati e la relativa documentazione consegnata alla Regione, entro 24 mesi dalla loro notifica, quindi entro il 03.12.2004, pena la revoca del contributo (Allegato n. 1);

-    Che, poiché il Comune di Pescocostanzo non aveva ancora concesso i suoli interessati dalla sostituzione delle sciovia “Valle Gelata” con la nuova seggiovia biposto, con nota del 05.07.2004 la “Seggiovia di Valle Fura” ha chiesto una proroga di due anni al termine di cui sopra (Allegato n. 2);

-    Che la Giunta Regionale, con atto n. 1100 del 15.11.2004, ha accolto la richiesta di proroga fissando al 03.12.2006 il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori e la presentazione della documentazione richiesta dal Disciplinare di Concessione (Allegato n. 3);

-    Che nel frattempo, in forza di disposizioni normative statali successivamente intervenute (L. 166/02, DM 30/12/02, DPCM 07/03/03, DM 26/09/03), la disponibilità finanziaria complessivamente assegnata alla Regione Abruzzo per le finalità di cui alla L. 140/99 e s.m.i. è stata accresciuta passando da £ 29.425.000.000 (€ 15.196.744,26) ad € 18.433.299,62;

-    Che in conseguenza di quanto sopra la Giunta Regionale, con atto n. 709 del 9 agosto 2004, ha approvato l’emanazione di un 2° bando per l’assegnazione degli ulteriori contributi ex art. 8 L. 140/1999, disponendo inoltre che eventuali risorse non utilizzate per la realizzazione degli interventi già finanziati con DGR 985/02 (1° bando) fossero destinate a favore del 2° bando (Allegato n. 4);

-    Che, poiché da parte della Società Valle Fura non erano ancora pervenute richieste di approvazione del progetto dell’impianto o comunicazioni rassicuranti rispetto alla disponibilità dei suoli interessati, con nota n. 8557/DE4 del 16.12.2005, il Servizio “Trasporto ferroviario regionale, Impianti a Fune e Filo” ha sollecitato la Società a fornire notizie in merito, considerato anche che l’inutilizzo delle risorse assegnate avrebbe penalizzato altre richieste che, inserite in graduatoria, non beneficiavano ancora di finanziamento per l’insufficienza dei fondi disponibili (Allegato n. 5);

-    Che in data 26.05.2006 la “Seggiovia di Valle Fura” S.r.l. ha inviato i progetti preliminari di due seggiovie a collegamento permanente dei veicoli, una biposto ed una quadriposto, destinate a sostituire rispettivamente la sciovia e la seggiovia esistenti. E’ stata quindi avviata la procedura per l’approvazione dei progetti ed il rilascio delle autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’apertura al pubblico esercizio dei due impianti (L.R. 24/2005);

-    Che con successiva nota del 01.12.2006, due giorni prima della scadenza fissata al 03/12/06 nel provvedimento di proroga (D.G.R. 1100/04), la “Seggiovia di Valle Fura” S.r.l. ha chiesto di posticipare ulteriormente, fino al 28.03.2007, il termine per l’ultimazione dei lavori di sostituzione della sciovia “Valle Gelata” e la presentazione della documentazione richiesta dal Disciplinare di Concessione. A tal fine ha evidenziato di essere “….già in possesso del Permesso a Costruire n. 74 rilasciato dal Comune di Pescocostanzo ed in attesa di ricevere a giorni la autorizzazione regionale ex L.R. 24/05” (Allegato n. 6);

-    Che nonostante dalla comunicazione della proroga già concessa (30.11.2004) fossero trascorsi oltre due anni, solo in data 15.12.2006, e quindi dopo la scadenza della proroga (03/12/06), la “Seggiovia di Valle Fura” S.r.l. ha ottenuto dall’Amministrazione Comunale di Pescocostanzo la disponibilità dei terreni di proprietà comunale interessati dal tracciato dell’impianto, nelle more della definizione della procedura di cui all’art. 6 della L.R. 25/88 (Allegato n. 7). Inoltre, per quanto attiene i restanti suoli di proprietà privata, solo nei giorni compresi tra la seconda metà di novembre e la prima metà di dicembre 2006 sono stati trasmessi i vari titoli attestanti la loro disponibilità da parte della Società (atto di vendita, compromesso di vendita, contratto di affitto, etc..), con l’ultimo contratto di affitto presentato al Servizio “Trasporto ferroviario regionale, Impianti a Fune e Filo” il 15.12.2006 (Allegato n. 8);

-    Che, acquisiti i necessari atti di assenso nonché la documentazione attestante la disponibilità dei suoli, il Dirigente del predetto Servizio, con propria Determinazione n. DE4/104 del 18.12.2006, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo della seggiovia biposto autorizzandone nel contempo l’inizio dei lavori di montaggio (Allegato n. 9);

-    Che con nota del 18.12.2006, pervenuta il 22/12/06 quando il termine ultimo concesso per l’ultimazione dei lavori e la presentazione della documentazione richiesta dal Disciplinare di Concessione (03/12/06) era già scaduto, il Direttore dei Lavori ha comunicato l’inizio dei lavori relativi alla realizzazione dell’impianto seggioviario di che trattasi (Allegato n. 10);

-    Che con nota Prot. N. 534/DE4 del 23 Gennaio 2007 (Allegato n. 11) il Servizio “Trasporto ferroviario regionale, Impianti a Fune e Filo”, ai sensi dell’ art. 10 bis della L. 241/90, ha rappresentato i motivi ritenuti ostativi all’ accoglimento della richiesta di proroga specificando in particolare che:

1)  il progetto definitivo-esecutivo presentato per l’approvazione regionale, riguardante la realizzazione di una seggiovia biposto, è stato approvato ai sensi della L.R. 24/05 con Determinazione Dirigenziale N. DE4/104 del 18.12.2006, con la comunicazione di inizio lavori da parte del Direttore dei Lavori in data 18.12.2006. Al momento All’Ufficio non risulta che gli stessi siano stati completati e quindi collaudati;

2)  in ogni caso, il termine fissato dalla Convenzione (Disciplinare di Concessione), per l’ultimazione dei lavori e la consegna della documentazione richiesta, già prorogato con D.G.R. n. 1100 del 15.11.2004, è scaduto il 03-12-2006. Il punto 10) del disciplinare de quo stabilisce che, trascorso tale termine, il contributo venga revocato;

3)             l’approvazione del progetto ai sensi della L.R. 24/05 e l’inizio dei lavori, sono avvenuti in data successiva al termine fissato dal Disciplinare di Concessione per l’ultimazione dei lavori e la consegna della documentazione richiesta;

4)  ove fosse accettata l’istanza di proroga verrebbero lese le legittime aspettative e i diritti acquisiti dalla Ditte utilmente inserite nelle graduatorie previste dalla Legge 140/99 e s.m., le quali verrebbero penalizzate relativamente alle proprie richieste di finanziamento, come già rilevato con nostra nota n.8557/DE4 del 16.12.2005;”;

-    Che con nota del 05/02/07 (Allegato n. 12) la Società Valle Fura ha presentato le proprie osservazioni in merito alla predetta comunicazione specificando che:

-    Non sono ad essa imputabili responsabilità in rapporto alla mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Disciplinare di Concessione nei termini di cui allo stesso Disciplinare;

-    I lavori di costruzione sono stati completati in data 30/01/07 e sarebbero stati poi collaudati entro 7 gg.;

-             Scontata la non imputabilità in capo alla società del mancato rispetto del termine di scadenza, l’eventuale concessione della proroga richiesta (fino al marzo 2007), prevista peraltro all’art. 31 della L. 166/02, “…non lederebbe alcuna aspettativa di Ditte in graduatoria”.

Ritenuto che le osservazioni della “Seggiovia di Valle Fura” S.r.l. non possono trovare accoglimento per i seguenti motivi:

-     circa la non imputabilità alla “Seggiovia di Valle Fura” S.r.l. della scadenza del termine di fine lavori fissato alla data del 3 Dicembre 2006:

-    la stessa, anche qualora così fosse, non esime la Società dal rispetto del termine di scadenza previsto dal Disciplinare di concessione, peraltro già prorogato con DGR n. 1100/04, in quanto la necessità di ottenere autorizzazioni o nulla osta da parte di altri enti non sospende o elimina i termini ivi indicati. Si evidenzia, sul punto, che la Società istante ha usufruito di un periodo di circa 4 anni per la realizzazione dei lavori e la trasmissione della documentazione di cui al Disciplinare di Concessione;

-     circa il completamento e collaudo dei lavori e la trasmissione della documentazione prescritta dal Disciplinare di Concessione:

-    il provvedimento di proroga (DGR 1100/04) fissa al 03.12.2006 il termine per la ultimazione dei lavori e la presentazione della documentazione occorrente, a tal fine non rileva la circostanza che i lavori per la realizzazione dell’opera sono stati completati in data 30 gennaio 2007, in quanto gli stessi sono stati comunque effettuati (ed anche avviati) dopo lo scadere del termine previsto;

-     circa l’eventuale lesione delle legittime aspettative e dei diritti acquistati dalle altre ditte che seguono in graduatoria, a seguito di quanto disposto con Delibera di Giunta Regionale n. 709 del 9 agosto 2004, che ha stabilito di utilizzare le risorse non erogate con il 1° bando:

-    è di tutta evidenza che un’ulteriore proroga ai termini per l’ottemperanza alle prescrizioni di cui al Disciplinare di Concessione penalizzerebbe altri interventi che, pur se ritenuti ammissibili a finanziamento, non possono ad oggi usufruire del contributo per insufficienza delle risorse finanziarie disponibili; al riguardo, in data 11/09/2006, è pervenuta alla Direzione Trasporti una nota della “Mamma Rosa Funivie” S.r.l. di Pretoro (Ch) (Allegato n. 13) che, inserita in graduatoria ma non ancora assegnataria di contribuzione per un intervento di Costruzione di una Seggiovia Quadriposto Automatica “Concorde”, rappresenta che l’eventuale accoglimento di ulteriori proroghe a favore di interventi già assegnatari di finanziamento ma non ancora realizzati determinerebbe una sua reazione in quanto penalizzante per l’iniziativa che essa ha proposto; analoga posizione è stata assunta verbalmente da altre Ditte inserite in graduatoria e non ancora assegnatarie di contributi. Non trova fondamento infine quanto sostenuto dalla Società relativamente alla possibilità di proroga previsto dalla L. 166/2002, art. 31. Infatti tale disposizione si riferisce esclusivamente alla proroga della vita tecnica degli impianti da sostituire, pertanto non costituisce presupposto per la concessione di proroghe riguardanti la realizzazione dei lavori oggetto di contribuzione;

Considerato che, da quanto sopra espresso discende che:

-    la legge 11.05.1999 n. 140 prevedeva all’ art. 8 un fondo per l’ innovazione degli impianti a fune. Tale disposizione è stata modificata dalla legge 01.08.2002 n. 166 “Disposizioni in materia di  infrastrutture e trasporti”, ed in particolare dall’ art. 31  “ Disposizioni in materia di impianti a fune”;

-    in attuazione delle predette disposizioni normativa è stata redatta una prima graduatoria degli interventi a tal fine proposti e risultati ammissibili a finanziamento, approvata con D.G.R. n. 985 del 26.11.2002, nella quale risultava utilmente collocata la Società Valle Fura Srl. (1° bando) con due interventi;

-    La Regione Abruzzo e la Società Valle Fura S.r.l. hanno stipulato in data 3.12.2002 un disciplinare avente ad oggetto “ Sostituzione della sciovia Valle Gelata con una nuova seggiovia biposto di maggiore lunghezza” nelle quali convenivano le modalità e i termini dell’ intervento;

-    nel suindicato disciplinare, al punto 10), le parti stabilivano che il termine utile per l’ultimazione dei lavori in oggetto e per la presentazione al Servizio “ Trasporto Ferroviario regionale, Impianti a Fune e Filo” della documentazione richiesta ai punti 3), 4), e 5) dello stesso disciplinare veniva fissato in 24 mesi a partire dalla data di ricezione del disciplinare di concessione (03/12/04). Trascorso detto termine, il contributo sarebbe stato revocato con il conseguente recupero delle eventuali anticipazioni già erogate;

-    il termine fissato dalla Convenzione per l’ultimazione dei lavori e la consegna della documentazione richiesta è stato poi prorogato con D.G.R. n. 1100 del 15.11.2004 ed è scaduto il 3.12.2006;

-    la Società Valle Fura S.r.l. non ha ultimato i lavori né ha presentato i documenti richiesti dal disciplinare entro il termine prorogato al 3.12.2006, data alla quale non aveva neppure ottenuto l’approvazione regionale del progetto ex L.R. 24/2005, e pertanto aveva potuto neanche dare inizio ai lavori, avviati solo il 18/12/2006 come da comunicazione del Direttore dei Lavori, e quindi dopo la scadenza della proroga concessa;

-    le osservazioni presentate ai sensi dell’ art. 10 bis della L. 241/90, come sopra meglio specificato, non possono trovare accoglimento;

-    il concedente, dopo la concessione del contributo, resta privo del potere discrezionale e può esercitare il solo controllo in ordine all’esatto adempimento degli obblighi del concessionario. L’inosservanza di tali obblighi si connota, quindi come inadempimento a cui consegue la revoca del contributo, non essendo possibile una rinnovata valutazione discrezionale dell’interesse pubblico, ma solamente la valutazione di fatti intrinseci al rapporto derivante dal finanziamento stesso;

-    ove fosse accettata l’ulteriore istanza di proroga, verrebbero lese le legittime aspettative e i diritti acquisiti in forza della Delibera n. 709 del 9 agosto 2004, la quale dispone che quanto non erogato con il primo BANDO potrà aumentare lo stanziamento relativo al 2° BANDO, dalle Ditte utilmente inserite nella graduatoria relativa al 2° bando, le quali verrebbero ingiustamente penalizzate relativamente alle proprie istanze di finanziamento;

Considerato che, per quanto sopra espresso, la richiesta di proroga non può trovare  accoglimento;

Atteso che pertanto occorre dare attuazione a quanto stabilito al punto 10) del Disciplinare di Concessione, che testualmente recita “Il termine utile assegnato per l'ultimazione dei lavori in oggetto, e per la presentazione al Servizio “Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo” della documentazione richiesta ai sopraelencati punti 3), 4) e 5), viene fissato in 24 mesi a partire dalla data di ricezione del disciplinare di concessione. Trascorso detto termine, il contributo verrà revocato con il conseguente recupero delle eventuali anticipazioni già erogate.”, e quindi bisogna provvedere alla revoca del contributo assegnato alla società “Seggiovia di Valle Fura” S.r.l. per la “Sostituzione della sciovia Valle Gelata con una nuova seggiovia biposto di maggiore lunghezza”;

Rilevato che ad oggi nessuna anticipazione è stata ancora erogata a favore della ditta “Seggiovia di Valle Fura” S.r.l. per l’intervento in oggetto e che pertanto non occorre procedere al recupero di alcuna somma;

Vista la L.R. 14/09/1999, n. 77, art. 5 “Autonomia della Funzione Dirigenziale”;

determina

1.   Di non concedere, per quanto esposto in premessa, la proroga ai termini di scadenza per gli adempimenti di cui al Disciplinare di concessione del contributo ex L. 140/99, art.8, riguardante la sostituzione della sciovia “Valle Gelata” con una seggiovia biposto, richiesta in data 1.12.2006 dalla “Seggiovia di Valle Fura” S.r.l. di Pescocostanzo (Aq);

2.   Di revocare conseguentemente la contribuzione ex art.8 L. 140/99 concessa alla “Seggiovia di Valle Fura” S.r.l. con DGR n. 985 del 26.11.2002 per la sostituzione della sciovia “Valle Gelata” con una seggiovia biposto;

3.   Di inviare il presente provvedimento alla Società “Seggiovia di Valle Fura” S.r.l., P.le Sciatori s.n.c. Pescocostanzo (AQ);

4.   Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 gg. dal ricevimento del presente atto, o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla stessa data.

Il Dirigente del Servizio

Ing. Luigi De Collibus