Il Dirigente del
servizio
Omissis
DETERMINA
1) di approvare, ai sensi dell’art.15 del D.
Lgs. n. 209/03 e s.m.i., il Piano di Adeguamento del Centro di raccolta veicoli
fuori uso della Ditta “Abruzzo Rottami di Di Giovanni Lorella ”, - Via
Nazionale n. 58/A -65012 Cepagatti(Pe)-, autorizzato con Ordinanza Dirigenziale
n. 01 del 02 gennaio 2002, così come
risultante dalla documentazione presentata e, specificatamente:
Piano di adeguamento
a- relazione tecnica illustrativa;
b- relazione tecnica;
c- planimetria con indicazione delle zone di
smontaggio e recupero pezzi delle macchine bonificate e dettaglio del sistema
di raccolta delle acque e/o elusati della zona di smontaggio dei veicoli;
e la successiva
integrazione, costituita da:
1- relazione tecnica descrittiva;
2- scheda di identificazione dell’impianto;
3- elaborato 1;
e la dichiarazione, ai
sensi nell’allegato I, ai punti 1.1.1., 1.1.2. e 1.1.3., del D.Lgs. n. 209/03 e
s.m.i.;
2) di prescrivere che il termine per la
conclusione dei lavori previsti dal Piano di Adeguamento, da eseguirsi con le
modalità previste nel progetto, non può essere superiore a 18 mesi, a decorrere
dalla data di approvazione del progetto, riferita a quella di rilascio della
presente autorizzazione;
3) di prescrivere, inoltre, che il beneficiario
della presente autorizzazione provveda a comunicare alla Regione Abruzzo
(Servizio Gestione Rifiuti), all’A.R.T.A. ed alla Provincia, territorialmente
competenti, la conclusione dei lavori, entro e non oltre il termine di gg. 30
dalla conclusione degli stessi;
4) di prescrivere, infine, che le operazioni di
trattamento, di cui all'art. 3, comma 1, lett.f) del D. Lgs. 209/03 e s.m.i.,
siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D. Lgs. n°152/06
ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato I del D. Lgs.209/03 e sm.i.,
nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:
a. effettuare al più presto le
operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato
I, punto 5 del D. Lgs. n° 209/03 e s.m.i.;
b. effettuare le operazioni per la messa
in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e s.m.i., prima
di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre
equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
c. rimuovere preventivamente,
nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D. Lgs.209/03
e s.m.i., etichettati o resi in
altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
d. rimuovere e separare i materiali e i
componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti
frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
e. eseguire le operazioni di smontaggio e di
deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di
reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
5) di stabilire che, ai sensi dell’art.15, commi
6, 7 e 8 del D. Lgs. n°209/03 e s.m.i., richiamati dall’art.231, commi 10, 11 e
12 del D. Lgs. 152/06, è consentito:
a. il commercio delle parti di ricambio
recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del
veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza
dello stesso veicolo individuate all’All. III dello stesso;
b. le parti di ricambio attinenti alla sicurezza
del veicolo fuori uso possono essere
cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di
autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, e successive
modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione
singola previste dall'art.80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;
c. l'utilizzazione, da parte della
ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture
rilasciate al cliente;
6) di stabilire, inoltre, che l’esercizio
dell’attività prosegua nei limiti e prescrizioni indicate con determina
dirigenziale DF3/95 del 20.09.2004 e successive modifiche ed integrazioni, con
particolare riguardo alle disposizioni di cui di cui all’art. 7 della L.R. n.
27/2006, che ha introdotto modifiche ed integrazioni alla L.R. n.83/2000 e
s.m.i., e della D.G.R. n.1089/2005, e che il Piano di Adeguamento (PdA)
dell’impianto deve tener conto ed essere realizzato secondo le prescrizioni di
cui ai verbali del Gruppo di Lavoro (GdL), che si intendono nel presente atto
interamente riportati;
7) di stabilire, ancora, che il presente
provvedimento, integra e modifica quanto precedentemente disposto, con
conseguente richiamo di tutte le condizioni e le prescrizioni già stabilite e
compatibili con le modalità realizzative e gestionali oggetto della presente
determinazione;
8) di stabilire, infine, che l’inosservanza
delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art.208, comma 13 del D. Lgs. 152/06;
9) di trasmettere copia del presente
provvedimento al Comune di Cepagatti(PE), alla Provincia di Pescara,
all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di
Pescara, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento
Provinciale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Camera
di Commercio di L’Aquila ed al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A) di
Pescara;
10) di redigere
il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui uno viene notificato, ai
sensi di legge, alla Ditta “Abruzzo Rottami di Di Giovanni Lorella”, -
Via Nazionale n. 58/A -65012 Cepagatti(Pe);
11) di disporre la pubblicazione, limitatamente
all’oggetto ed al dispositivo, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente
del Servizio
Dott. Franco Gerardini