Il dirigente del servizio

Omissis

determina

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di approvare ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 (Norme in materia ambientale) art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) - Legge Regionale 28.04.2000 n° 83 e successive modifiche e integrazioni - Decreto Legislativo 24.06.2003 n° 209 (Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) - il progetto presentato dalla Società ABBONDANZIA FRANCESCO S.r.l. - Via Lago di Campotosto n° 146 - 65129 PESCARA (PE) - per la realizzazione ed esercizio di un nuovo impianto di autodemolizione, stoccaggio rifiuti speciali e pericolosi prodotti da terzi e demolizione, recupero e rottamazione di veicoli, rimorchi e simili fuori uso in località “Pescara secca” del Comune di Rosciano (PE), identificabile nel N.C.T. dello stesso al Foglio 16 Particelle nn° 813, 814 - Area classificata dal P.R.G. come Zona D2 “Attività artigianale industriale e commerciale di espansione” - della superficie complessiva di mq 10.000 e una potenzialità dell’impianto di 20.150 t/a, equivalente alla fase “Bis (Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da Dl a Dl4 (escluso il deposito, temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti))” dell’allegato B e alla fase “R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da Rl a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti))”, R4 (Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici), R5 (Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche), R3 ( Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)) dell’allegato C del Decreto Legislativo n° 152/2006 in conformità agli elaborati tecnici e progettuali indicati in premessa e di seguito elencati:

Giorno 09 Mese di Maggio Anno 2005

Dott. Geologo Carlo Topagnani

Allegato 1) Relazione idrogeologica;

Giorno 04 Mese di Luglio Anno 2005

Dott Chimico Luigi Lavalle

Allegato 2) Descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

Allegato 3) Relazione tecnica - Attività di recupero materiali;

Giorno 11 Mese di Luglio Anno 2005

Dott. Ing. Nando Di Rosa

Allegato 4) Allegato 1 - Relazione tecnica;

Allegato 5) Allegato 2 - Corografia - Stralcio planimetria catastale - Stralcio P.R.G. - Cartografia dei vincoli;

Allegato 6) Allegato 3 — Aerofotogrammetrico con i fabbricati presenti nel raggio di 1 Km;

Allegato 7) Allegato 4 — Planimetria di ubicazione;

Allegato 8) Allegato 5 - Piano quotato;

Allegato 9) Allegato 6 - Planimetria generale impianto con le aree di lavorazione dei rifiuti e rottami;

Allegato10) Allegato 7 - Planimetria generale;

Allegato11) Allegato8 - Sezioni;

Allegato12) Allegato 9 a - Planimetria recinzione;

Allegato 13) Allegato 9 b - Profilo recinzione;

Allegato14) Allegato 9 c - Particolari costruttivi recinzione e pavimentazione;

Allegato 15) Allegato 10 a - Planimetria smaltimento acque bianche;

Allegato 16) Allegato 10 b - Profili longitudinali rete smaltimento acque bianche;

Allegato 17) Allegato 10 c - Particolari costruttivi rete smaltimento acque bianche;

Allegato 18) Allegato 11 a - Progetto architettonico - Piante (Ufficio, Spogliatoi,Vendita ricambi, Appartamento custode);

Allegato 19) Allegato 11 b - Progetto architettonico - Prospetti e Sezioni (Ufficio. Spogliatoi, Vendita ricambi, Appartamento custode);

Allegato 20) Allegato 11 c - Progetto architettonico (Capannone per Piattaforma smontaggio autoveicoli);

Allegato 21) Allegato 12 - Planimetria impianto idrico antincendio;

Allegato 22) Allegato 13 - Planimetria illuminazione interna impianto;

Allegato 23) Allegato 14 - Rilievo fotografico;

Allegato 24) Allegato 15 - Titolo di proprietà;

Allegato 25) Allegato 16 - Progetto per l’eliminazione barriere architettoniche (L. 13/89) con indicazione vie di fuga;

Giorno 01 Febbraio Anno 2006

Dott. Chimico Luigi Lavalle - Dott. Ing Nando Di Rosa

Allegato 26) Relazione tecnica - integrazioni e modifiche;

Allegato 27) Tavola 7 - Planimetria generale;

Allegato 28) Tavola 10 a - Planimetria smaltimento acque bianche;

Allegato 29) Tavola 10 c - Particolari costruttivi - Rete smaltimento acque bianche;

Giorno 22 Mese di Giugno Anno 2006

Dott. Ing. Nando Di Rosa

Allegato 30) Tavola 2a - Piano stralcio difesa alluvioni;

Mese di Settembre Anno 2006

Dott. Ing. Nando Di Rosa

Allegato 31) Tavola 7/a - Elenco esplicativo rifiuti trattati nell’impianto;

Allegato 32) Tavola 7/b - Planimetria generale;

Giorno 18 Mese di Luglio Anno 2005

Dott. Chimico Luigi Lavalle

Allegato 33) Relazione tecnica - Previsione di valutazione di impatto acustico;

Giorno 20 Mese di Settembre Anno 2006

Dott. Ing. Nando Di Rosa

Allegato 34) Allegato 1/a - Relazione tecnica - integrazione;

Giorno 04 Mese di Aprile Anno 2007

Dott. Ing. Nando Di Rosa

Allegato 35) Tavola n° 1 - Stralcio P.R.G. - Stralcio Catastale;

Allegato 36) Tavola n° 2 - Stato di fatto;

Allegato 37) Tavola n° 3 - Zonizzazione - Tabella degli standards;

Allegato 38) Tavola n° 4 - Divisione in lotti;

Allegato 39) Tavola n° 5 —- Planovolumetrico;

2)   di autorizzare la Società ABBONDANZIA FRANCESCO S.r.l. alla realizzazione e gestione ai sensi del predetto art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 il progetto di cui al punto 1);

3)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni dieci dalla data di notifica del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si rinvia a quanto disposto all’art. 22 comma 3 della Legge Regionale 28.04.2000 n° 83 e successive modifiche e integrazioni;

4)   di precisare che l’autorizzazione di cui al punto 2) è rinnovabile per ogni sua fase dal D. (costruzione e/o esercizio) nelle forme stabilite Lgs. 03.04.2006 n° 152 e dalla L.R. 28.04.2000 n° 83 e s.m.i., art. 24, comma 5;

5)   di autorizzare la Società ABBONDANZIA FRANCESCO S.r.l. in oggetto ai sensi dell’art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152, all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1), per le tipologie di rifiuto con codice C.E.R. di seguito elencati:

 

 

 

 

per una potenzialità complessiva dell’impianto di 20.150 t/a:

alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:

dell’A.U.S.L. di Pescara:

1)  Nei locali in cui è prevista presenza continuativa di persone la superficie aero-illuminante sia pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento;

2)  La copertura dei contenitori scarrabili contenenti pneumatici;

3)  L’adozione di ogni utile accorgimento atto a impedire la formazione di impaludamento e ristagno di acqua piovana nell’intera area;

4)  L’esecuzione di periodici interventi di disinfestazione e derattizzazione dell’area;

dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Pescara:

1)  Gli sbancamenti e le movimentazioni di terreno dovranno essere realizzati in modo da ridurre al minimo l’entità degli stessi, adottando tutti gli accorgimenti indispensabili ad evitare smottamenti e fenomeni di erosione accelerata;

2)  Eventuali scarpate, anche temporanee, che verranno a formarsi per effetto dei lavori, qualora sussistano motivi di farle ritenere non sufficientemente stabili nel tempo, dovranno essere adeguatamente sistemate mediante opportuni interventi da stabilirsi in finzione della natura dei terreni presenti e delle dimensioni delle scarpate;

3)  La regimazione e l’allontanamento delle acque interessanti l’area dell’insediamento, dovranno essere realizzati evitando eccessive concentrazioni; i punti di restituzione delle medesime acque, ove non sia la rete fognaria, dovranno essere ubicati in luoghi di sicura stabilità rispettando per quanto possibile le condizioni idrogeologiche preesistenti;

4)  Depositi temporanei di terreno o di altro materiale, consentiti a norma di legge, non dovranno essere situati in aree dove possano impedire il regolare deflusso delle acque (impluvi o corsi d’acqua) ovvero dovranno essere rigorosamente preservati da fenomeni di dilavamento in caso di eventi meteorici;

5)  Constatato che trattasi di ex cava ritombata, il terreno interessato dallo stoccaggio di materiale inquinante dovrà essere adeguatamente impermeabilizzato.

della Direzione Sanità - Servizio Prevenzione collettiva - Ufficio Igiene e Sanità Pubblica di Pescara:

1)  Che tutta l’area dove si svolgono le operazioni di bonifica e stoccaggio sia idoneamente impermeabilizzata;

2)  Che siano adottati idonei accorgimenti tecnici al fine di limitare la dispersione di polveri durante le fasi del ciclo di lavoro;

3)  Che sia limitato il sollevamento di polveri derivanti dal traffico degli autocarri i quali devono essere muniti di cassoni a tenuta e di idonea copertura, al fine di evitare il disagio alla popolazione residente lungo il percorso ed agli utenti della strada;

4)  Che non sia prodotta molestia olfattiva al vicinato;

5)  Che l’autorità sanitaria locale (Sindaco) preveda mia fascia di rispetto di non edificabilità ad uso abitativo per un raggio di 200 m dall’impianto (L.R. n° 83/2000);

6)  Che la piantumazione di alberi ad alto fusto sempre verdi garantisca sui dall’inizio dell’attività un efficiente effetto barriera per il rumore e per il vento;

7)  Che dopo l’entrata in funzione a pieno regime dell’impianto, tramite un tecnico competente (L. n° 447/95), siano rilevate le imissioni sonore nell’ambiente abitativo del custode, nell’ambiente abitativo delle case viciniori e nell’ambiente esterno all’impianto. I suddetti accertamenti dovranno essere inviati all’Ufficio Igiene Pubblica della A.U.S.L., all’A.RT.A. ed al Comune di Rosciano;

8)  Che sia adottato ogni altro accorgimento atto ad evitare inconvenienti igienico-sanitari agli abitanti delle zone limitrofe;

9)  Si concorda con l’A.R.T.A. circa al necessità che- la Società, ad impianti operativi, effettui una valutazione di impatto acustico finalizzata alla verifica del rispetto dei parametri relativi alle immissioni sonore nelle aree prossime all’impianto;

della Direzione LL.PP., Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione Programmata del Territorio - Gestione Integrata dei Bacini Idrografici. Protezione Civile - Attività di relazione politica con i Paesi del Mediterraneo - Servizio Genio Civile Regionale di Pescara

1)  Che nella realizzazione dell’intervento vengano rispettate il dettato del capo IV delle Norme di Attuazione del P.S.D.A., allegato n° 2 alla Delibera di G.R.A. n° 1386 del 29.12.2004;

della Conferenza di Servizi:

1)  Si ritiene di prescrivere che le caratteristiche delle acque sversate nel Fiume Pescara, a valle del disoleatore, siano conformi alle acque reflue industriali di cui al D.Lgs. n° 152/06;

della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Aree Protette Beni Ambientali e Valutazioni Ambientali - Ufficio Valutazioni Ambientali:

1)  L’applicazione delle prescrizioni previste dall’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiènte - Dipartimento Provinciale di Pescara e dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Pescara nell’ambito della Conferenza di Servizi tenutasi presso il Servizio Gestione Rifiuti il 03.04.2006;

dell’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Pescara:

1)  Il Centro di raccolta e l’impianto di trattamento sono l’impianto autorizzato ex artt. 27 e 28 (o 33) del D.Lgs. n° 22/97, che effettua tutte o alcune delle operazioni di trattamento (art. 3, c. 1, o, p) secondo le pertinenti prescrizioni tecniche stabilite dall’allegato I (art. 6, c. 1).

2)  I settori con cui è organizzato il centro di raccolta devono tutti presentare idonee caratteristiche di impermeabilità e di resistenza (all. I, 3) in relazione ai rilievi idrogeologici effettuati ed alla vicinanza del fiume Pescara.

3)  Il titolare del centro di raccolta può procedere al trattamento del vfu solo dopo la sua cancellazione dal P.RA. (Art. 5, c. 9).

4)  Gli estremi dell’avvenuta denuncia al P.R.A. devono essere annotati su un apposito registro in carico al centro di raccolta se da questi effettuata (art. 5, cc. 10, 11).

5)  Le operazioni di trattamento che possono essere autorizzate consistono nella messa in sicurezza, demolizione, pressatura, tranciatura, frantumazione, recupero o preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, operazioni per il recupero o lo smaltimento dei veicoli fuori uso e dei suoi componenti (art. 3, c. 1, f, g, h, i, l, m, n).

6)  Sono svolte in conformità dei principi generali di cui all’art. 2, c. 2, D.Lgs. n° 22/97, nonché nel rispetto dei seguenti obblighi (art. 6, c. 2):

a)   Effettuazione al più presto delle operazioni per la messa in sicurezza prima dello smontaggio dei componenti o di altre operazioni volte a ridurre l’impatto ambientale;

b)   Rimozione preventiva dei materiali etichettati o identificabili durante le operazioni di demolizione;

c)   Rimozione e separazione dei materiali e dei componenti pericolosi;

d)   Non compromissione delle possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero durante lo smontaggio ed il deposito;

7)  Sono consentite le attività di stoccaggio per la messa in riserva R13 e per il Deposito preliminare Dl5 e le operazioni di recupero/riciclo R3, R4, R5 dei veicoli fuori uso e delle parti e dei componenti derivanti dalla loro demolizione. Intendendosi per:

operazioni di reimpiego quelle per cui i componenti di un vfu sono utilizzati allo stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti (art. 3, c.l, q);

operazioni di riciclaggio il ritrattamento in un processo di produzione dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini con esclusione del recupero di energia (art. 3, c. 1, r)

operazioni di recupero quelle indicate nell’allegato C al D.Lgs. n° 22/97 (art. 3, c. 1, s);

operazioni di smaltimento quelle indicate nell’allegato E al D.Lgs. n° 22/97 (art. 3, c. 1, t);

8)  Nello stoccaggio degli accumulatori, da effettuarsi in appositi contenitori stagni con sistema di raccolta dei liquidi, deve essere garantito che le fuoriuscite siano neutralizzate in loco (allegato I, 4.6);

9)  L’impianto di trattamento deve essere dotato, tra gli altri, di un deposito per le sostanze da utilizzare per l’assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori (allegato I, 2,2.1, e);

10)                                                                        Il centro di raccolta potrà ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n° 22/97;

11)                                                                        Il commercio delle parti di ricambio recuperate è consentito con esclusione di quelle attinenti alla sicurezza dello stesso veicolo di cui all’allegato III (art. 15, c.7)

12)                                                                        Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo sono cedute agli esercenti attività di riparazione e sono utilizzate solo se sottoposte ad operazioni di revisione singola (art. 15, c. 8);

13)                                                                        I rifiuti in entrata ed uscita dall’impianto devono riportare i codici C.E.R. del capitolo 16 01 di cui all’allegato A alla direttiva ministeriale 09 aprile 2002;

14)                                                                        Deve essere presentato un documento di previsione di impatto acustico, a firma di un tecnico competente, da sottopone alle valutazioni ed eventuali prescrizioni del competente settore fisico ambientale del Dipartimento Provinciale AIRTA di Pescara (Legge 26 ottobre 1995, n° 447 e successivi decreti attuativi);

15)                                                                        Per lo sversamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne che si intendono convogliare nel fiume Pescara deve essere richiesta preventiva autorizzazione al competente servizio regionale, che gestisce la prevenzione dei rischi idraulici ed ambientali, della Direzione Parchi - Territorio - Ambiente - Energia della Giunta Regionale ai sensi e per gli adempimenti di cui all’art. 39 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n° 152 e s.m.i.;

16)                                                                        Vanno comunque attuate tutte le disposizioni non qui richiamate contenute nel D.Lgs. n° 209/2003 e nel D.Lgs. n° 22/97 e decreti attuativi relativi alla gestione dei rifiuti di cui il titolare dell’impianto deve essere a perfetta conoscenza;

17)                                                                        I rifiuti da autorizzare siano elencati in ordine crescente di codici C.E.R. piuttosto che in gruppi omogenei al fine di non provocare la ripetizione di alcuni di essi;

18)                                                                        Sia vietata la miscelazione delle categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all’allegato G al D.Lgs. n° 22/97 e di rifiuti pericolosi di cui all’allegato G con rifiuti non pericolosi (all. 9 D.Lgs. n° 22/97);

19)                                                                        I rifiuti, in appresso elencati, “voci a specchio” di rifiuti pericolosi (*), siano soggetti a caratterizzazione prima dell’attribuzione o meno del codice di rifiuto pericoloso (*) (parte introduttiva dell’allegato A alla Direttiva Ministeriale 09.04.2002 sul nuovo elenco comunitario di rifiuti):

12 01 17 - materiale abraviso di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16*;

12 01 21 corpi di utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20*;

15 02 03 - assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*;

16 0112 - pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11*;

16 01 21* - componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07*a 16 01 11, 16 01 13*e 16 01 14*;

16 02 14 - apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09* a 16 02 13*;

16 02 16 - componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*;

16 03 04 - rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03”’;

16 05 05 - gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04*;

16 06 04 - batterie alcaline (tranne 16 06 03*);

16 08 01 - catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07*);

14 04 11 - cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10*;

20 01 34 - batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*;

30 01 36 apparecchiature elettriche e elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21*, 20 01 23* e 20 01 35*;

20)                                                                        Sia presentato un documento di previsione di impatto acustico da sottopone alle valutazioni del Dipartimento Provinciale ARTA di Pescara ai sensi dell’articolo, comma 4, Legge 26 ottobre 1995, n° 447;

21)                                                                        Sia presentata una Relazione Tecnica integrativa sul dimensionamento della vasca di disoleazione in relazione a:

 - totale area piazzale pavimentata e superfici coperte;

 - intensità delle precipitazioni rilevate dai dati storici in loco;

22)                                                                        Sia acquisita preventiva autorizzazione del Servizio competente dell’Amministrazione Provinciale in merito allo sversamento tramite condotta delle acque provenienti dal disoleatore nel fiume Pescara;

23)                                                                        Sia acquisito -parere di compatibilità da parte della competente Direzione regionale sugli obbiettivi di qualità da raggiungere per il fiume Pescara, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n° 152 s.m.i., in merito allo scarico proposto;

24)                                                                        Sia acquisita preventiva autorizzazione del Servizio competente dell’Amministrazione Provinciale in merito allo sversamento tramite condotta delle acque provenienti dal disoleatore nel fiume Pescara;

25)                                                                        Sia acquisito parere di compatibilità da parte della competente Direzione regionale sugli obbiettivi di qualità da raggiungere per il fiume Pescara, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. li maggio 1999, n. 152 s.m.i., in merito allo scarico proposto. Considerato che l’art. 113 del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 - norme in materia ambientale - ha confermato pressoché integralmente l’art. 39 del D.Lgs. 152/1999 sulle norme regionali da emanare per le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia, mentre l’art. 74, comma 1, lett. h, fornisce la definizione delle acque reflue industriali quali:

“qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente delle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti. non connesse con le attività esercitate nello stabilimento” e che da informazioni assunte presso l’Ufficio Qualità delle Acque Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe (Tl. 0862/364353) - è indirizzo regionale considerare “acque reflue industriali” le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia provenienti da esercizi in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, è buona ragione ritenere che la eventuale presenza di sostanze o materiali, anche inquinanti, nelle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, provenienti dai piazzali dell’impianto in autorizzazione, da convogliare come da progetto in una vasca disoleatore, possa derivare da situazioni critiche ancorché accidentali (es. sversamenti, comunque da assoggettare ad immediata bonifica) legate alle attività in esso svolte. In attesa che la Regione disciplini compiutamente la materia ed al fine che sia dato corso alla delocalizzazione dell’impianto di Via Lago di Campotosto, 146 - 65129 PESCARA negli ulteriori 12 mesi concessi alla Società con la Determina DN3/1002 del 13 giugno 2006, nelle more dell’obbiettivo di qualità ambientale e per specifica destinazione di cui al Titolo 11 - Capo I - del D.Lgs. 152/2006 e delle condizioni autorizzatorie, si ritiene che l’autorizzazione allo scarico nel fiume Pescara possa essere provvisoriamente concessa nel rispetto dei valori limite di emissione di cui all’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 per le acque reflue industriali ai sensi dell’art. 101, così come richiamato dall’art. 105, comma 1 con specifico riferimento ai parametri indicativi delle sostanze e materiali trattati nell’impianto.

26)                                                                        Di effettuare ad impianti operativi e prima dell’inizio dell’attività una valutazione di impatto acustico i cui risultati dovranno essere tempestivamente trasmessi a questo Dipartimento;

6)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

1)   deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

2)   deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

3)   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

4)   devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

5)   le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

6)   è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

8)   di richiamare la Società Abbondanzia Francesco S.r.l. autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art: 189 (Catasto dei i-fiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. – n° 152/2006 (Norme in materia ambientale) e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Pescara e all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Pescara di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione;

9)   di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto, a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione; quest’ultima è sospesa. previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152;

10) di obbligare la Società:

-    a prestare adeguata assicurazione R.C. per i lavori di costruzione dell’impianto di autodemolizione a favore della Regione Abruzzo (n° 2 polizze originali o n° 2 in copia conforme all’originale); la garanzia controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

-    prima dell’avvio dell’impianto di autodemolizione, a prestare adeguate garanzie finanziarie, ai sensi della citata D.G.R. 22.02.2006 n° 132, a favore della Regione Abruzzo (n° 2 polizze in originale o n° 2 in copia conforme all’originale), a copertura di eventuali danni ambientali; la garanzia controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

11) di fai-e salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;

12) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di Legge, alla Società ABBONDANZA FRANCESCO - Via Lago di Campotosto n° 146 - 65129 PESCARA (PE);

13) di trasmette,-e copia del presente provvedimento ai Comuni di Pescara (PE) e Rosciano (PE), all’Amministrazione Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Sede Centrale e all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Pescara;

14) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 03.04.2006 (Norme in materia ambientale) n° 152 copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

15) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro, il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

il dirigente del servizio

Dott. Franco Gerardini