IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Sanità 28 luglio 1994 “Misure di protezione per quanto riguarda la B.S.E. e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 21 ottobre 1996, n. 532 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 agosto 1996, n. 429, recante: “Potenziamento dei controlli per prevenire l’encefalopatia spongiforme bovina”;

Visto il Decreto del Ministero della Sanità 8 aprile 1999 “Norme per la profilassi della Scrapie negli allevamenti ovini e caprini”,

Visto il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 123 “Attuazione della Direttiva 95/69/CE che fissa e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina”;

Visto il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del S.S.N. a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Vista la Legge Regionale 2 luglio 1999, n. 37 “Piano Sanitario Regionale 1999-2001”;

Vista la Legge Regionale 24 dicembre 1996, n. 146 “Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, in attuazione del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 –Riordino della disciplina in materia sanitaria-, così come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517”;

Visto il Decreto Interministeriale (Politiche Agricole – Sanità) 14 dicembre 1999 “Programma coordinato di controllo nel settore dell’alimentazione animale”;

Visto il Decreto del Ministero della Sanità 7 gennaio 2000 “Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento CE n. 1760/2000 del 7 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, abrogando il Regolamento CE n. 820/97 del Consiglio;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Sanità del 13 novembre 2000 recante: “Misure urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione ed allo smaltimento del materiale specifico a rischio”;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Sanità del 17 novembre 2000 recante: “Modificazione dell’Ordinanza Ministeriale 28 luglio 1994 concernente Misure di protezione per quanto riguarda l’encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con dieta, di proteine derivate da mammiferi”;

Visto il Decreto del Ministero della Sanità 29 settembre 2000 recante: “Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili”;

Visto il D.L. 21 novembre 2000, n. 335 “Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della Legge 19 gennaio 2001, n. 3;

Visto il Regolamento CE n. 999 del 22 maggio 2001 recante “Disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune enfefalopatie spongiformi trasmissibili”;

Visto il Regolamento CE 29 giugno 2001, n. 1326 che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al Reg. CE n. 999/2001, ne modifica gli allegati VII e XI ed abroga la decisione della Commissione UE n. 2000/418/CE del 29 giugno 2000;

Visto il Regolamento CE n. 1248 del 22 giugno 2001 che modifica gli allegati III, X e XI del Reg. CE n. 999/2001 in materia di sorveglianza epidemiologica e test per le TSE trasmissibili ed abroga la Decisione n. 2000/764/CE del 29 novembre 2000;

Visto il Regolamento CE n. 1234 del 10 luglio 2003 che modifica gli allegati I, IV e XI del Reg. CE n. 999/2001 e del Reg. CE n. 1326/2001 relativo alle TSE e all’alimentazione degli animali e revoca la Decisione CE n. 2000/766/CE del 4 dicembre 2000;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute 27 marzo 2001 “Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista, altresì, la nota del Ministero della Salute n. 600/SCR/4094 del 29.10.2003: “Effettuazione di test rapidi su ovini abbattuti nell’ambito delle misure di eradicazione dei focolai di Scrapie”;

Visto il Programma Regionale di Sorveglianza Epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) di cui alla D.G.R.A. n. 1289 dell’11.10.2000, ed il Programma dei Controlli Integrativi per TSE – 2001, allegato alla D.G.R.A. n. 174 del 19.3.2001;

Vista l’Ordinanza del Presidente della G.R.A. n. 40 del 27.9.2000, per quanto applicabile, ad oggetto: Morte degli animali, smaltimento delle spoglie e degli Organi specifici a rischio;

Atteso che, a far data 1.1.2001, è stato reso obbligatoria la effettuazione di test rapidi per la BSE sugli animali della categorie individuate dalle specifiche disposizioni;

Ritenuto indispensabile adottare l’unito Programma di indagine epidemiologica per le TSE, riferito all’anno 2007;

Ritenuto, inoltre, necessario dar seguito ai controlli su tutta la filiera degli alimenti per animali (mangimistica)  – P.N.A.A. 2007;

Visto il D.M. 17 dicembre 2004 “Piano Nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini;

Viste le linee guida per l’applicazione del Regolamento CE 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’Igiene dei Mangimi, pervenute con nota Ministeriale n. 45950-P-I8da 911 del 28.12.2005 e trasmesse alle Aziende U.S.L. regionali con l’allegata nota del Servizio Veterinario regionale prot. n. 261/11/IZ.4 del 5.1.2006;

Vista la successiva proroga degli elenchi nazionali di cui all’art. 19 del Regolamento CE 183/2005, pervenuta con nota Ministeriale n. 3356-P-I8da911 del 26.1.2006, trasmessa  alle Aziende U.S.L. regionali con l’allegata nota del Servizio Veterinario regionale prot. n. 4444/11/IZ.4 del 20.02.2006;

Visto l’accordo 28 luglio 2005 della conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente: “Accordo, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della Salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome sul documento recante = Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica =, volto a favorire l’attuazione del Regolamento CE n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002. (rep. atti n. 2334)”, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 294 del 19 dicembre 2005;

Accertato che la somma effettivamente disponibile sul bilancio di previsione 2007 per l’attuazione dei piani in parola e per le funzioni di sviluppo del sistema operativo informatizzato del Servizio Veterinario Regionale, stante l’impegno già assunto con precedente Determina n. DG/11/71 del 30.03.2007 per € 877,06, risulta essere € 360.642,94 a fronte dell’assegnazione della disponibilità di € 361.520,00 effettuata da Direttore Regionale con propria Determina n. DG/43 del 15.03.2007;

Ritenuta la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa –

1.   di approvare, per l’anno 2007, l’attuazione dei seguenti Piani di attività:

-    PIANO DI SORVEGLIANZA T.S.E. – 2007 - DELLA REGIONE ABRUZZO (ALLEGATO “A”);

-    PIANO REGIONALE DI SELEZIONE GENETICA PER LA SCRAPIE DEGLI OVINI – PROGRAMMA 2007 (ALLEGATO “B”);

-    PIANO DI VIGILANZA E CONTROLLO SANITARIO SULL’ALIMENTAZIONE ANIMALE DELLA REGIONE ABRUZZO – ANNO 2007 (ALLEGATO “C”);

2.   di impegnare, per l’attuazione dei Piani di cui al punto 1), la somma di € 312.456,60 sul Capitolo 81500 del Bilancio Regionale di Previsione 2007, che presenta la necessaria disponibilità;

3.   di impegnare la somma di € 48.186,34 sul Capitolo 81500 del Bilancio Regionale di Previsione 2007, che presenta la necessaria disponibilità in favore della Ditta Logix di Senigallia (AN) per lo sviluppo del programma S.I.V.R.A. (Servizio Informativo Veterinario della Regione Abruzzo) per le attività aggiuntive richieste dalle Aziende U.S.L. regionali ed offerte dalla stessa Ditta Logix S.r.l. di Senigallia (AN) con propria nota del 2.5.2007;

4.   di assegnare, alle Aziende U.S.L. della Regione Abruzzo, per l’attuazione dei Piani di cui al punto 1), la complessiva somma di € 312.456,60, ripartita tra le Aziende U.S.L. regionali e tra le aree dei Servizi Veterinari A), B) e C) secondo la stima proporzionale fissata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 198 del 5.4.2004, riassunta nella seguente tabella;

 

AZIENDE U.S.L.

AVEZZANO

SULMONA

CHIETI

LANCIANO

VASTO

L’AQUILA

PESCARA

TERAMO

TOTALE

Sanità Animale

€ 17.494,08

€ 13.240,41

 € 23.596,14

€ 16.378,92

€ 34.310,27

€ 63.345,13

€ 168.364,96

Ig. Prod. Comm. Trasp.Alim.O.A

€ 10.636,00

€ 3.279,63

€ 6.637,54

€ 10.143,21

€ 8.845,73

€ 26.564,44

€ 66.106,55

Ig. Allevamenti

Prod. Zootec,

€ 7.937,76

  6.331,26

€ 10916,59

€ 7.127,03

€ 16.027,83

€ 29.644,63

€ 77.985,10

TOTALI

€ 36.067,84

€ 22.851,30

€ 41.150,27

€ 33.649,16

€ 59.183,83

€ 119.554,20

€ 312.456,60

 

5.   di incaricare i Direttori Generali delle Aziende U.S.L. di trasmettere al Servizio Veterinario Regionale gli atti formali di approvazione dei programmi di attività inerenti l’attuazione dei Piani in parola, la cui spesa complessiva dovrà essere contenuta nei limiti dello stanziamento assegnato;

6.   di dare atto che le somme assegnate dovranno essere esclusivamente utilizzate per l’attuazione dei Piani di attività 2007 approvati al precedente punto 1) e potranno essere impiegate sia per le risorse umane, professionali e di supporto, secondo il vigente ordinamento e nei limiti indicati dalle competenti Strutture della Direzione Sanità della Regione Abruzzo e sia per l’acquisizione di beni e servizi tra i quali, oltre a materiale vario e di consumo, l’acquisizione di prestazioni dei Medici-Veterinari Libero Professionisti regolarmente iscritti all’Albo Regionale dei Medici-Veterinari riconosciuti;

7.   le Aziende U.S.L., per lo svolgimento della attività di cui ai Piani in parola, potranno avvalersi, sino all’emanazione delle graduatorie in attuazione della norma finale n. 6 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005, del supporto di Medici-Veterinari Libero Professionisti appositamente incaricati ed autorizzati, regolarmente iscritti all’Albo Regionale dei Medici-Veterinari riconosciuti o a contratto, secondo il vigente ordinamento, assicurando loro un compenso omnicomprensivo di spese ed oneri di € 20,66 per ogni allevamento controllato (bovino, ovino o caprino) secondo le indicazioni già fornite in precedenza dalla Regione;

8.   i piani trasmessi dai Direttori Generali delle Aziende U.S.L. si intenderanno assentiti qualora il Servizio Veterinario regionale non formuli osservazioni nel termine di 30 gg dalla loro ricezione;

9.   di impegnare i singoli Direttori Generali delle Aziende U.S.L., al fine di consentire ai Servizi Veterinari lo svolgimento delle attività o interventi previsti, ad iscrivere le somme di competenza di ciascuna Azienda, come riportate al precedente punto 4-), nelle rispettive voci del bilancio aziendale del corrente esercizio, in quanto il presente provvedimento di assegnazione costituisce per le Aziende U.S.L. regionali atto formale di accertamento di entrata;

10. il sottoscritto dirigente del Servizio Veterinario procederà all’adozione degli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento, ivi comprese le liquidazioni dei fondi alle Aziende U.S.L. regionali, previa acquisizione dei relativi rendiconti di attività ed economici;

11. di stabilire che i rendiconti presentati dalle Aziende U.S.L. potranno presentare, al massimo, un scostamento dall’attività programmata, non superiore al 20% per singola voce di conto;

12. di pubblicare la presente determinazione e i relativi allegati, parte integrante della stessa, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

13. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli

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