IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1
Oggetto e finalità

1.   La Regione Abruzzo, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59), disciplina con la presente legge i servizi automobilistici di trasporto pubblico di competenza regionale esercitati senza oneri finanziari a carico della Regione Abruzzo da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa al fine di :

a)   tutelare la concorrenza tra le imprese e la trasparenza del mercato;

b)             garantire la sicurezza dei viaggiatori e la qualità dei servizi offerti;

c)   stabilire le condizioni idonee al migliore soddisfacimento della domanda di mobilità delle persone nell’ambito dei servizi automobilistici di competenza regionale non compresi nella rete dei servizi minimi essenziali di cui alla L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modificazioni;

d)             eliminare le rendite e i diritti di esclusività attraverso il graduale passaggio dal regime concessorio a quello autorizzativo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 2
Definizioni

1.   Ai fini della presente legge si intende per:

a)   servizi automobilistici di trasporto pubblico di competenza regionale esercitati senza oneri finanziari a carico della Regione Abruzzo, di seguito indicati come “servizi commerciali”: i servizi di trasporto di persone di competenza regionale effettuati su strada mediante autobus e aventi le seguenti caratteristiche:

1.       offerta indifferenziata al pubblico;

2.       itinerari, orari e frequenze predeterminati;

3.       svolgimento continuativo o periodico nel territorio della Regione Abruzzo o su un percorso che collega la Regione Abruzzo con una regione limitrofa e che si svolge per la sua maggiore percorrenza in territorio abruzzese;

4.       tariffa libera predeterminata autonomamente dall’esercente il servizio;

5.       organizzazione e gestione economicamente autonoma derivante dall’assenza di contributi o corrispettivi da parte della Regione Abruzzo;

b)  autobus: gli autoveicoli classificati e immatricolati ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera b) e dell’art. 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni;

c)   autobus in disponibilità dell’impresa: gli autobus immatricolati, ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nella cui carta di circolazione è indicata l’impresa;

d)  impresa: l’impresa in possesso dei requisiti relativi all’accesso alla professione di trasportatore su strada di persone di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395 (Accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori) e successive modificazioni;

e)   riunioni di imprese:

1.   i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi, cooperative per appalti di lavori pubblici) e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato);

2.   i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

3.   i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti indicati nella lettera d), nella lettera e) punti n. 1) e n. 2), i quali, prima della presentazione della domanda per il servizio commerciale abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale presenta domanda in nome e per conto proprio e dei mandanti;

4.   i consorzi ordinari di cui all’art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alla lettera d), alla lettera e), punti n. 1) e n. 2), anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile;

5.   i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE ai sensi dell’art. 17 della legge 29.12.1990, n. 428);

f)             relazione di traffico: il collegamento tra due località in cui è consentito che il viaggiatore salito a bordo in una di esse possa scendere nell’altra. Per località si intende l’intero territorio comunale.

Art. 3
Accesso al mercato

1.   I servizi commerciali sono soggetti ad autorizzazione avente termine massimo di validità di tre anni, rinnovabile, rilasciata dal Servizio competente della Direzione Trasporti e Mobilità della Regione Abruzzo secondo le modalità e criteri di cui agli artt. 4 e 5.

2.   Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare i servizi commerciali, l'impresa richiedente, iscritta al registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, deve soddisfare le seguenti condizioni:

a)   essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori) e successive modificazioni;

b)             possedere la certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente rilasciata da organismi accreditati dal sistema SINCERT;

c)             applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

d)             rispettare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del 26 giugno 1969, così come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del 20 giugno 1991, in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi di trasporto di persone soggetti ad obblighi di servizio pubblico;

e)   disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio commerciale;

f)   disporre di autobus classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 30 del 6 febbraio 2004, come classe “B” o Classe “III” non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese e immatricolati per la prima volta da non più di sette anni, in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio commerciale;

g)             ottenere, da parte dei competenti organi, il nulla osta sul percorso e sulle aree di fermata del servizio commerciale proposto ai sensi della normativa in materia di sicurezza;

h)   non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, più di tre infrazioni previste all'art. 8, comma 1;

i)    non essere incorsa, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, nella revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus;

l)             proporre un servizio commerciale che non comprometta gravemente la vitalità di un servizio ferroviario;

m)             proporre un servizio commerciale che sia compatibile e non si sovrapponga o interferisca con la rete dei servizi minimi essenziali di competenza regionale, anche ai fini dell’efficienza e efficacia della spesa pubblica. A tal fine il servizio proposto non deve prevedere relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi rientranti nella rete dei servizi minimi essenziali di cui alla L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 e successive modificazioni.

3.   Nel caso di autorizzazione richiesta da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) ,d), h) e i) sono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese e le condizioni di cui al comma 2, lettere e), f) e g) sono riferite alla riunione di imprese.

4.                  L’autorizzazione viene negata con provvedimento motivato quando l’impresa o la riunione di imprese richiedente non soddisfa le condizioni previste dal presente articolo e, nel periodo transitorio, anche la condizione prevista all’art. 10, comma 3.

Art. 4
Domande di rilascio e rinnovo autorizzazione

1.   La domanda per il rilascio o il rinnovo dell’autorizzazione, in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o della riunione di imprese, è presentata al Servizio competente della Direzione Trasporti e Mobilità della Regione Abruzzo e contiene i seguenti elementi nonché le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), necessarie a dimostrare il rispetto delle condizioni di cui all’art. 3, comma 2:

a)   la denominazione o ragione sociale dell’impresa, la sede, il codice fiscale, il numero di partita IVA, le generalità del legale rappresentante, l’iscrizione al registro delle imprese; in caso di riunione di imprese tali dati devono essere riferiti anche a ciascuna delle imprese riunite;

b)             dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria e di idoneità professionale previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni; in caso di riunione di imprese tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite;

c)             dichiarazione relativa alla disponibilità di autobus classificati come classe “B” o classe “III” con indicazione del numero, tipologia, dimensioni, vetustà , uso in base al quale sono immatricolati gli autobus da utilizzare per il servizio commerciale e dichiarazione di assenza per l’acquisto degli stessi di sovvenzioni pubbliche di cui non ha beneficiato la totalità di imprese di trasporto di persone su strada;

d)             dichiarazione relativa alla disponibilità di personale in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio dei servizi commerciali con indicazione del numero, qualifica, natura giuridica del rapporto di lavoro del personale e la tipologia dei contratti collettivi di lavoro applicati;

e)             dichiarazione relativa alla disponibilità di impianti e strutture in dotazione per assicurare il servizio commerciale con indicazione della tipologia e ubicazione;

f)             dichiarazione di non aver commesso, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, più di tre infrazioni ai sensi dell’art. 8, comma 1 nonché di non aver subìto provvedimenti di revoca di un titolo legale per l’esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus; in caso di riunione di imprese tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite;

g)             dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi di cui all’art. 1, comma 5 del regolamento (CEE) 1191/69 e successive modificazioni di non gestire servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico ovvero, qualora l’impresa li gestisca, di rispettare gli obblighi inerenti la separazione contabile; in caso di riunione di imprese tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite;

h)             dichiarazione relativa all’esistenza del nulla osta rilasciato ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio commerciale richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 9;

i)             dichiarazione di non compromettere in maniera grave la vitalità di un servizio ferroviario con il servizio commerciale proposto;

l)             dichiarazione che il servizio commerciale proposto non prevede relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio della rete dei servizi minimi essenziali di cui alla L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 e successive modificazioni.

2.   Alla domanda di cui al comma 1 è allegata la seguente documentazione:

a)             attestazione di affidamento, rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria, per un importo non inferiore a € 50.000,00 qualora l’impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all’attività di trasportatore su strada. L’importo dovrà essere aumentato nella misura di € 5.000,00 per ogni veicolo supplementare; in caso di riunione di imprese tale attestazione è prodotta per ciascuna delle imprese riunite;

b)  scheda contenente il programma di esercizio del servizio richiesto con indicazione dell’orario, delle relazioni di traffico, fermate previste, distanze progressive, tempi di guida e di riposo dei conducenti, periodi e frequenza di esercizio;

c)             instradamento e cartina stradale in scala adeguata nella quale siano indicati il percorso e le fermate previste;

d)  sistema tariffario da applicare con indicazione dei titoli di viaggio e relative tariffe, nonché le eventuali prestazioni o servizi compresi nella tariffa;

e)   dati relativi alla natura e al volume di traffico che si prevede di conseguire;

f)             certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente rilasciata da organismi accreditati dal sistema SINCERT; in caso di riunione di imprese tale certificazione deve essere prodotta per ciascuna delle imprese riunite.

3.   Durante il periodo transitorio, come individuato dall’art. 10, la scheda prevista alla lettera b), comma 2 del presente articolo è integrata da una dichiarazione nella quale il richiedente precisa che ogni relazione di traffico proposta nei programmi di esercizio serva almeno una località distante più di 30 km da una delle due località servite da ogni relazione di traffico compresa nei programmi di esercizio dei servizi definiti dall’art. 10, comma 1 esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

Art. 5
Rilascio e rinnovo autorizzazione

1.   La Regione Abruzzo rilascia l’autorizzazione per il servizio commerciale entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.

2.   I procedimenti di modifica di un servizio commerciale in atto e di rinnovo dell’autorizzazione di un servizio commerciale già esercitato si concludono entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

3.   Il procedimento relativo alla trasformazione delle concessioni regionali in autorizzazioni ai sensi dell’art. 10 si conclude entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

4.   Fino al 31 dicembre 2008, in relazione all’esigenza di accertare la condizione di cui all’art. 10 comma 3, i predetti termini sono di centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

5.   Al fine di verificare il possesso delle condizioni previste dall’art. 3, comma 2 e dall’art. 10, comma 3, possono essere richiesti ulteriori elementi a sostegno della domanda.

6.   Il richiedente l’autorizzazione è tenuto a regolarizzare la domanda incompleta e a fornire le ulteriori indicazioni e documentazioni richieste a sostegno della domanda entro il termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione da parte della Regione Abruzzo.

7.   La richiesta da parte della Regione diretta a ricevere ulteriori elementi per l’esame della domanda sospende il termine di conclusione del procedimento che riprende a decorrere dalla data di ricevimento di quanto richiesto o, in mancanza, dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al comma 6.

8.   La richiesta di regolarizzazione di domanda incompleta interrompe il termine di conclusione del procedimento che inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento di quanto richiesto o, in mancanza, dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al comma 6.

9.   Nel caso di domanda di autorizzazione relativa a percorsi e fermate per i quali occorre acquisire il nulla osta ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), i termini sono sospesi fino all’acquisizione del relativo nulla osta.

10.                  L’autorizzazione è redatta a nome dell’impresa o della riunione di imprese e non può da queste essere ceduta a terzi.

11. Nel caso di riunioni di imprese, l’autorizzazione è redatta anche a nome di tutte le imprese facenti parte della riunione. Essa viene rilasciata in originale al soggetto giuridico che gestisce la riunione di impresa con copia conforme alle imprese facenti parte della riunione.

12. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo) e successive modificazioni, sia l’autorizzazione che le relative copie conformi sono soggette all'applicazione dell'imposta di bollo sin dall'origine. Prima della notifica dei provvedimenti il Servizio competente richiede il deposito delle necessarie marche da bollo, in base alle vigenti disposizioni e tariffe, da applicare sia sull'originale del provvedimento, conservato agli atti della Regione, sia sugli esemplari da notificare.

13. Fino al 31 dicembre 2008 le domande di modifiche intese ad introdurre nuove relazioni di traffico nei servizi di cui all’art. 10, comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono presentate successivamente alla trasformazione della concessione in autorizzazione, ai sensi del predetto art. 10.

Art. 6
Obblighi delle imprese

1.   L'impresa, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, rispetta:

a)   le condizioni previste all'art. 3, comma 2 dalla lettera a) alla lettera f);

b)  le prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

c)   le prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonché quelle relative alla circolazione stradale stabilite dalle competenti autorità.

2.   L'impresa è tenuta inoltre a:

a)             comunicare al Servizio competente della Direzione Trasporti e Mobilità della Regione Abruzzo l'eventuale intenzione di sospendere o cessare l'esercizio del servizio autorizzato. Tale comunicazione è inoltrata almeno trenta giorni prima della sospensione o cessazione del servizio e resa nota all'utenza per lo stesso periodo tramite appositi avvisi anche esposti all’interno degli autobus utilizzati;

b)  tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio commerciale la copia dell'autorizzazione certificata conforme dalla Regione Abruzzo;

c)   adibire al servizio gli autobus in propria disponibilità aventi le caratteristiche di cui all’art. 3, comma 2, lettera f);

d)  adottare la Carta della mobilità, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1999, e rendere noto l'itinerario sul quale è effettuato il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi applicati e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire trasparenza dell'informazione ed agevole accesso agli utenti interessati;

e)             rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio nel quale debbono necessariamente figurare: la denominazione dell'impresa emittente, le località di partenza e di destinazione, il periodo di validità e la tariffa, nonché tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale;

f)   fornire alla Regione Abruzzo i dati richiesti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo di cui all’art. 7;

g)   attivare l'esercizio del servizio entro sessanta giorni dalla data di inizio prevista nell’autorizzazione;

h)             applicare i titoli e le relative tariffe indicate nella domanda di autorizzazione e comunicare alla Regione Abruzzo ogni variazione delle stesse. Tale comunicazione è inoltrata almeno venti giorni prima della applicazione e resa nota all'utenza per lo stesso periodo tramite appositi avvisi anche esposti all’interno degli autobus utilizzati.

Art. 7
Attività di controllo

1.   La Regione Abruzzo dispone controlli e verifiche periodiche sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 e sul rispetto, da parte delle imprese autorizzate, degli obblighi di cui all'art. 6, al fine di assicurare la leale e corretta concorrenza tra le imprese esercenti i servizi commerciali autorizzati, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge. A tale fine gli organi addetti al controllo sono abilitati anche a:

a)             esaminare i libri ed ogni altro documento relativo alla gestione dell'impresa;

b)  fare copie o prelevare estratti dei libri e dei documenti nei locali dell'impresa;

c)             accedere a tutti i locali, i terreni ed i veicoli dell'impresa;

d)             acquisire qualsiasi dato informativo sull'attività dell'impresa.

Art. 8
Infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie

1.   Le infrazioni relative all'esercizio di un servizio commerciale autorizzato si verificano quando l'impresa:

a)   non rispetta l’obbligo previsto dall’art. 6, comma 2, lettera c);

b)  non rispetta l’obbligo previsto dall’art. 6, comma 2, lettera g) di attivare l’esercizio del servizio autorizzato entro sessanta giorni dalla data di inizio prevista nell’autorizzazione, o esercita il servizio nel periodo di sospensione dell'autorizzazione, disposta conformemente a quanto previsto all’art. 9;

c)   non rispetta le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nonché le prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate;

d)  non rispetta l'obbligo previsto all'art. 6, comma 2, lettera e);

e)             impedisce, senza un giustificato motivo, agli organi preposti di svolgere l'attività di controllo di cui all’art. 7;

f)             sospende o interrompe in modo definitivo il servizio, in violazione dell’obbligo di comunicazione di cui all'art. 6, comma 2, lettera a);

g)   non rispetta gli obblighi previsti all'art. 6, comma 2, lettera h) relativi alle tariffe da applicare;

h)   ritarda reiteratamente di almeno venti minuti la partenza dal capolinea del servizio autorizzato senza giustificato motivo;

2.   Le imprese che commettono le infrazioni di cui al primo comma sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 1.600,00.

3.   Le infrazioni che non riguardano specificatamente l'esercizio di un singolo servizio commerciale autorizzato si verificano quando l'impresa:

a)   non possiede i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni;

b)  non possiede la certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente rilasciata da organismi accreditati dal sistema SINCERT;

c)   non applica nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

d)  non rispetta le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del 26 giugno 1969, così come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del 20 giugno 1991, in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico.

4.   Le imprese che commettono le infrazioni di cui al comma 3 sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 1.600,00.

5.   L’autorità che procede all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, nonché di quelle previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, richiamate nell’art. 9 della presente legge, è tenuta a darne notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, alla Regione Abruzzo per l’adozione degli ulteriori provvedimenti di cui all’art. 9. La contestazione effettuata si intende definita quando ricorrono le ipotesi di cui all’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

6.   I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, esclusi i proventi delle sanzioni comminate per violazioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono versati in conto entrate alla Tesoreria regionale.

7.   Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge vengono svolte, oltre che dai soggetti espressamente abilitati dalle norme vigenti, anche dai dipendenti regionali espressamente incaricati dalla Direzione Trasporti e Mobilità della Regione Abruzzo.

Art. 9
Sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni amministrative pecuniarie

1.   Le sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 8 della presente legge e alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni indicate dal presente articolo, sono la sospensione e la revoca dell’autorizzazione all’esercizio del servizio commerciale. Esse sono applicate dalla Regione Abruzzo nei termini e con le modalità di cui al presente articolo, indipendentemente dalla circostanza che le sanzioni amministrative pecuniarie siano state comminate alla stessa impresa titolare o alle imprese associate.

2.   L'impresa che compie le infrazioni di cui all'art. 8, comma 3 che non riguardano specificatamente l’esercizio di un singolo servizio commerciale autorizzato, incorre nella sospensione di tutte le autorizzazioni di cui la stessa è titolare, in forma singola o come membro di una riunione di imprese, per un periodo di centottanta giorni. Il periodo di sospensione si interrompe alla data in cui la Regione Abruzzo ha ricevuto da parte della impresa la comunicazione di avvenuta regolarizzazione.

3.   Decorso inutilmente il periodo di sospensione previsto al comma 2, l’impresa incorre nella revoca di tutte le autorizzazioni di cui è titolare, in forma singola o come membro di una riunione di imprese.

4.   L’impresa incorre nella sospensione dell’autorizzazione per un periodo di trenta giorni qualora commetta, nell’arco di tre anni, quattro infrazioni, fra quelle previste agli artt. 72 comma 13, 78 comma 3, 79 comma 4, 80 commi 14 e 17, 82 comma 9, 87 comma 6, 174 comma 9, 178 comma 6, 180 commi 7 e 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e all’art. 8, comma 1 della presente legge.

5.   L'impresa che, entro il periodo dei tre anni successivo al provvedimento di sospensione di cui al comma 4, commette nuovamente altre due infrazioni come individuate nel predetto comma 4, incorre nella revoca dell'autorizzazione.

6.   L'impresa, che commette l'infrazione di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) della presente legge, incorre nella revoca dell'autorizzazione.

Art. 10
Norme transitorie

1.   I servizi automobilistici di trasporto pubblico locale esercitati in base a concessioni rilasciate ai sensi della L.R. 9 settembre 1983, n. 62 e non assistiti da contributi o corrispettivi a carico del bilancio regionale, in atto al momento dell’entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008. Entro tale termine, ai concessionari di tali servizi che soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 2 della presente legge viene rilasciato, su istanza da presentare entro il 31 luglio 2008, il corrispondente titolo autorizzativo in luogo della concessione, secondo le modalità previste agli artt. 4 e 5 della presente legge.

2.   Le concessioni per servizi di trasporto pubblico locale di cui al comma 1, rilasciate ad imprese che alla data del 31 dicembre 2008 non soddisfano le condizioni previste all'art. 3, comma 2 o che non hanno presentato l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, dal 1° gennaio 2009 si considerano decadute.

3.   Fino al 31 dicembre 2008 possono essere autorizzati nuovi servizi commerciali ai sensi della presente legge o autorizzate modifiche intese ad introdurre nuove relazioni di traffico nei servizi di cui al comma 1 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che ogni relazione di traffico proposta nei programmi di esercizio serva almeno una località distante più di 30 Km da una delle due località servite da ogni relazione di traffico compresa nei programmi di esercizio dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale di cui al comma 1 in atto alla data dell’entrata in vigore della presente legge.

4.   La distanza di 30 Km è calcolata sul percorso stradale più breve che collega le case municipali dei comuni oggetto della relazione di traffico.

5.   Le domande per l'istituzione di nuovi servizi commerciali o per l’istituzione di nuove relazioni di traffico nei servizi di cui al comma 1, pervenute alla Regione Abruzzo prima dell’entrata in vigore della presente legge e per le quali, a tale data, non si sia concluso il relativo procedimento, sono regolate dalle disposizioni della presente legge.

6.   Le autorizzazioni rilasciate per servizi di gran turismo ai sensi della L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 e successive modificazioni e della deliberazione consiliare n. 164/8 del 13 gennaio 2005 (Programmazione ed amministrazione attraverso criteri di semplificazione amministrativa della rete dei servizi di granturismo, attuazione dell’art. 6, comma 2, lett. d) della L.R. 25/2003), in atto al momento dell’entrata in vigore della presente legge, restano valide fino alla scadenza dei termini indicati nei relativi provvedimenti.

Art. 11
Abrogazioni

1.   Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la stessa, ed in particolare:

a)   il comma 3 dell’art. 20 della L.R. 23 dicembre 1998, n. 152;

b)  la lett. d) del comma 2 dell’art. 2 della L.R. 9 agosto 1999, n. 59 come sostituito dall’art. 6 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 25;

c)   i commi 2 e 3 dell’art. 1 della L.R. 23 luglio 1991, n. 40.

Art. 12
Norma finanziaria

1.   La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13
Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbliga a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, 16 maggio 2007

Ottaviano del turco