Art. 1
Premesso
che, per regioni tecniche, indipendenti dal Servizio Regolamentazione Turistica
ed Organizzazione, non è stato possibile espletare l’esame per l’abilitazione
all’esercizio della professione di direttore tecnico di Agenzia di Viaggio la
cui data di scadenza di presentazione di domanda era stata fissata al 02
novembre 2005 e fermo restando che
saranno considerate valide le istanze pervenute e ritenute idonee in relazione
ai requisiti richiesti ed alla data di presentazione, è indetto l’esame per
l’abilitazione all’esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia
di Viaggi e Turismo.
Art. 2
Ai fini
dell’ammissione all’esame gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) diploma di maturità conseguito presso istituti
e scuole di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o
parificato o di equivalente titolo di studio conseguito all’estero dichiarato
equipollente o riconosciuto in Italia;
b) aver svolto attività lavorativa presso
agenzie di viaggio per almeno sei mesi, con mansioni non inferiori a quelle
corrispondenti al personale di IV livello del comparto delle imprese di viaggio
e turismo o, in alternativa, essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
b1) laurea in scienze turistiche;
b2) diploma universitario in materia
turistica;
b3) laurea breve in materia turistica;
b4) attestato di partecipazione ad un
master universitario su materie turistiche e avvenuto superamento dei relativi
esami;
b5) attestato di qualifica di cui
all’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 conseguito al termine di un
corso post diploma di almeno 400 ore i cui programma comprendano tra le materie
di studio le discipline di cui all’art. 21 della LR 1/1998;
b6) diploma di cui alla lettera a)
rilasciato dai seguenti istituti: Istituti tecnici per il turismo, Istituti
professionali per il turismo;
c) non aver riportato condanne penali.
I requisiti,
a pena di esclusione, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Art. 3
Coloro che
intendano partecipare all’esame di abilitazione devono inoltrare domanda in
bollo di € 14,62 alla Regione Abruzzo - Direzione Turismo ed Attività Sportive
- Servizio Regolamentazione Turistica ed Organizzazione – Viale Bovio, 425 65100 PESCARA - entro 90 (novanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo, e devono dichiarare, a pena di esclusione e con riserva
dell’accertamento dei requisiti previsti dal presente bando:
1. cognome, nome, luogo e data di nascita;
2. luogo di residenza;
3. cittadinanza di appartenenza;
4. titolo di studio posseduto;
5. mancanza di condanne penali;
6. godimento dei diritti civili e politici;
7. di quale requisito, tra quelli compresi nel
punto 2 dell’art. 2 del presente bando, è in
possesso il candidato;
8. conoscenza di una seconda lingua straniera,
in aggiunta alla lingua inglese (obbligatoria), a scelta del candidato tra le seguenti: francese, spagnolo, tedesco, portoghese e russo;
9. il recapito presso il quale dovranno essere
inviate le comunicazioni inerenti l’esame ed il recapito telefonico.
Le domande
di ammissione o eventuali integrazioni si considerano prodotte in tempo utile
purché spedite esclusivamente a mezzo raccomandata A/R entro il termine sopra
indicato.
Non si terrà
conto delle domande o di eventuali integrazioni spedite dopo la scadenza del
termine stabilito.
A tal fine
fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Non si terrà
conto, inoltre, delle domande che non contengano tutte le indicazioni
comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione al concorso e riportate
nello schema di domanda allegato al presente bando.
In caso di
superamento dell’esame, ai fini del rilascio dell’attestato di abilitazione, il
richiedente deve produrre la seguente documentazione:
1. originale o copia conforme del titolo di
studio dichiarato nella domanda di partecipazione all’esame;
2. certificato generale del casellario
giudiziale;
3. certificato di godimento dei diritti
civili e politici;
4. certificato di cittadinanza;
5. certificazione comprovante l’attività
lavorativa svolta per almeno sei mesi in qualità di dipendente o di titolare di
agenzia di viaggio con mansioni non inferiori a quelle del IV livello del
comparto delle imprese di viaggio e turismo o, in alternativa copia autentica
dei titoli di cui al punto b) dell’art. 2 del presente bando che hanno permesso
l’accesso all’esame.
6. una marca da bollo di € 14,62 da apporre
sull’attestato.
La
documentazione suddetta, con esclusione di quella prevista al punto 5, può
essere sostituita con dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui
all’art. 2 della L. 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni.
I candidati
in possesso dei titoli di cui al punto b nn. 5 e 6 dell’art. 2 del bando devono
comprovare, mediante certificazione rilasciata dall’Ente formatore, le materie
di studio della qualifica conseguita.
Art. 4
L’esame di
abilitazione all’esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di
viaggio e turismo consiste:
prima prova scritta:
- tecnica turistica, amministrazione ed
organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;
- principi di legislazione turistica;
- geografia turistica.
seconda prova scritta:
- traduzione di una lettera a contenuto
commerciale in lingua inglese.
Prova orale:
- colloquio sulle materie delle prove scritte
e sulla seconda lingua straniera scelta dal candidato.
Art. 5
La
Commissione d’esame, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12 dicembre 2004, n. 24
che modifica l’art. 22 della L.R. 12 gennaio 1998 n. 1, è così composta:
a) un
Dirigente Regionale in qualità di Presidente;
b)
un esperto di legislazione turistica;
c) un
docente di geografia;
d) un direttore tecnico scelto tra
quelli designati dalle associazioni maggiormente rappresentative delle agenzie
di viaggio e turismo a livello
regionale;
e) un
docente di lingua inglese e più docenti o esperti nell’altra lingua straniera
prescelta dal candidato.
Le funzioni
di segretario sono svolte da un dipendente della Regione di categoria non
inferiore alla C.
Per ogni
membro effettivo e per il segretario della Commissione viene nominato un membro
supplente.
La
Commissione sarà nominata successivamente con delibera della Giunta Regionale e
può essere confermata una sola volta.
Per
l’ammissione alle prove orali il candidato dovrà conseguire il punteggio medio
di almeno 7/10.
Per il
conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione, il candidato
deve riportare alla prova orale una votazione non inferiore a 6/10.
Il mancato
superamento delle prove scritte, come pure la valutazione inferiore a 6/10
nella prova orale, formeranno oggetto di un sintetico giudizio da parte della
commissione.
La
Commissione provvede a redigere giorno per giorno il processo verbale dello
svolgimento delle singole prove di abilitazione e di tutte le decisioni.
I candidati
che non supereranno le prove di cui sopra verranno informati dal Servizio
competente dopo che la commissione avrà rimesso allo stesso l’esito delle prove
stesse.
Art. 6
A cura del
Servizio Regolamentazione Turistica ed Organizzazione della Regione Abruzzo, il
diario delle prove scritte con l’indicazione dell’ora, del giorno, del mese ed
i locali in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di 20 (venti) giorni
prima dello svolgimento della prova stessa.
I candidati
che non saranno ammessi a sostenere l’esame, verranno ugualmente informati con
la motivazione dell’esclusione.
L’Amministrazione
non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazione
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente e da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili all’Amministrazione
stessa, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della
raccomandata A.R.
Art. 7
Prima
dell’inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei
concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende
pubblico. I componenti, presa visione dell’elenco dei partecipanti,
sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità
tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura
civile.
La
commissione prepara le tracce per ciascuna prova scritta; esse sono segrete e
ne è vietata la divulgazione.
Le tracce,
appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui
lembi di chiusura dai componenti e dal segretario.
All’ora
stabilita per ciascuna prova, il presidente della commissione esaminatrice fa
procedere all’appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della
loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra
loro. Indi fa constatare l’integrità della chiusura dei tre pieghi contenenti i
temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.
La
commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le
modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi
verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
Art. 8
Durante le
prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente
o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i
membri della commissione esaminatrice.
Gli
elaborati devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta
portante il timbro d’ufficio e la firma di un componente la commissione
esaminatrice.
I candidati
non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge
non commentati ed autorizzati dalla commissione ed i dizionari.
Il
concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque
abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal
concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in
tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati
coinvolti.
La
commissione esaminatrice cura l’osservanza delle disposizioni stesse ed ha
facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei
rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami.
Art. 9
Al candidato
sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore, una
grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
Il
candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro
contrassegno, mette il foglio o i fogli nelle busta grande. Scrive il proprio
nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella
busta piccola. Pone quindi anche la
busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della
commissione o a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o chi ne fa
le veci appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il
lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e
l’indicazione della data della consegna.
Alla fine di
ogni prova le buste vengono chiuse in apposito plico, con apposizione di tutte
le firme dei componenti la commissione esaminatrice.
Art. 10
La
commissione, concluse le prove, rimette la graduatoria di merito dei candidati
secondo l’ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato al
Servizio Regolamentazione Turistica ed Organizzazione.
L’attestato
di abilitazione sarà rilasciato dal Dirigente del Servizio competente dopo
l’invio, da parte dei concorrenti risultati idonei, della documentazione di cui
all’art. 3 del presente bando.
Il presente
bando sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
Per
qualsiasi informazione relativa al suddetto bando si invita a contattare l’“Ufficio
Regolamentazione e Vigilanza Professioni Turistiche” della Regione Abruzzo -
tel. 085/7672031 - Sig.ra Clara Di Vincenzo.
Segue
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