GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 14 dicembre 1993, n. 72, recante “Disciplina delle attività regionali di Protezione Civile” che prevede all’art. 14 l’istituzione della “Sala Operativa Regionale” quale sede tecnica di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo ai fini della attività di protezione civile di competenza della Regione;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che attribuisce alle Regioni le funzioni relative: “allo spegnimento degli incendi boschivi”, art. 108, comma 1, lettera a) punto 5,  ed allo Stato lo “spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi”, art. 107, comma 1, lettera f) punto 3;

Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353, avente per oggetto: “LEGGE – QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI”, che all’art. 3 comma 1 recita “Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate……”omissis”………dal Consiglio dei Ministri”;

Tenuto conto che, in mancanza del “piano” di cui all’art. 3 della legge 353/2000, occorre procedere alla definizione di un “programma delle attività” finalizzato alla conservazione e alla difesa del patrimonio boschivo regionale attraverso il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali;

Visto l’accordo di programma quadro sottoscritto tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei VV.FF. del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la Regione Abruzzo in data 04.05.2007;

Dato atto:

-    che in data 08.05.2007, presso il Dipartimento della Protezione Civile si è tenuta apposita riunione, come da nota di convocazione n. DPC/PREN/0025394 del 26 aprile 2007, concernente l’analisi congiunta delle problematiche connesse all’Attività Antincendio Boschivo (AIB) da porre in atto nella prossima campagna estiva 2007;

-    che in data 10.05.2007 con note RA/49393 e RA/49396 il Servizio Emergenze Interventi e Volontariato ha interessato la Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato riguardo agli accordi di programma da porre in essere per la stagione AIB 2007;

-    che in data 15.05.2007 con nota prot. nr. 9177, il Comando Regionale dell’Abruzzo – Corpo Forestale dello Stato ha confermato i contenuti dell’accordo stipulato nella precedente stagione AIB con formali e non sostanziali precisazioni;

-    che in data 16.05.2207 con nota prot. nr. 2786/2H la Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha confermato in linea di massima i contenuti dell’accordo stipulato nella precedente stagione AIB;

Ritenuto di:

-    dichiarare, per l’anno 2007, lo stato di “grave pericolosità di incendi boschivi” dal 15 giugno al 30 settembre 2007, per tutte le superfici boscate della Regione Abruzzo;

-    stabilire prescrizioni e divieti ad integrazione delle norme contenute nel R.D. 30.12.1923, n. 3267 e relativo regolamento e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle Province, durante il periodo di grave pericolosità nelle zone boscate anzidette;

-    di riattivare la “SOUP” (Sala Operativa Unificata Permanente) di cui all’art. 7, comma 3, della legge 21.11.2000, n. 353, dove saranno attivi il “numero verde” 800-861016 ed il “numero verde” 800-860146, ai quali i cittadini possono gratuitamente segnalare incendi boschivi e/o qualsiasi stato di pericolo e calamità;

-    di avvalersi per l’operatività della S.O.U.P., per le attività di sorveglianza e di avvistamento nonché di lotta attiva agli incendi boschivi di:

-    risorse, mezzi e personale del Corpo Forestale dello Stato in base ad accordo di programma, come da schema (All. ”A”), ai sensi dell’art. 7 comma 3 lettera a) della legge 353/2000;

-    risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in base ad accordo di programma, come da schema (All. ”B”), ai sensi dell’art. 7 comma 3 lettera a) della legge 353/2000;

-    del concorso delle Organizzazioni di Volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, operanti in rapporto di convenzione;

-    disporre per le attività di sorveglianza ed avvistamento per la prevenzione degli incendi boschivi da terra a far data dal 1°giugno 2007 con il concorso delle Organizzazioni di Volontariato convenzionate;

-    di assicurare, se necessario, nel periodo dichiarato “di grave pericolosità di incendi boschivi”, le attività di vigilanza e di avvistamento anche dall’alto con aeromobili ad ala fissa di supporto alle forze operanti a terra, con il concorso dell’Aereo Club di L’Aquila e Pescara, Enti morali ai sensi del D.P.R. n. 633/72 secondo l’allegato schema di Convenzione (All. “C”) nonché, per esigenze di servizio, di ditte specializzate individuate con procedura di affidamento in economia giusta Regolamento regionale n. 2/2004, su disposizione del Dirigente del Servizio Emergenze, Interventi e Volontariato;

Dato atto che le risorse umane e strumentali da impiegare nella lotta attiva da terra (Corpo Forestale dello Stato e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in base ad accordi di programma, e Organizzazioni di Volontariato in rapporto di convenzione) necessitano di supporto aereo regionale ad integrazione della flotta dello Stato di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, garantito, anche per la prossima campagna AIB, dal contratto di servizio con elicottero rep. n. 2928 del 20 luglio 2006;

Ritenuto inoltre opportuno di modificare ed integrare lo schema di convenzione con le Organizzazioni di volontariato di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 527 del 22.05.2006 e n. 992 del 04.09.2006 al fine di un più efficiente ed efficace concorso del volontariato nelle operazioni di protezione civile;

Considerato dover fornire la più ampia informazione sui contenuti del presente provvedimento alla popolazione ed alle forze dell’ordine preposte alla vigilanza in materia;

Vista la L.R. 14.9.99, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Vista la L.R. 25.03.2002, n. 3, recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”

Preso Atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale LL.PP. e Protezione Civile in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento ed alla sua legittimità rispetto alla legislazione vigente;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1.   di dichiarare, per l’anno 2007, lo stato di “grave pericolosità di incendi boschivi” dal 15 giugno al 30 settembre 2007, per tutte le superfici boscate della Regione Abruzzo;

2.   di stabilire, durante il periodo di grave pericolosità nelle zone boscate, ad integrazione delle norme contenute nel R.D. 30.12.1923, n. 3267 e relativo regolamento e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle Province le seguenti prescrizioni e divieti:

-             Accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

-    Ai conduttori di autovetture munite di marmitte catalitiche di parcheggiare sui prati o nei boschi;

-    Nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte; nell’ambito delle suddette discariche è vietato la combustione dei rifiuti quali metodi di eliminazione degli stessi; eventuali incendi che dovessero comunque insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore della discarica;

-    Entro il limite di 200 metri dall’estremo margine del bosco è, in ogni caso, vietata dal 15 giugno al 30 settembre 2007 l’accensione di fuochi;

-    Dal 15 giugno al 30 settembre 2007, è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese;

-    Si richiamano anche le disposizioni dell’art. 59 del testo unico 18.6.1931, n. 773, sulle leggi di pubblica sicurezza, con la precisazione che, fermo rimanendo il divieto di bruciare le stoppie prima della data del 15 agosto 2007, o altre date stabilite eventualmente da regolamenti locali, l’abbruciamento delle stoppie non potrà, in ogni caso, interessate il limite inferiore di 200 metri di distanza dai boschi;

-    I comandi militari e di polizia, nell’esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni per prevenire gli incendi;

-    Le sanzioni amministrative previste dall’art. 3 della legge 9.10.1967, n. 950, relative alle norme di prevenzione degli incendi boschivi, e nei regolamenti delle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale sono elevate ai sensi della L. 4.8.1984, n. 424, nel minimo a € 51,00 e nel massimo a € 516,00;

      durante il periodo di grave pericolosità di incendi boschivi gli enti gestori, quali misura atta ad evitare il propagarsi di eventuali incendi, provvederanno a creare, intorno alle zone di discarica dei rifiuti, una fascia di almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile;

      per l’abbruciamento delle stoppie oltre 200 metri dal bosco si applicano le disposizioni di cui alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle amministrazioni provinciali;

      il Corpo Forestale dello Stato, i Sindaci, i Presidenti delle Comunità Montane, le Associazioni preposte alla protezione della natura, sono tenuti a dare alle prescrizioni e divieti di cui al presente provvedimento la più ampia diffusione nell’ambito delle rispettive competenze;

3.   di riattivare, presso i locali individuati per la realizzazione del C.O.I.R. (Centro Operativo Integrato Regionale) della Regione Abruzzo, all’interno del periodo dichiarato di “grave pericolosità di incendi boschivi” la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), dove saranno attivi il “numero verde” 800-861016, “numero verde” 800-860146, ai quali i cittadini possono gratuitamente segnalare incendi boschivi e/o qualsiasi stato di pericolo e calamità;

4.   di avvalersi per l’operatività della SOUP, per le attività di sorveglianza e di avvistamento nonché di lotta attiva agli incendi boschivi, di:

-    risorse, mezzi e personale del Corpo Forestale dello Stato in base ad accordo di programma, come da schema (All.”A”), ai sensi dell’art. 7 comma 3 lettera a) della legge 353/2000;

-    risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in base ad accordo di programma, come da schema (All.”B”), ai sensi dell’art. 7 comma 3 lettera a) della legge 353/2000;

-    del concorso delle Organizzazioni di Volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, operanti in rapporto di convenzione;

5.   di garantire le attività di sorveglianza ed avvistamento per la prevenzione degli incendi boschivi da terra a far data dal 1 giugno 2007 con il concorso delle associazioni di volontariato convenzionate;

6.   di assicurare, se necessario, nel periodo dichiarato di “grave pericolosità di incendi boschivi” le attività di sorveglianza e di avvistamento anche dall’alto con aeromobili ad ala fissa, di supporto alle forze operanti a terra con il concorso dell’Aereo Club di L’Aquila e Pescara, secondo l’allegato schema di convenzione (All. “C”) nonché per esigenze del Servizio di ditte specializzate con procedura di cui al Regolamento regionale del 29.11.2004, n. 2;

7.   di integrare le attività della componente aerea dello Stato, (art. 107 del D.L.vo n. 112), con elicottero regionale, di cui al contratto rep. n. 2928 del 20 luglio 2006, nel periodo dichiarato “di grave pericolosità di incendi boschivi”, su disposizione del Dirigente del Servizio Emergenze, Interventi e Volontariato;

8.   di integrare e modificare lo schema di convenzione con le Organizzazioni di Volontariato approvato con propria precedente deliberazione n. 527 del 22 maggio 2006 e n. 992 del 04.09.2006, come appresso specificato:

-    all’art. 2 punto 2 dopo le parole “……. per il numero dei componenti la squadra messa a disposizione;” è aggiunto “Fermo restando il predetto contributo, calcolato nella misura sopra indicata, lo stesso è maggiorato del 10% qualora il legale rappresentante dell’Organizzazione comprovi l’acquisto o manutenzione di dispositivi di protezione individuali e di segnaletica di sicurezza, conformi alle norme in materia di prevenzione degli infortuni, per importi non inferiori al 12% del contributo spettante”;

-    nella scheda B) Attività Antincendio Boschivo, nel punto B2) Attività di sorveglianza ed avvistamento per la prevenzione degli incendi boschivi, dopo l’ultimo capoverso è aggiunto: “Il limite massimo giornaliero rimborsabile per il complessivo utilizzo degli automezzi è definito in Km 270. Tale limite trova applicazione anche alle sezioni o distaccamenti formalmente costituiti, delle Organizzazioni di Volontariato e dei gruppi comunali;

9.   di fornire la più ampia informazione sui contenuti del presente provvedimento alla popolazione ed alle forze dell’ordine preposte alla vigilanza in materia;

10. di autorizzare, ai sensi della L.R. 14.9.1999, n. 77, il Dirigente del Servizio Emergenze, Interventi e Volontariato della Protezione Civile, alla stipula di apposito accordo di programma con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione Regionale e con il Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale dell’Abruzzo, al quale è demandato il coordinamento tecnico-operativo del personale appartenente alle organizzazioni di volontariato, nonché di autorizzare lo stesso Dirigente ad eventuali integrazioni o modifiche di detti accordi e di convenzioni e contratti secondo esigenze di servizio scaturenti da direttive del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile – ed in base all’evolvere dell’andamento climatico;

11. di autorizzare il responsabile della gestione della spesa-funzionario delegato, individuato ai sensi del disposto delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1608 del 7.12.2000 e n. 11 del 14.01.2002, a porre in essere tutti gli atti necessari:

-    al funzionamento della SOUP;

-    al supporto logistico alle squadre di volontariato impegnate nelle attività in parola nonché al personale in servizio presso la SOUP;

12. di dare atto che le spese derivanti dall’attuazione del presente provvedimento troveranno la necessaria copertura finanziaria nello stanziamento dei capitoli n. 11653, n. 151300 n. 152190, del bilancio per il corrente esercizio finanziario, ed i relativi impegni di spesa saranno assunti con appositi e separati provvedimenti;

13. la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.