Il Dirigente del
Servizio
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni
espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
La ditta “NOBILE ERNESTO
S.n.C.” nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Via Papa Giovanni
XXIII, 27 – 64023 Mosciano Sant’ Angelo(TE) (P.I. 00781850672), è autorizzata
all’apertura della cava di ghiaia sita in località “Via Filetto” del Comune di
Giulianova(TE) individuata in Catasto Terreni al Foglio di mappa n°30
particelle nn°367 – 202 – 170 – 481 – 76 – 486 – 312 – 310 – 606 – 608 – 610.
Art. 1
La Ditta è obbligata ad
osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della
Giunta Regionale n°.204 del 23/01/1985 e le modalità indicate nei disegni
approvati dalla Conferenza , timbrati e firmati dal Responsabile del
Procedimento.
Art. 2
La zona interessata dagli
scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti
ai vertici dell’area assegnata.
Art. 3
L’autorizzazione è valida
per anni 3 (tre) dalla data di notifica del presente provvedimento. L’attività
estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per
giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di
proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione,
attestante l’avvenuto rispetto dell’art.4 del D.Lgs. n°.624/1996, deve essere
presentata, ai sensi dell’art.28 del D.P.R. n°.128/1959, al Servizio Attività
Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al
predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si
intende decaduto.
Art. 4
Il deposito cauzionale
per un importo nella misura di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) è stato
effettuato con polizza fidejussoria N°709838415 emessa in data 12/02/2007 dalla
“LLOYD ADRIATICO” Agenzia di Giulianova
– (TE) di Via Alleva;
Art. 5
La Ditta deve fornire al
Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di Vigilanza e Controllo i mezzi
necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali
prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.
Art. 6
La Ditta deve altresì
attenersi alle disposizioni di Legge in Materia Mineraria ed alle seguenti
prescrizioni:
1. devono essere rispettate le distanze legali
dalle condotte irrigue salvo presentazione di apposita autorizzazione;
2. prima dell’inizio dei lavori di coltivazione
deve essere installato un piezometro in prossimità del fiume Tordino alla
presenza di un rappresentante dell’organo di vigilanza. Deve essere presentata,
inoltre, una planimetria dettagliata su base catastale con i termini lapidei di
delimitazione dell’area e la percorrenza dei mezzi di trasporto fino alla
strada principale;
3. l’area sottoposta ad attività estrattiva deve
essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto e appositi
avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del
cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di
conduzione della stessa;
4. il materiale terroso proveniente dal preventivo
scoticamento dell’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere
integralmente accumulato all’interno della stessa area. Il risanamento
ambientale dell’area deve essere eseguito utilizzando materiale idoneo,
raccordando i profili finali di abbandono con i terreni circostanti e
ripristinando la coltivazione agronomica del fondo in modo da evitare
impaludamenti;
5. il ritombamento dello scavo deve avvenire
conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n.152/2006 e deve
assicurare una permeabilità simile a quella preesistente.
Art. 7
La Ditta ha l’obbligo di
fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e
Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività
estrattiva.
Art. 8
La quantità media netta
estraibile annualmente è di mc.27.268 e complessivamente di mc.81.804 per
l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La Ditta deve attenersi
alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati
dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei
seguenti mezzi meccanici omologati a norma di Legge:
n. 1 ruspa; b) n. 1
escavatore cingolato; c) n. 2 autocarri di capienza adeguata.
Art. 10
Circa le modalità della
sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il
progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento,
Allegato “E” art.6 L.R.n°67/1987.
Art. 11
Il presente Provvedimento
deve essere pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei
modi consentiti dalla legge.
il Dirigente
del Servizio
Ing. Ezio Faieta