Il Dirigente del Servizio

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta “NOBILE ERNESTO S.n.C.” nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Via Papa Giovanni XXIII, 27 – 64023 Mosciano Sant’ Angelo(TE) (P.I. 00781850672), è autorizzata all’apertura della cava di ghiaia sita in località “Via Filetto” del Comune di Giulianova(TE) individuata in Catasto Terreni al Foglio di mappa n°30 particelle nn°367 – 202 – 170 – 481 – 76 – 486 – 312 – 310 – 606 – 608 – 610.

Art. 1

La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n°.204 del 23/01/1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza , timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del presente provvedimento. L’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art.4 del D.Lgs. n°.624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell’art.28 del D.P.R. n°.128/1959, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria N°709838415 emessa in data 12/02/2007 dalla “LLOYD ADRIATICO” Agenzia  di Giulianova – (TE) di Via Alleva;

Art. 5

La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di Vigilanza e Controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

La Ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in Materia Mineraria ed alle seguenti prescrizioni:

1.   devono essere rispettate le distanze legali dalle condotte irrigue salvo presentazione di apposita autorizzazione;

2.   prima dell’inizio dei lavori di coltivazione deve essere installato un piezometro in prossimità del fiume Tordino alla presenza di un rappresentante dell’organo di vigilanza. Deve essere presentata, inoltre, una planimetria dettagliata su base catastale con i termini lapidei di delimitazione dell’area e la percorrenza dei mezzi di trasporto fino alla strada principale;

3.   l’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

4.   il materiale terroso proveniente dal preventivo scoticamento dell’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere integralmente accumulato all’interno della stessa area. Il risanamento ambientale dell’area deve essere eseguito utilizzando materiale idoneo, raccordando i profili finali di abbandono con i terreni circostanti e ripristinando la coltivazione agronomica del fondo in modo da evitare impaludamenti;

5.   il ritombamento dello scavo deve avvenire conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n.152/2006 e deve assicurare una permeabilità simile a quella preesistente.

Art. 7

La Ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media netta estraibile annualmente è di mc.27.268 e complessivamente di mc.81.804 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di Legge:

n. 1 ruspa; b) n. 1 escavatore cingolato; c) n. 2 autocarri di capienza adeguata.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento, Allegato “E” art.6 L.R.n°67/1987.

Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

il Dirigente del Servizio

Ing. Ezio Faieta