IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art.1
(Integrazione all’art. 15 della L.R. n. 141/1997)

1.   Dopo la lettera c) del comma 2 dell’art. 15 della L.R. 141/1997 (Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative) così come modificato dall’art. 2, comma 1 della L.R. 4.12.2006, n. 42 (Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive) è aggiunta la seguente lettera:

c bis) Per l’anno 2007 i comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste e non abbiano approvato il regolamento di cui alla lettera b), possono rilasciare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attività turistiche e ricreative esclusivamente ai soggetti ai quali sono state rilasciate nell’anno precedente e per il medesimo lotto anche per le forze dell’ordine: Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, anche nelle zone ricadenti in aree SIC in assenza di una specifica regolamentazione, previa domanda dell’interessato al comune. Le presenti disposizioni si applicano anche nelle aree divenute demaniali, a seguito di intervenuta approvazione definitiva del verbale di delimitazione delle aree appartenenti al pubblico demanio marittimo, non ancora inserite nel Piano Demaniale Comunale. Le concessioni rilasciate sono senza diritto di insistenza, con un fronte mare non superiore a mt. 50.

Art. 2
(Integrazione all’art. 13 L.R. 141/97))

1.   All’art. 13 della L.R. n. 141/97 è aggiunto il seguente punto 6:

«6. Vanno altresì riservate, a titolo non oneroso, un numero di concessioni equivalenti al numero degli Ambiti sociali, così come individuati dalla L.R. n. 22/98 e sue modifiche ed integrazioni, la cui gestione è affidata agli Ambiti stessi. Alla individuazione del numero di concessioni che ogni singolo Comune deve destinare agli Ambiti sociali provvede la Regione Abruzzo tramite il competente Settore regionale, entro 45 giorni dall’approvazione della presente legge. Le concessioni che si rendono disponibili, in quanto non richieste dagli Ambiti sociali, sono assegnate dal Comune per un periodo non superiore ad un anno. Dopo il terzo anno l’assegnazione può essere fatta in maniera definitiva».

Art. 3
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbliga a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, 16 maggio 2007

Ottaviano del turco