IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: “Norme in materia ambientale” e s.m.i., ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti;

PRESO atto del provvedimento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26.06.2006, avente per oggetto: “Avviso relativo alla segnalazione di inefficacia di diciassette decreti ministeriali ed interministeriali attuativi del D.Lgs.152/06, pubblicati nella G.U. in data 10, 11, 16, 17, 18 e 24 maggio 2006”;

Vista la Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 e s.m.i., avente per oggetto: “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti”, art. 24;

Preso atto che con decisioni nn. 2000/532/CE, 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/537/CE, recepite dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio con Direttiva 9 aprile 2002, l’Unione Europea ha provveduto a modificare il catalogo europeo dei rifiuti, con la conseguente applicazione agli Stati membri a far data dall’ 01/01/2002;

Vista la Determinazione dirigenziale n. DF3/61 del 28.06.2005 avente ad oggetto: “Autorizzazione regionale per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di compostaggio da frazione organica selezionata di provenienza agricola-industriale e da raccolta differenziata, da realizzarsi nel Comune di Avezzano (AQ), località “Borgo Incile – Strada 46”;

Richiamate le disposizioni della D.G.R. n. 1398 del 29.11.2006, avente per oggetto: “L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 21, commi 13 e 14. “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero”;

Esaminata la nota della ditta CESCA di Contestabile D. & C. S.a.s. del 07.08.2006, acquisita al prot. n. 7315 dell’08.08.2006, con la quale si evidenzia:

-    la necessità della A.C.I.A.M. S.p.A. “di dover portare a stabilizzazione le matrici provenienti da raccolta differenziata dell’umido e la frazione umida derivante dalla selezione del Rsu per un quantitativo complessivo di ton 9000 corrispondente a quello indicato nell’autorizzazione …”, di cui alla nota prot. n. 1081 del 04/08/2006;

-    la volontà della ditta CESCA di accogliere la richiesta manifestata dall’ACIAM S.p.A.;

-    l’esigenza di apportare varianti non sostanziali alla Determina dirigenziale n. DF3/61 del 28.06.2005 di seguito delineate:

-    svincolo dal rispetto dei quantitativi massimi trattabili giornalieri per singolo codice CER autorizzato;

-             trattamento del codice CER 19 12 12;

-             autorizzazione alle emissioni ai sensi del DPR 203/88;

Vista la relazione tecnica integrativa redatta dalla Società Entsorga costruttrice dell’impianto, allegata alla precitata nota della Ditta, dalla quale si evince che l’impianto in oggetto ha le potenzialità per poter trattare quantitativi superiori a quelli autorizzati;

Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha richiesto, con nota prot. n. 7315 del 06.09.2006, valutazioni all’ARTA - Dipartimento Provinciale di L’Aquila ed all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila - Servizio Tutela dell’Ambiente, ai sensi della direttiva emanata con nota prot. n. 2593 del 26/03/04;

Vista la nota dell’ARTA-Dipartimento Provinciale di L’Aquila, prot. n. 7619/CH/01/SM del 25.10.2006 nella quale si afferma:

-    “Per quanto riguarda la richiesta di integrazione del codice CER 19 12 12, si ritiene che essa non costituisca una variante sostanziale rispetto a quanto autorizzato; resta comunque inteso che i trattamenti di compostaggio e di stabilizzazione devono essere attuati in cicli distinti”;

-     “Per quanto riguarda la richiesta di essere svincolati dal rispetto dei quantitativi massimi trattabili giornalieri per singolo codice CER autorizzato, si concorda con le precisazioni fatte dalla Ditta e si ritiene che essa non costituisca una variante sostanziale, ferme restando le quantità complessive giornaliere autorizzate; a tal proposito, si evidenzia che delle tre ipotesi gestionali relative al solo codice CER 19 12 12 proposte dalla Ditta, la prima (trattamento di 10.000 t/anno di rifiuto) non costituisce variante sostanziale in quanto rispetta le quantità giornaliere autorizzate, mentre la seconda e la terza (rispettivamente 15.000 e 20.000 t/anno di rifiuto) si configurano come varianti sostanziali perché prevedono il superamento della quantità autorizzata”.

-     “Si precisa infine che la Ditta deve richiedere specifica autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi della parte V del D. Lgs. 152/06”;

Vista la nota dell’Amministrazione Provinciale di L’Aquila prot. n. 42930 del 06.11.2006 nella quale “Si evidenzia che la pregevole iniziativa proposta dalla Ditta CESCA sembra configurare un cambio operativo per l’impianto in parola in quanto da centro di compostaggio si trasformerebbe anche in centro di stabilizzazione con successivo conferimento in discarica presumibilmente in parte come terreno di ricopertura ed in parte come rifiuti trattati. Essendo quanto esposto un’ ipotesi di lavoro non ben chiarita in tutti i suoi aspetti, questo Settore, prima di poter esprimere un parere in merito, ritiene necessario che debba essere chiarito in particolare come si intendono gestire i flussi da avviare ai due tipi di trattamento, fermo restando il limite quantitativo totale previsto nell’autorizzazione … omissis”;

Vista la nota del Servizio Gestione Rifiuti prot. n. 3268/DN3 del 07.03.2007, con la quale si chiede il riscontro alle esigenze formulate dalla Provincia di L’Aquila, al fine di consentire alla stessa l’espressione del parere previsto ai sensi della D.G.R. n. 1398/29.11.2006 e si comunica la sospensione della procedura relativa all’istanza presentata dalla Ditta, nelle more della produzione delle integrazioni richieste dalla Provincia di L’Aquila;

Vista la nota della Ditta C.E.S.C.A. di Contestabile D. & C. S.a.s. del 20/03/2007, acquisita al prot. n. 4790/DN3 del 27.03.2007, trasmessa allo scrivente Servizio e alla Provincia di L’Aquila, inerente la relazione di verifica del bilancio di massa, ad integrazione delle richieste formulate con la precitata nota di tale Amministrazione;

Considerato, pertanto, che allo stato degli atti non sussiste la necessità di procedere ad una nuova approvazione del progetto dell’impianto di che trattasi, presso il quale possono essere conferite le tipologie di rifiuto riportate nel testo dell’Autorizzazione regionale n. DF3/61 del 28.06.2005, con integrazione del codice CER 19 12 12, ferme restando le prescrizioni imposte dall’ARTA – Dipartimento Provinciale di L’Aquila;

Ritenuto di richiamare la Ditta beneficiaria del presente provvedimento al pieno rispetto delle vigenti norme in materia e, in particolare, a quanto già stabilito nelle precedenti autorizzazioni regionali rilasciate a favore della Ditta medesima;

Considerato, pertanto, che dall’esame della documentazione non risultano elementi ostativi all’autorizzazione in oggetto;

Vista la Legge Regionale 14/09/99, n. 77 contenente: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate;

DETERMINA

1)   di stabilire che l’attuale consistenza dell’impianto della Ditta C.E.S.C.A. di Contestabile D. & C. S.a.s., ubicato nel Comune di Avezzano (AQ), località “Borgo Incile – Strada 46”, a seguito della variante di cui in oggetto, non subisce modifiche strutturali; altresì, richiamato quanto sopra riportato, si autorizza, limitatamente all’esercizio di cui al provvedimento regionale precitato, punti 4, 5 e seg., la seguente modifica:

1. a)  si autorizza la gestione del codice CER 19 12 12 esclusivamente per il periodo indicato nell’atto di convenzione tra ACIAM e CESCA, conseguente all’ipotesi manifestata dalla ACIAM S.p.A. con nota n. 1081 del 04/08/2006;

1. b)  si prescrive che quanto autorizzato al precedente punto 1.a) avvenga esclusivamente nei limiti della potenzialità annua autorizzata con la citata determina n. DF3/61 del 28.06.2005;

1. c)  si prescrive che, prima di avviare la gestione dei rifiuti autorizzata al precedente punto 1.a), la Società in oggetto produca copia della convenzione citata, contenente l’inizio e il termine di tali operazioni, alla Regione Abruzzo, alla Provincia di L’Aquila, all’ARTA - Dipartimento Provinciale di L’Aquila e all’ARTA - Direzione Regionale;

1. d)  si prescrive che, contestualmente all’invio dell’atto di convenzione, sia comunicata la data di inizio delle attività, oggetto del presente provvedimento;

1. e)  si prescrive che, per effetto di quanto riportato nel presente provvedimento, la gestione dei codici C.E.R. precedentemente autorizzati con DF3/61/05, sia sospesa dalla data di inizio attività prevista al precedente punto 1.d) sino alla scadenza riportata nell’atto di convenzione, da prodursi ai sensi del suddetto punto 1.c);

1. f)   si prescrive che, al termine della gestione della presente variante, sia data tempestiva comunicazione ai predetti Enti, e che da tale data vengano ripristinate, previo accertamento del Dipartimento ARTA competente, le fasi gestionali originarie, con contestuale presentazione della relazione di conformità alla D.G.R. n. 400/04 e s.m.i., prescritta al punto 4.5 della determinazione dirigenziale n. DF3/61/05;

2)   di stabilire che la validità temporale della presente autorizzazione è direttamente collegata alla validità temporale della Determinazione n. DF3/61 del 28/06/05, di cui si richiamano, nel presente provvedimento, tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni;

3)   di prescrivere la trasmissione, entro 30 gg. dalla notifica del presente atto, di copia dell’Autorizzazione per le emissioni in atmosfera e copia dell’Autorizzazione per gli scarichi idrici;

4)   di prescrivere che nell’impianto, oggetto della presente autorizzazione, non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti, così come già previsto dalle vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

5)   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

6)   di richiamare la ditta autorizzata:

-    agli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti), art. 190 (Registri di carico e scarico) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. E’ fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;

-    agli obblighi fissati agli articoli 28 e 29 della L.R. n. 83/00 e s.m.i.;

-    al rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti, per quanto applicabili e che si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;

7)   di richiamare, altresì, la ditta agli obblighi e prescrizioni di cui alle seguenti DD.GG.RR:

-    D.G.R. n. 132//22.02.06: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97. Nuova disciplina e revoca della DGR n. 1387 del 29/12/04.”;

-    D.G.R. n. 1399/29.11.06: “L.R. 9.08.2006, n. 27 – art. 7, comma 4. “Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale”. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089.”;

-    D.G.R. n. 1528/27.12.06: “L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. “Direttive regionali per il riutilizzo delle frazioni organiche dei rifiuti mediante compostaggio e trattamento meccanico-biologico”. Approvazione.”;

-    D.G.R. n. 167/24.02.07: “D.Lgs.3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. “Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero.””;

-    D.G.R. n. 169/24.02.07: “Decreto legislativo 13.01.2003, n. 36 – D.M. 3 agosto 2005 – “Ammissibilità di rifiuti classificati con codice CER 19 12 12 in impianti di smaltimento già autorizzati alla realizzazione e all’esercizio ai sensi della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/84, ex articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/03”. Direttive tecnico - gestionali.”;

8)   di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta, in relazione alla gravità dell’infrazione riscontrata, l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del D.Lgs. n. 152/06, nonché l’applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;

9)   di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Comunale di Avezzano (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’ARTA - Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA - Dipartimento Provinciale di L’Aquila;

10) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione regionale c/o la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

11) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta C.E.S.C.A. di Contestabile D. & C. S.a.s. - Via Bagnoli, n. 132 – Avezzano (AQ);

12) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini