GIUNTA REGIONALE
Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che:
- Con la legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 “Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione” art. 1 – 5° Comma la Regione ha disciplinato le modalità per escludere dall’edilizia residenziale pubblica quegli alloggi che “ ….. per la destinazione funzionale o per le particolari caratteristiche di pregio storico – artistico, non siano utilizzabili per i fini propri dell’edilizia residenziale pubblica;
Considerato che:
- La definizione di edilizia residenziale pubblica, è fornita dal D.P.R. 31/12/1972 n. 1035 che all’art. 1 – 2° Comma recita “sono considerati alloggi ERP quelli “costruiti …… a totale carico o con il concorso o contributo dello stato ….”.
- Con i fondi messi a disposizione dallo Stato alle Regioni - soggetti programmatori – si è consentito di prevedere la costruzione degli alloggi e la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria – art. 48 – L. 22 ottobre 1971, n. 865;
- Le successive norme statali hanno confermato queste destinazioni anche per i fondi derivanti dai contributi GESCAL che, com’è noto, era un contributo di solidarietà per la costruzione di alloggi da assegnare ai meno abbienti. Infatti la L. 4 dicembre 1993 n. 493 all’art. 11 (programmi di recupero urbano) dispone, tra l’altro, al 2° Comma “ …….. all’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie ……. e delle utilizzazioni secondarie”;
- Le opere di urbanizzazione primarie e secondarie, sono elencate all’art. 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847 e comprendono, fra l’altro, ……. centri sociali, attrezzature culturali e sanitarie;
- Da quanto precede ne deriva che se i programmi regionali avessero disposto finanziamenti per costruire, manutenere, ristrutturare opere di urbanizzazione quelle destinazioni di finanziamenti sarebbero state conformi alle disposizioni legislative nazionali;
Dato atto:
- Che le finalità per cui si sono programmati a suo tempo i finanziamenti regionali, erano corrispondenti comunque alla costruzione di un patrimonio di E.R.P. volto a dar risposta al fabbisogno abitativo;
- Che con la L.R. del 25 ottobre 1996 n. 96, art. 1 – 5° Comma si è voluto consentire una rivisitazione della programmazione, all’epoca disposta, con alcuni limiti: ossia che la sottrazione degli alloggi dall’ERP, potesse avvenire solo se quegli alloggi, all’epoca realizzati, fossero (per destinazione funzionale o per particolari caratteristiche di pregio storico – artistico) non più utilizzabili per i fini propri dell’ERP;
Dato atto altresì che, comunque, gli EE.LL. a suo tempo richiedenti il finanziamento avevano certezza che lo stesso era richiesto per la realizzazione di alloggi E.R.P. e che non possono essere neanche ipotizzati comportamenti surrettizi;
Ritenuto che una variazione di destinazione d’uso può incidere sulle aspettative già concretizzatesi da parte di chi è in attesa di alloggio di E.R.P.e che pertanto sembra necessario disegnare una procedura per dar corso ad eventuali trasformazioni d’uso;
Vista la L.R. del 14.09.1999 n. 77 che all’art. 4 lett. c) focalizza questo consesso ad “emanare direttive generali finalizzate a rendere omogenea l’azione amministrativa e la gestione”;
Vista la L.R. n. 77 del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” che ha espressamente posto in capo alla Giunta Regionale - art. 4, punto b) - la competenza ad adottare programmi di rilevante interesse regionale;
Dato atto della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce dello stesso, a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. 77/99;
A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;
delibera
per le motivazioni espresse in narrativa, di disporre delle direttive, che seguono, per il cambio di destinazione d’uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96:
1) I comuni interessati devono dare atto, nel provvedimento di richiesta, che non esistono aspiranti assegnatari inseriti in graduatoria per bandi pubblicati nell’ultimo biennio;
2) Il Comune deve aver esperito un bando pubblico per concedere gli alloggi di che trattasi anche a coloro che non posseggono i requisiti dell’edilizia residenziale pubblica, con canone disciplinato dalle norme di cui alla Legge 9 Dicembre 1998, n. 431;
3) Il Comune deve rendere apposita dichiarazione di non necessità di alloggi E.R.P. per i cinque anni successivi alla richiesta di modifica di destinazione d’uso;
4) Il Comune nel provvedimento deve adeguatamente motivare la carenza di servizi o funzioni di cui il Comune stesso è carente e che con il cambio di destinazione d’uso si intende colmare;