Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

-    la ditta Mamma Rosa Funivie S.r.l. con sede in via Fonte Grande & a Villamagna è esercente in località Fonte Tettone – Majelletta di Pretoro (CH) delle sciovie a fune alta e dalle relative piste di discesa;

-    la vita tecnica delle sottoelencate sciovie vengono a scadere rispettivamente:

- “Del Rifugio” : 28.12.2028;

- “Maielletta IV^” : 16.06.2008;

- “Stella Blu 2 e 3” : 14.07.2009;

-    con DPGR n°176 del 15.04.1999, è stata rilasciata la concessione al pubblico esercizio dell’impianto scioviario “Del Rifugio”, fino al 31.12.2006;

-    con DPGR n°1452 del 04.11.1993, è stata rinnovata la concessione al pubblico esercizio dell’impianto scioviario doppio “Stella Blu 2 e 3” fino al 14.07.2009;

-    con DPGR n°16 del 22.01.1998, è stata rinnovata la concessione al pubblico esercizio dell’impianto scioviario Maielletta IV^, fino al 01.01.2006;

-    ai sensi della L.R. 24/2005, con note in data 29.09.2005 successivamente integrate il 27.11.2006, la Mamma Rosa Funivie S.r.l. ha chiesto alla Direzione Trasporti e Mobilità il rinnovo dell’autorizzazione al pubblico esercizio delle sciovie “Del Rifugio”, “Maielletta IV^” e “Stella Blu 2 e 3”;

-    ricevuta l’istanza, il Servizio “Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo”, con nota prot. N. 6608/DE4 e Prot. N. 6662/DE4 del 03/10/2005, ha rappresentato alla Società che, per il prosieguo del procedimento di rinnovo, occorreva produrre la documentazione attestante la disponibilità dei suoli interessati dai predetti impianti e che, in mancanza, poteva trovare applicazione l’art. 6 della L.R. 24/05 relativo a servitù coattiva o esproprio;

-    con nota del 14/10/05 Prot. N. 5110 il Comune di Rapino, proprietario dei terreni occupati dalle strutture esercite dalla Mamma Rosa Funivie S.r.l., ha fatto presente a questo Servizio che nessuna istanza di rinnovo era pervenuta al Comune e, precisando che tuttavia esisteva la possibilità di stipulare un nuovo contratto con la Società interessata, ha invitato la stessa società a presentare formale istanza in tal senso. In effetti, come si evinceva dalla numerosa corrispondenza intercorsa tra le parti interessate che qui si intende richiamata, non risultava alcun accordo tra la Società Mamma Rosa Funivie S.r.l. e Comune di Rapino circa il rinnovo dei contratti di concessione dei terreni interessati dalle Sciovie. Con nota del 03/05/2006 Prot. N. 2162 il Comune di Rapino ha invitato la società a sgomberare da qualsiasi materiale e opere murarie i terreni oggetto del contratto di affitto, contratto che il Comune stesso ritiene scaduto. Con nota del 18/07/2006 l’Avvocato Marcello Russo, incaricato dal Comune suddetto, ha ribadito che il contratto, della durata di 9 anni, era scaduto e non poteva intendersi rinnovato;

-    con successiva nota del 6 ottobre 2006, Prot. N. 8128/DE4, per escludere ogni dubbio in merito, il Servizio “Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo” ha chiesto al Comune se il contratto fosse stato rinnovato nel frattempo;

-    il Comune di Rapino, con nota N. 5012 del 13/10/2006, ha ribadito che il contratto de quo non era stato rinnovato e, con nota del 23 novembre u.s., ha precisato che le trattative, nel frattempo al riguardo intavolate, non si erano concluse fruttuosamente; pertanto, con la stessa nota, il Sindaco ha diffidato la Regione ad emettere qualsiasi provvedimento positivo in favore della Società in quanto questa non aveva titolo ad occupare i terreni su cui insistono gli impianti;

-    la Mamma Rosa Funivie S.r.l., con nota del 27/11/2006, Prot. N. 105/2006, ha comunque rinnovato la richiesta di rinnovo della concessione all’esercizio delle Sciovie “Stella Blu 2 e 3”, “Del Rifugio” e “Maielletta IV^” ritenendo il contratto d’affitto dei terreni totalmente rinnovato;

-    il Servizio “Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo”, con nota in data 10326/DE4 del 22.12.2006, ha comunicato i motivi che ostano all’accoglimento della domanda di rinnovo avanzata dalla società Mamma Rosa Funivie S.r.l.;

-    a seguito di tale comunicazione, la società Mamma Rosa Funivie S.r.l. ha proposto ricorso ex art. 700 C.P.C. dinnanzi al Tribunale di Chieti – Sez. Civile in data 27.12.2006;

-    il Tribunale di Chieti in data 28/12/2006, ravvisando l’esistenza del fumus boni juris e del periculum in mora a favore del ricorrente, ha emesso un provvedimento con il quale ha ordinato “al Comune di Rapino, in persona del Sindaco pro-tempore di consentire alla società ricorrente di godere e utilizzare i terreni da quest’ultima condotti in locazione in forza del contratto stipulato in data 15.1.1997” fissando per la comparizione delle parti l’udienza del 9 gennaio;

-    per la sciovia “Maielletta IV^ il Ministero dei Trasporti - USTIF di Pescara, con nota n°1292 del 14.07.2003, ha revocato il nullaosta tecnico a seguito della mancata effettuazione della revisione speciale. La Direzione Trasporti e Mobilità ha conseguentemente sospeso l’autorizzazione al pubblico esercizio con D.D. DE4/56 del 31.07.2003. Pertanto per detto impianto l’autorizzazione potrà essere rinnovata solo dopo l’effettuazione della revisione speciale e del ripristino del nullaosta tecnico ai fini della sicurezza;

-    la Società Mamma Rosa Funivie ha stipulato con la Compagnia Assicurazioni Generali S.p.A., la polizza di assicurazione n°261004714, per impianti e piste da sci, con pagamento annuale delle rate del premio. Per il periodo 25.11.2006 – 25.11.2007 è stata pagato il premio, con copia della quietanza acquisita agli atti d’Ufficio;

-    a seguito del citato provvedimento emesso dal Tribunale Civile di Chieti il 28/12/2006, con Determinazione Dirigenziale N°DE4/107 del 29.12.2006 (Allegato n°1) è stata rilasciata, ai sensi della L.R. n. 24/2005, a favore della Società Mamma Rosa Funivie S.r.l., l’autorizzazione al pubblico esercizio per le sciovie “Del Rifugio”, “Stella Blu 2 e 3”, con relative piste di discesa, situate nei Comuni di Pretoro (CH) e Roccamorice (PE), per la durata della vita tecnica come previsto dall’art. 21 ex L.R. 24/05; rispettivamente:

-    per la sciovia “Del Rifugio” fissata al 28.12.2028;

-    per la sciovia doppia “Stella Blu 2 e 3” fissata al 14.07.2009;

-    con Decreto in data 11.01.2007 (Allegato n°2) il Tribunale di Chieti confermava il Decreto emesso inaudita altera parte in data 28.12.2006;

-    avverso tale provvedimento il Comune di Rapino proponeva reclamo dinanzi al Tribunale di Chieti (Allegato n°3);

-    in data 24.04.2007 (Allegato n°4) il Giudice adito accoglieva il reclamo proposto dal Comune di Rapino e per l’effetto revocava l’Ordinanza cautelare emessa in data 11.01.2007 rigettando il ricorso ex art. 700;

-    il Giudice precisava che “va escluso che il contratto di locazione stipulato con la P.A. sia suscettibile di proroga tacita con la conseguenza che la clausola contenuta nell’art. 6 del contratto è pienamente legittima e quindi, il contratto è cessato alla scadenza del 01.01.2006 non potendosi intendere rinnovato per un ulteriore novennio in difetto di nuovo accordo tra le parti”;

-    dovendosi ritenere pertanto, alla luce della nuova pronuncia del Giudice, che la Società Mamma Rosa Funivie S.r.l. non sia nella legittima disponibilità dei terreni interessati dagli impianti scioviari e dalle piste di discesa, presupposto indispensabile, come previsto dalla normativa vigente per il rilascio dell’autorizzazione al pubblico esercizio;

Vista la L.R. n°24/2005;

Vista la L.R. n°77/1999, Art. 5, Autonomia della funzione Dirigenziale;

determina

1.   di revocare, ai sensi della L.R. n. 24/2005, l’autorizzazione al pubblico esercizio rilasciata con N°DE4/107 del 29.12.2006 a favore della Società Mamma Rosa Funivie S.r.l. con sede legale in Via Fonte Grande 6 a Villamagna (CH), per le sciovie “Del Rifugio”, “Stella Blu 2 e 3”, con relative piste di discesa, situate nei Comuni di Pretoro (CH) e Roccamorice (PE);

2.   di inviare il presente provvedimento alla Società Mamma Rosa Funivie S.r.l. di Villamagna (CH), al Comune di Pretoro (CH), al Comune di Roccamorice (PE), al Comune di Rapino (CH), al S. E. il Prefetto di Cheti e per conoscenza all’USTIF di Pescara;

3.   le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

4.   di inviare la presente Ordinanza al Servizio B.U.R.A, Pubblicità ed Accesso, la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Dirigente del Servizio

Ing. Luigi De Collibus