IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di RINNOVARE, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006 e della L.R. n. 83/2000 e s.m.i., l’autorizzazione regionale n. DF3/31/02 del 24.04.2002 per l’esercizio di un centro di raccolta e trattamento di veicoli a motore e di deposito preliminare, ubicato in C.da Grotte, 36 – Castiglione a Casauria (Pe), superficie complessiva dell’impianto 1000 mq., foglio n. 5, particella catastale n. 673, potenzialità complessiva 1000 T, equivalente alla fase “R 13” dell’allegato C e alla fase “D 15” dell’allegato B del D.L.gs n. 152/06, a favore della Ditta Valerio Domenico – Contrada Grotte, 36 – Castiglione a Casauria (Pe);

2)   DI STABILIRE che il rinnovo di cui al precedente punto 1) è concesso per un periodo di anni dieci (10) dalla data di adozione del presente provvedimento, ed è rinnovabile nelle forme stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e della Legge Regionale 28.04.2000 n. 83;

3)   DI RICHIAMARE quanto prescritto con nota del 17.02.2007 n. 950 dal Dipartimento Provinciale dell’Arta di Pescara, di seguito indicato relativamente all’esercizio del predetto impianto:

      Nel centro di raccolta potranno essere ammessi rifiuti costituiti anche da parti dei veicoli a motore o di rimorchi (art. 231, comma 1, del D. Lgs. 152/2006) o da tipologie simili secondo i seguenti codici CER:

 

13 02 05*

scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

13 02 06* 

scarti di olio sintetico per motori,ingranaggi e lubrificazione

13 02 07* 

olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile

16 01 03  

pneumatici fuori uso

16 01 04* 

veicoli fuori uso

16 01 06  

veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

16 01 07*  

filtri dell’olio

16 01 08*  

componenti contenenti mercurio

16 01 09*  

componenti contenenti pcb

16 01 10*  

componenti esplosivi (ad esempio “air bag”)

16 01 11*   

pastiglie per freni, contenenti amianto

16 01 12   

pastiglie per freni, diverse da quelle d cui alla voce 16 01 11

16 01 13*  

liquidi per freni

16 01 14*  

liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 15   

liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 01 16   

serbatoi per gas liquido

16 01 17   

metalli ferrosi

16 01 18   

metalli non ferrosi

16 01 19   

plastica

16 01 20   

vetro

16 01 21*  

componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11 16 01 13 e 16 01 14

16 01 22   

componenti non specificati altrimenti

16 03 06   

rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

16 08 02*

catalizzatori esauriti contenenti metalli di transazione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi

17 04 05   

ferro e acciaio

17 04 07   

metalli misti

      Adeguati codici CER potranno essere utilizzati nell’ambito della produzione di rifiuti derivanti dalla attività autorizzata.

      Dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

4.   il centro di raccolta sia conforme nella parte impiantistica ed operativa ai requisiti ed ai contenuti dettati dal D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 – attuazione della direttiva 2000/53/E relativa ai veicoli fuori uso- e successive modifiche ed integrazioni, e dall’articolo 231 del D Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – norme in materia ambientale, secondo le norme tecniche di cui al DM 2 maggio 2006 (G.U. n. 112 del 16 maggio 2006, p. 26);

5.   in particolare sia data attuazione alle prescrizioni ed obblighi dettati dall’art. 6 del citato D. Lgs. 209/2003 relativamente ai tempi (effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso di cui all’allegato I punto 5”) ed alle modalità di trattamento dei veicoli fuori uso;

6.   la ditta sia diffidata a dare attuazione alla disposizione per quanto attiene alle comunicazioni dei rifiuti movimentati da effettuare nei confronti del Dipartimento Prov.le Arta di Pescara per la necessità dettata dall’aggiornamento del Catasto regionale dei rifiuti.

      La ditta è invitata a presentare al più presto al Servizio regionale una certificazione, a firma di un tecnico competete, da cui risulti la conferma dei dati riportati nel 1° progetto relativamente alle parti catastali e alla potenzialità dell’impianto (punto 4 della richiesta di parere di cui alla nota in epigrafe)

4)   DI CONFERMARE quanto altro stabilito e prescritto nella precedente autorizzazione, per quanto applicabile;

5)   DI PRESCRIVERE che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

6)   DI FARE SALVA la disamina e la valutazione complessiva del progetto, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, che saranno oggetto di separato e successivo provvedimento;

7)   DI STABILIRE che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservazione dei principi generali:

a.   deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b.   deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c.   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

d.   le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

e.   deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

f.    le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

g.   devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

8)   DI FARE SALVE eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

9)   DI RICHIAMARE la Ditta Valerio Domenico, al rispetto, in particolare, degli obblighi previsti dall’art. 189 (catasto dei rifiuti), dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) e dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e, alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Pescara e all’A.R.T.A – Agenzia Reg.le Tutela Ambiente – Dipartimento Prov.le di Pescara di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati,la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;

10) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dal D. Lgs. n152 del 3/04/2006 e dalla L.R. n. 83 del 28.04.2000:

11) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Castiglione a Casauria (Pe) , all’Amministrazione Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione Centrale di Pescara e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dell’Aquila, al PRA di Pescara;

12) DI REDIGERE il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui una viene notificata ai sensi di Legge, alla Ditta Valerio Domenico – C.da Grotte, 36 - Castiglione a Casauria (Pe) - ;

13) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini