LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del 05.08.2004, con la quale sono state approvate “Linee guida regionali per l’organizzazione dell’organismo di gestione monitoraggio finanziario  in seno alla Finanziaria  Regionale Abruzzese F.I.R.A S.p.A” (allegato 1);

Considerato che nelle suddette linee guida, al capitolo 4 “Modello gestionale dell’Organismo di Gestione e Monitoraggio Finanziario e sue competenze specifiche”, nella parte relativa alla Gestione Finanziaria dei pagamenti ed in particolare in relazione alle caratteristiche peculiari delle verifiche e delle operazioni di pagamento, è indicato:

-    alla pag. 6 “Ufficio Gestione Tesoreria”

      “Come già specificato in precedenza, questo ufficio si occuperà della Gestione Finanziaria dei pagamenti, dotandosi di un organico idoneo nonché di infrastrutture informatiche adeguate alla condivisione delle informazioni e di supporto alle attività operative.

I pagamenti da effettuare sono classificati sostanzialmente in cinque tipologie omogenee:

      1 - Paghe e stipendi per il personale dipendente o assimilabile a dipendente nonché compensi a personale medico convenzionato (medici di base, pediatri, psicologi  etc.).

      2 - Pagamenti verso le strutture e gli erogatori di prestazioni convenzionati gestiti direttamente dall’Ufficio Unico degli Acquisti in seno alla Direzione Regionale Sanità, ossia :

-    Servizi di assistenza ospedaliera privata;

-    Servizi di assistenza riabilitativa privata;

-    Servizi di assistenza specialistica convenzionata esterna (Ambulatori e poliambulatori    accreditati);

-    Servizi di assistenza specialistica convenzionata esterna (branche a visita);

-    Servizi di medicina sociale (RSA accreditate);

      3 - Pagamenti verso le strutture e gli erogatori di prestazioni convenzionati non gestiti direttamente dall’Ufficio Unico degli Acquisti in seno alla Direzione Regionale Sanita.

      4 - Pagamenti di forniture di strumentazioni, beni e servizi, realizzazione di opere e di acquisti in economia effettuati dai presidi ospedalieri.

      5 - Pagamenti alle farmacie convenzionate.

      Per ognuna di queste tipologie di pagamenti verranno adottate procedure simili nella sostanza ma diversificate principalmente nelle modalità di verifica e controllo sui dati.

      Ad esclusione dei pagamenti verso le strutture e gli erogatori di prestazioni convenzionati gestiti direttamente dall’ufficio Unico degli Acquisti in seno alla Direzione Regionale Sanità, nei restanti casi le ASL trasmetteranno all’OGMF le richieste di pagamento, distinguibili in due tipologie  e contenente le informazioni minime di seguito indicate omissis”;

 

-    alla pag. 8 :

      2. “Pagamenti verso le strutture e gli erogatori di prestazioni convenzionati gestiti direttamente dall’Ufficio Unico Acquisti in seno alla Direzione Regionale Sanità”.

      “L’OGMF riceverà direttamente dalla Direzione Sanità - Ufficio Unico degli Acquisti - le autorizzazioni di pagamento per le strutture convenzionate.

      Verrà effettuato un primo riscontro confrontando le autorizzazioni ricevute con le fatture emesse dagli erogatori convenzionati e ricevute dall’OGMF entro il quindicesimo giorno del mese, relative al mese precedente.

      Utilizzando il sistema software integrato, l’Ufficio gestione Tesoreria provvederà alla trasmissione dei bonifici e al conseguente aggiornamento della base dati condivisa con l’Ufficio Monitoraggio Finanziario.

      L’OGMF provvederà ad emettere specifica procedura attuativa nella quale sarà fissata anche in coerenza con i contratti negoziali la temporizzazione e le cadenze operative per l’effettuazione dei pagamenti.”;

 

-    alla pag. 9:

      3. “Pagamenti verso le strutture e gli erogatori di prestazioni convenzionati non gestiti direttamente dall’Ufficio Unico Acquisti in seno alla Direzione Regionale Sanità”

      “Compatibilmente con lo scadenziario dei pagamenti e comunque entro e non oltre cinque giorni lavorativi prima della scadenza del pagamento, le ASL trasmetteranno all’OGMF le richieste di pagamento per le strutture e gli erogatori di prestazioni convenzionati non gestiti direttamente dall’Ufficio Unico degli acquisti in seno alla Direzione Regionale Sanità.

      Per questa tipologia di pagamenti l’Ufficio Gestione Tesoreria eserciterà sia un controllo campionario - per riscontrare la quadratura degli importi totali esposti sulle richieste cumulative di pagamento e i totali calcolati nelle distinte di dettaglio - sia, interfacciandosi con l’Ufficio Monitoraggio Finanziario, di tipo finanziario, verificando il livello di spesa per le specifiche voci di spesa rispetto al prefissato budget di periodo. L’OGMF provvederà alla trasmissione verso gli istituti di credito convenzionati dei mandati di pagamento e delle distinte di dettaglio-ove presenti -nei tempi e nei modi stabili nella convenzione Regione Abruzzo e FIRA S.p.A. relativo all’affidamento d’incarico per il coordinamento delle singole banche convenzionate per la gestione finanziaria dei pagamenti delle ASL.

      I mandati trasmessi alle banche verranno elaborati e sintetizzati nella base dati utilizzata dall’Ufficio Monitoraggio Finanziario, nel livello di dettaglio richiesto e conforme alla struttura dei Budget (tipicamente voci di costo del personale per singola ASL, per tipologia di contratto, etc.).

      Con cadenza mensile l’Ufficio Gestione tesoreria provvederà ad inoltrare alle ASL regionali la distinta dei bonifici effettuati unitamente ad un report di sintesi riepilogativo.”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 753 del 30.08.2004 avente ad oggetto “Istituzione Ufficio Unico degli Acquisti – ed adozione linee guida riguardanti il funzionamento e la composizione dello stesso – ai sensi dell’art. 32 Legge Regionale n. 146/96 come modificato ed integrato dall’art. 117 della Legge Regionale  n. 15/04 (Legge Finanziaria Regionale 2004-BURA 10 straordinario del 31 maggio 2004)”, con la quale è stato istituito l’Ufficio Unico degli Acquisti ed approvato il documento, Allegato 1, recante “Linee guida per il funzionamento dell’’Ufficio Unico degli Acquisti e Composizione dell’Ufficio Unico degli Acquisti”;

Considerato che nel suddetto allegato al paragrafo 3.3.3 è stabilito:

3.3.3. “Autorizzazioni di pagamento delle prestazioni esigibili

      “In seno alla funzione Gestione Convenzionati, opererà la funzione Amministrazione Convenzionati, nominata dalla Direzione Sanità. Entro il quindicesimo giorno del mese, i singoli erogatori convenzionati provvederanno a trasmettere, con Raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione Sanità ed all’Organismo di Gestione e Monitoraggio Finanziario FIRA Spa ed alla AUSL competente copia autentica delle fatture relative alle prestazioni erogate nel mese precedente.

      La funzione Amministrazione Convenzionati provvederà alla verifica delle fatture e alla definizione degli importi da erogare nei seguenti termini:

      a) per ciascuno degli erogatori convenzionati verificherà che sia rispettata la condizione di non superamento del budget mensile cumulato, riducendo il compenso fatturato con un importo pari alle quote eccedenti tale limite;

      b) in aderenza con quanto stabilito nel protocollo d’intesa per le verifiche ispettive ed a fronte di rilevazioni di prestazioni illegittime e/o in appropriate, provvederà a ridurre il compenso del mese chiuso per una quota pari al valore delle prestazioni illegittime e/o in appropriate riscontrate relative al penultimo mese.

      Stabiliti come sopra descritto gli importi effettivi da liquidare per ciascuno degli erogatori convenzionati, la Direzione Sanità provvederà a trasmettere le autorizzazioni di pagamento all’Organismo di Gestione Monitoraggio Finanziario FIRA S.p.A. ed in copia alla ASL competenti.”;

Rilevato che nei contratti negoziali stipulati tra la Regione Abruzzo, in nome e per conto delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo, e le Strutture Private accreditate:

-    all’articolo denominato“Modalità di fatturazione di pagamenti” è stabilito tra l’ altro che:

      “La Struttura si impegna a comunicare mensilmente tutte le prestazioni erogate all’U.U.A., e a fatturare esclusivamente quelle erogate nel rispetto delle condizioni fissate nei precedenti articoli 1 e 7. Le fatture dovranno essere inviate in copia:

a)   alla Asl ai fini contabili;

b)  alla Finanziaria Regionale Abruzzese S.p.A.(F.I.R.A. S.p.A.) al fine dello svolgimento delle funzioni di monitoraggio finanziario e successiva liquidazione assegnatele dall’articolo 38 della Legge Regionale n. 146/1996 come successivamente modificata;

c)   alla Commissione Ispettiva Regionale, in seno all’Ufficio Unico degli Acquisti U.U.A., di cui al precedente art. 6.

      Le fatture mensilmente emesse devono essere relative alle prestazioni erogate nel mese precedente ed inviate entro il 15° giorno del mese, evidenziando separatamente le prestazioni rese a favore di cittadini aventi la residenza nell’ambito della Azienda Sanitaria Locale competente, quelle rese a favore di cittadini residenti nella Regione Abruzzo, dovranno essere intestate alla A.S.L. di provenienza degli assistiti; la fatturazione per prestazioni rese a cittadini extra-regionali dovrà essere intestata alla A.S.L. di appartenenza della Struttura.

      Le fatture, solo se inviate nelle modalità sopra descritte, saranno messe in pagamento, per conto della A.S.L., dalla F.I.R.A. S.p.A., nella sua qualità di Organismo Monitoraggio e Gestione Finanziaria ai sensi del già citato art. 38 della Legge Regionale n. 146/1996.

      La F.I.R.A. procederà alla liquidazione delle fatture e alla certificazione del credito derivante dalle stesse a meno che la Commissione Ispettiva, nell’ambito del suo controllo, non abbia comunicato alla F.I.R.A. l’esito negativo delle verifiche a campione sulle prestazioni di cui all’art. 6 del presente contratto. In caso di esito negativo delle predette verifiche, la F.I.R.A. procederà alla liquidazione delle fatture per un importo complessivo decurtato della quota non esigibile calcolata a fronte delle accertate inappropriatezze e/o illegittimità, così come comunicata dal Dirigente Responsabile del Servizio Regionale competente, e calcolata sulla base di quanto stabilito nel protocollo di verifica ispettiva, di cui all’art. 6 del presente contratto.”;

 

-    all’art. denominato “cessione dei crediti”  è stabilito che:

      “Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, la Struttura si impegna a notificare la cessione stessa, oltre che alla Regione, alla Azienda Sanitaria locale competente e alla FIRA S.p.A., nella sua qualità di Organismo di Monitoraggio e Gestione Finanziaria ai sensi del già citato art. 38 della Legge n. 146/96 e stante le competenze alla stessa attribuita in virtù dell’art.10 del presente contratto. La predetta cessione dei crediti dovrà essere accettata dalla Regione Abruzzo – Direzione Sanità – Ufficio Unico degli Acquisti – ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923.”;

Considerato che si appalesa un pericolo di incoerenza tra i punti delle linee guida su indicate,  allegate alle Delibere di  Giunta Regionale n. 662/2004 e n. 753/2004, e l’art.10 dei contratti negoziali stipulati, in quanto si è prodotta una sostanziale incertezza nei rapporti tra le strutture accreditate, le singole AUSL, l’OGMF e la Direzione Sanità U.U.A. in relazione all’attività di gestione dei contratti negoziali;

Ritenuto necessario pertanto, di dover ricondurre l’intera problematica  nell’alveo di regole uniformi che diano precisa contezza  dello svolgimento dell’attività di gestione finanziaria dei pagamenti, provvedendo, con apposite modifiche, all’adeguamento degli atti sopra citati;

Considerato che le AUSL, pur avendo stipulato attraverso la Regione Abruzzo-Ufficio Unico degli Acquisti i contratti negoziali con le strutture accreditate, sono senz’altro titolari di una posizione giuridica da cui esita un interesse primario alla corretta esecuzione dei contratti in parola, nonché, alla connessa gestione, alla verifica e alla corretta quantificazione delle remunerazioni da accordare, essendo per di più destinatarie delle fatture emesse dai prestatori titolari dei predetti contratti negoziali;

Ritenuto più in generale che la sostanziale posizione di titolarità dei contratti negoziali in capo alle AUSL postuli indefettibilmente un potere – dovere di verifica sulle prestazioni erogate per conto del S.S.N. esercitabile, senza limiti temporali, d’oggetto e di modalità, con tutti gli strumenti previsti dall’ordinamento e che, non è eliso, dai sistemi di monitoraggio e controllo demandati ad altri plessi amministrativi;

Dato atto del parere espresso dal Direttore Regionale della Direzione Sanità in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

A voti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa che, integrante, si intende qui di seguito riportato ed approvato:

 

A. di modificare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del  05 agosto 2004 nel seguente modo:

      allegato 1 “linee guida regionali per l’organizzazione e funzionamento dell’organismo di gestione monitoraggio finanziario in seno alla Finanziaria Regionale Abruzzese FI.R.A. S.p.A”, capitolo 4 “Modello gestionale dell’Organismo di Gestione e Monitoraggio Finanziario e sue competenze specifiche” :

-    pag. 6  “Ufficio Gestione Tesoreria “ è sostituito dal seguente:

      “Come già specificato in precedenza, questo ufficio si occuperà della Gestione Finanziaria dei pagamenti, dotandosi di un organico idoneo nonché di infrastrutture informatiche adeguate alla condivisione delle informazioni e di supporto alle attività operative.

      I pagamenti da effettuare sono classificati sostanzialmente in cinque tipologie omogenee:

      1 - Paghe e stipendi per il personale dipendente o assimilabile a dipendente nonché compensi a personale medico convenzionato (medici di base, pediatri, psicologi  etc.).

      2 - Pagamenti verso le strutture e gli erogatori di prestazioni convenzionati, ossia :

-    Servizi di assistenza ospedaliera privata;

-    Servizi di assistenza riabilitativa privata;

-    Servizi di assistenza specialistica convenzionata esterna (Ambulatori e poliambulatori    accreditati);

-    Servizi di assistenza specialistica convenzionata esterna (branche a visita);

-    Servizi di medicina sociale (RSA accreditate);

      3 -  annullato.

      4 - Pagamenti di forniture di strumentazioni, beni e servizi, realizzazione di opere e di acquisti in economia effettuati dai presidi ospedalieri.

      5 - Pagamenti alle farmacie convenzionate.

      Per ognuna di queste tipologie di pagamenti verranno adottate procedure simili nella sostanza ma diversificate principalmente nelle modalità di verifica e controllo sui dati.

      Le ASL trasmetteranno all’OGMF le richieste di pagamento, distinguibili in due tipologie  e contenente le informazioni minime di seguito indicate omissis.”;

 

-    il punto 2. pag. 8 è sostituito dal seguente:

-    2. “Pagamenti verso le strutture e gli erogatori di prestazioni convenzionati” 

      Entro il quindicesimo giorno del mese, i singoli erogatori convenzionati provvedono a trasmettere, con Raccomandata con avviso di ricevimento, alla Commissione Ispettiva Permanente presso la Direzione Sanità ed all’Organismo di Gestione e Monitoraggio Finanziario FIRA Spa ed alla ASL competente copia autentica delle fatture relative alle prestazioni erogate nel mese precedente.

      Congiuntamente all’invio delle fatture i singoli erogatori convenzionati devono, altresì, inviare alle singole ASL tutti i dati, distinti tra intra ed extra regionali, necessari alla compilazione dei flussi informativi previsti dal Sevizio Sanitario Nazionale ai fini della mobilità nazionale nonché i flussi istituiti, o che possono essere istituiti, dalla Commissione Ispettiva Permanente o dalle Singole ASL necessarie alla verifica.

      L’Organismo di Monitoraggio e Gestione Finanziaria provvede nei seguenti termini:

      a) per ciascuno degli erogatori convenzionati verifica che sia rispettata la condizione di non superamento dei budget mensile cumulato, riducendo il compenso fatturato con un importo pari alle quote eccedenti tale limite.

      b) in aderenza con quanto stabilito nel protocollo d’intesa per le verifiche ispettive ed a fronte di rilevazioni di prestazioni illegittime e/o in appropriate, provvede a ricalcolare il compenso del periodo chiuso per una quota pari al valore delle prestazioni illegittime e/o in appropriate riscontrate.

      La Asl provvede alla verifica delle fatture e alla definizione degli importi da erogare in base alle indicazioni dei flussi informativi di cui al secondo capoverso e dalle informazioni, di cui ai punti a) e b), fatte pervenire dall’OGMF.

      Stabiliti come sopra descritti gli importi effettivi da liquidare, compatibilmente con lo scadenziario dei pagamenti e comunque entro e non oltre cinque giorni lavorativi prima della scadenza del pagamento, le ASL trasmettono all’OGMF le richieste di pagamento per le strutture e gli erogatori di prestazioni convenzionati.

      Per questa tipologia di pagamenti l’Ufficio Gestione Tesoreria esercita sia un controllo campionario - per riscontrare la quadratura degli importi totali esposti sulle richieste cumulative di pagamento e i totali calcolati nelle distinte di dettaglio - sia, interfacciandosi con l’Ufficio Monitoraggio  Finanziario, di tipo finanziario, verificando il livello di spesa per le specifiche voci di spesa rispetto al prefissato budget di periodo.

      L’OGMF provvede alla trasmissione verso gli istituti di credito convenzionati dei mandati di pagamento e delle distinte di dettaglio - ove presenti - nei tempi e nei modi stabili nella convenzione Regione Abruzzo e FIRA S.p.A. relativo all’affidamento d’incarico per il coordinamento delle singole banche convenzionate per la gestione finanziaria dei pagamenti delle ASL.

      I mandati trasmessi alle banche vengono elaborati e sintetizzati nella base dati utilizzata dall’Ufficio Monitoraggio Finanziario, nel livello di dettaglio richiesto e conforme alla struttura dei Budget (tipicamente voci di costo del personale per singola ASL, per tipologia di contratto, etc.).

      Con cadenza mensile l’Ufficio Gestione tesoreria provvede ad inoltrare alle ASL regionali la distinta dei bonifici effettuati unitamente ad un report di sintesi riepilogativo.

 

      - il punto numero 3. pag. 9 “Pagamenti verso le strutture e gli erogatori di prestazioni convenzionati non gestiti direttamente dall’Ufficio Unico degli Acquisti in seno alla Direzione Regionale Sanità”   è sostituito dal seguente:

-    3. annullato;

 

B.  di modificare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 753 del 30 agosto 2004 nel seguente modo:

      Allegato 1 “Istituzione Ufficio Unico degli Acquisti” – ed adozione linee guida riguardanti il funzionamento e la composizione dello stesso – ai sensi art. 32 – L.R.  n. 146/96 come modificato ed integrato dall’art. 117 della L.R. 15/2004 (Legge Finanziaria Regionale 2004 – Bura 10 straordinario del 31 maggio 2004)

-             paragrafo 3.3.3 “Autorizzazioni di pagamento delle prestazioni esigibili” è sostituito dal seguente:

-    3.3.3. annullato

C.  di dare atto che le AUSL, pur avendo stipulato attraverso la Regione Abruzzo-Ufficio Unico degli Acquisti i contratti negoziali con le strutture accreditate, sono senz’altro titolari di una posizione giuridica da cui esita un interesse primario alla corretta esecuzione dei contratti in parola, nonché, alla connessa gestione, alla verifica e alla corretta quantificazione delle remunerazioni da accordare, essendo per di più destinatarie delle fatture emesse dai prestatori titolari dei predetti contratti negoziali;

D.  di disporre che la Direzione Sanità provveda alla trasmissione del presente atto ai Direttori Generali delle Aziende USL, all’Ufficio Unico degli Acquisti, alla F.I.R.A. S.p.A. (OGMF) e alle strutture private firmatarie dei contratti negoziali;

E.   di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.