IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti;

Visto il D.Lgs. 13.01.03, n. 36, avente per oggetto “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

Preso atto del provvedimento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26.06.2006, avente per oggetto: “Avviso relativo alla segnalazione di inefficacia di diciassette decreti ministeriali ed interministeriali attuativi del D.Lgs. 152/06, pubblicati nella G.U. in data 10, 11, 16, 17, 18 e 24 maggio 2006”;

Vista la L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. avente per oggetto: “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti”, art. 24;

Preso atto che con decisioni nn. 2000/532/CE, 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/537/CE, recepite dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio con Direttiva 9 aprile 2002, l’Unione Europea ha provveduto a modificare il catalogo europeo dei rifiuti, con la conseguente applicazione agli Stati membri a far data dall’ 01/01/2002;

Visto che il Comune di Poggio Picenze è stato autorizzato con Ordinanza dirigenziale n. 58 del 15/06/01 avente ad oggetto “D.Lgs. n. 22/97 art. 27 e 28 – Comune di Poggio Picenze - Autorizzazione regionale per la realizzazione in variante ed esercizio della discarica per R.U. della capacità di circa 25000 mc. al servizio dei Comuni di Poggio Picenze, San Demetrio né Vestini, Sant’Eusanio, Villa S. Angelo, Fossa ed Ocre in località Tomette nel Comune di Poggio Licenze (AQ)”;

Richiamate le disposizioni della D.G.R. n. 1398 del 29.11.2006, avente per oggetto: “L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 21, commi 13 e 14. “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero””;

Richiamate le disposizioni della D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006, avente per oggetto: “L.R. 9.08.2006, n. 27 – art. 7, comma 4. “Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale”. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089.”;

Richiamate le disposizioni della D.G.R. n. 169 del 24.02.2007, avente per oggetto: “Decreto legislativo 13.01.2003, n. 36 – D.M. 3 agosto 2005 – “Ammissibilità di rifiuti classificati con codice CER 19 12 12 in impianti di smaltimento già autorizzati alla realizzazione e all’esercizio ai sensi della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/84, ex articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/03”. Direttive tecnico - gestionali.”;

Esaminata la nota del Comune di Poggio Picenze prot. n. 2886/VI/08 del 12/12/06, acquisita al prot. n. 10698 del 14/12/06, con la quale si comunica l’opportunità di ricorrere ad una variante non sostanziale al progetto approvato con Ordinanza dirigenziale n. 58 del 15/06/01, mediante utilizzo sulle sponde di pneumatici inerti fuori uso, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. o) del D.Lgs. n. 36/03, in luogo del sistema di impermeabilizzazione sintetica mediante geomembrana in HDPE posta al di sopra di un materassino bentonitico, la quale può essere soggetta, durante l’abbancamento di rifiuti, a perdita di integrità a causa di materiali acuminati presenti nei rifiuti medesimi;

Vista la comunicazione della DECO S.p.A., prot. n. 663/06-AV del 07/12/06, allegata all’istanza presentata dal Comune di Poggio Picenze, nella quale si ravvisa l’opportunità di utilizzare sulle sponde pneumatici inerti fuori uso, in conformità all’art. 6, comma 1, lett. o) del D.Lgs. n. 36/03;

Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha invitato, con nota prot. n. 10862 del 21/12/06, l’ARTA, Dipartimento Provinciale di L’Aquila e l’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, Settore Ambiente ad esprimere valutazioni in merito alla richiesta del Comune di Poggio Picenze;

Visto il parere dell’ARTA, Dipartimento Provinciale di L’Aquila, trasmesso con nota prot. n. 1224/BT/02/SM del 22/02/07, acquisito al prot. n. 2549/DN3 del 27/02/07, inerente “l’utilizzo di pneumatici, usati a protezione del telo in HDPE nella discarica per rifiuti non pericolosi”, nel quale si afferma: “omissis … si concorda con le valutazioni espresse nella nota del suddetto comune, in quanto, ai sensi dell’art. 21, commi 13 e 14 della L.R. 83/00 e della D.G.R. n. 1398 del 29/11/06, trattasi di varianti non sostanziali”;

Visto il parere espresso dall’Amministrazione Provinciale di L’Aquila con nota prot. n. 8617 del 05/02/07, acquisito al prot. n. 1436/DN3 dell’08/02/07, relativo alla “richiesta di valutazioni per l’utilizzo di pneumatici inerti fuori uso da posizionare sulle sponde del sistema di impermeabilizzazione costituito da una geomembrana in HDPE nella discarica di Poggio Picenze” ove si evidenzia che “omissis … il Settore scrivente ritiene che l’intento proposto non si configura come variante sostanziale”;

Considerato, pertanto che allo stato degli atti non sussiste la necessità di procedere ad una nuova approvazione del progetto della discarica di che trattasi, autorizzato con Ordinanza dirigenziale n. 58 del 15/06/01;

Ritenuto di richiamare il Comune beneficiario del presente provvedimento al pieno rispetto delle vigenti norme in materia e, in particolare, a quanto già stabilito nelle precedenti autorizzazioni regionali rilasciate a favore del Comune medesimo;

Considerato, pertanto, che dall’esame della documentazione non risultano elementi ostativi all’autorizzazione in oggetto;

Vista la Legge Regionale 14/09/99, n. 77 contenente: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

1)   di autorizzare la variante non sostanziale, di cui alla richiesta del Comune di Poggio Picenze, prot. n. 2886/VI/08 del 12/12/06, acquisita al prot. n. 10698 del 14/12/06, citata in premessa, in conformità dell’art. 6 comma 1, lett. o) del D.Lgs. n. 36/03;

2)   di stabilire che la validità temporale della presente autorizzazione è la medesima dell’Ordinanza dirigenziale n. 58 del 15/06/01, di cui si richiamano, nel presente provvedimento, tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni;

3)   di richiamare il Comune di Poggio Picenze agli obblighi e prescrizioni di cui alle seguenti Delibere:

a)   D.G.R. n. 1398/29.11.06: “L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 21, commi 13 e 14. “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero””;

b)  D.G.R. n. 1399/29.11.06: “L.R. 9.08.2006, n. 27 – art. 7, comma 4. “Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale”. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089.”;

c)   D.G.R. n. 169/24.02.07: “Decreto legislativo 13.01.2003, n. 36 – D.M. 3 agosto 2005 – “Ammissibilità di rifiuti classificati con codice CER 19 12 12 in impianti di smaltimento già autorizzati alla realizzazione e all’esercizio ai sensi della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/84, ex articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/03”. Direttive tecnico - gestionali.”;

4)   di prescrivere che nell’impianto, oggetto della presente autorizzazione, non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

5)   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

6)   di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta, in relazione alla gravità dell’infrazione riscontrata, l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del D.Lgs. n. 152/06, nonché l’applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;

7)   di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’ARTA - Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA - Dipartimento Provinciale di L’Aquila;

8)   di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. n. 152/06, copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione regionale c/o la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

9)   di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento, redatto in numero due originali, al Comune di Poggio Picenze – Piazza San Rocco – 67026 Poggio Picenze (AQ) e alla Deco S.p.A. – Via Salara n. 14/bis – 66020 San Giovanni Teatino (CH);

10) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini