IL PRESIDENTE della giunta regionale

Vista la nota del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL Avezzano-Sulmona protocollo con n. 0025616/07 del 5.04.07 relativa ai focolai secondari MVS Aziende: Cardarelli Orante Pasquale, situata nel Comune di Tra sacco coda z. 102AQ073; Isopo Rita situata nel Comune di S. Vincenzo, cod.az. 092AQ047; Cardilli Tiziana situata nel Comune di Masse D’Albe, cod.az. 054AQ044; London Ugo situata nel Comune di Celano, cod.az. 032AQ130; Giuliani Giulio situata nel Comune di Carsoli, cod.az. 025AQ180.

Visti i rapporti di prova dell’ IZS dell’Abruzzo e Molise nn.rr.gg. rispettivamente 1300 del 4.04.2007, 1370 del 5.04.2007, 1286 del 02.04.2007, 1301 del 4.04.2007, 1323 del 3.04.20077,

Considerato che le Aziende di cui sopra sono da ritenersi infette poiché epidemiologicamente correlati al focolaio primario registrato presso l’Azienda dei F.lli Petriccone;

Ritenuto di procedere all’adozione del provvedimento di competenza del presidente della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n.33 del 14 agosto 1981;

Considerata l’esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità delle vigenti disposizioni, per impedire la diffusione della malattia;

Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 Febbraio 1954 n. 320;

Vista la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;

Vista la Legge 2 Giugno 1988, n. 218;

Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la  malattia vescicolare dei suini;

Vista l’O.M. 26 luglio 2001, “Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica”;

Vista la Legge Regionale n. 77/99;

Preso atto della regolarità tecnica ed amministrativa, nonché della legittimità della presente ordinanza che è attestata dalla firma del Direttore Regionale alla Sanità;

ORDINA

ARTICOLO 1

Si dichiara zona di Protezione da malattia vescicolare dei suini, relativa ai n. 5 focolai, come meglio indicato nelle mappe allegate e come di seguito descritto.

focolaio n. 1 - Ditta Cardarelli Orante Pasquale – Cod. Aziendale 102AQ073 - Trasacco (AQ):

-    Comune di Trasacco, fino a strada 46, fino a Km.18 Strada Ple per Villavallelonga, fino a Bivio strada 34 su strada P.le. per Ortucchio.

focolaio n. 2 - Ditta Isopo Rita Cod. Aziendale 092AQ047 - Comune di S. Vincenzo V.R. (AQ);

-    Comune di S. Vincenzo V.R. fino a loc. case Bianche Strada statale 82, Comune di Balsorano fino a Km. 42 Strada statale 82 escluso Balsorano Vecchio.

focolaio n. 3 - Ditta Cardilli Tiziana Cod. Aziendale 054AQ044 - Comune di Masse D’Albe (AQ);

-    Comune di Masse D’Albe, con esclusione del centro abitato di Masse D’Albe; Comune di Avezzano, fraz. Di Castelnuovo.

Focolaio n. 4 – Ditta London Ugo Cod. Aziendale 032AQ130 – Comune di Celano ( AQ)

-    Comune di Celano, tutto fino a strada Circonfucense

Focolaio n. 5 - Ditta  Giuliani Giulio Cod. Aziendale 025AQ180 – Comune di Carsoli (AQ)

-    Comune di Carsoli: ampia zona di protezione già descritta per focolaio di Paris Luigi fino alle fraz. Di Colli di Montebove e Villa Romana.

Ai limiti della zona di protezione sulle vie di accesso, devono essere apposte, a cura delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibili con la scritta: “Zona di Protezione Per Malattia Vescicolare dei Suini”.

ARTICOLO 2

Si dichiara zona di Sorveglianza per malattia vescicolare dei suini, relativa ai n.5 focolai, come meglio indicato nelle mappe allegate e come di seguito descritto:

Stante la vicinanza geografica dei focolai è possibile delimitare due zone di sorveglianza:

1.   ZONA “A”

      Comprendente i Comuni di Carsoli, Oricola, Rocca di Botte, Pereto, Sante Marie, ( solo centro abitato e fraz. S. Giovanni)

2.   ZONA “B”

      Comprendente: i Comuni di Tagliacozzo ( escluso centro abitato, fraz. Poggetello e Roccacerro) Scurcola, Magliano, Massa d’Albe, Ovindoli, Celano, Aielli, Collarmele, Piscina ( fino a Km. 3,5 statale 83) Cerchio, S. Benedetto, Ortucchio, Tra sacco, Luco dei Marsi, Collelongo, Villavallelonga, Capistrello, Avezzano, Civitella Roveto, Civita d’Antino, Morino, S. Vincenzo Valle Roveto, Balsorano.

Ai limiti della zona di sorveglianza sulle vie di accesso, devono essere apposte, a cura delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibili con la scritta: “ Zona di Sorveglianza per Malattia Vescicolare dei Suini”.

ARTICOLO 3

Nell’ambito della Zona di protezione sono disposte le misure previste dall’allegato II – capitolo 1, punto 7 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, ed in particolare:

a)   censimento ed identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alla specie sensibili alla malattia vescicolare;

b)   visite periodiche alle aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili e esame clinico degli animali in questione, compresa ove occorra la raccolta di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio: va tenuto inoltre un registro delle visite e dei risultati degli esami; la frequenza delle visite è in funzione della gravità della epizoozia nelle aziende che presentano i maggiori rischi. 

c)   divieto di circolazione e di trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche o private ad eccezione delle strade di accesso alle aziende;l’autorità competente può tuttavia derogare a tale divieto in casi di transito di animali trasportati su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste;

d)   Il ministero della sanità, a seguito di disposizione comunitarie, può derogare a queste disposizioni per quanto riguarda i suini da macello provenienti dall’esterno della zona di protezione e diretti verso un macello situato in detta zona;

e)   i mezzi e le attrezzature utilizzati nella zona di protezione per il trasporto di suini o di altri animali o di materiale che potrebbe essere contaminato, in particolare alimenti,letame o liquami, non possono uscire da aziende ubicate nella zona di protezione, dalla zona di protezione stessa, ne da un macello, se non sono puliti e disinfettati conformemente alle procedure stabilite dal Veterinario Ufficiale che provvede, in particolare prima di ogni uscita dalla zona, ad ispezionare i mezzi di trasporto dei suini;

f)    i suini non possono uscire dall’azienda in cui si trovano durante i 21 giorni successivi al completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione preliminari dell’azienda infetta. Trascorsi i 21 giorni può essere autorizzata dal Veterinario Ufficiale l’uscita dei suini dall’azienda per essere trasportati in un macello ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza a condizione che:

-    i suini dell’azienda siano sottoposti ad un esame clinico;

-    i suini destinati al macello siano sottoposti ad un esame clinico;

-    i suini siano stati contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o sigillati a cura del Veterinario Ufficiale;

-    il trasporto sia effettuato con mezzi sigillati a cura del Veterinario Ufficiale.

Il veterinario ufficiale responsabile del macello deve essere informato dell’intenzione dell’invio dei suini. Una volta arrivati al macello, i suini devono essere isolati e macellati separatamente dagli altri suini. I mezzi e le attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini sono puliti e disinfettati prima di uscire dal macello.

g)   Gli esami e la campionatura non possono essere effettuati prima che scadano i 28 giorni successivi al completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezioni dell’azienda infetta, fatte salve i casi sospetti e le eventuali correlazioni epidemiologiche.

ARTICOLO 4

Nell’ambito della Zona di sorveglianza sono disposte le misure previste dall’allegato II – capitolo 1, punto 8 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, ed in particolare:

a)      identificazione di tutte le aziende che detengono animali di specie sensibili;

b)   divieto di qualsiasi movimento di suini diverso da un trasporto diretto verso il macello a partire da un’azienda della zona di sorveglianza, qualora i suini siano stati introdotti nella stessa azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dal proprietario degli animali o dalla persona che se ne occupa;

c)   il trasporto dei suini al di fuori della zona di sorveglianza può essere autorizzato in provenienza dalla singola azienda purché:

      tutti i suini presenti nell’azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto,

      sta stato effettuato, 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo dei suini da trasportare;

      un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare, che non abbia rilevato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare dei suini, sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto. Per quanto concerne i suini da macellazione l’esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione designato, in caso di risultati positivi che confermino la presenza della malattia vescicolare si applicano le misure previste dall’allegato II – capitolo 1, punto 9, comma 3 del D.P.R. 362/96;

      ciascun suino sia stato individualmente munito di un marchio auricolare o identificato con altro mezzo autorizzato;

      i camion, nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di detti suini o di animali, siano stati puliti e disinfettati dopo ciascun trasporto.

d)   I camion, nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o    animali, oppure di materiali che potrebbero essere contaminati o che sono utilizzati all’interno della zona di sorveglianza non possono lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure previste dall’autorità competente.

ARTICOLO 5

Tutte le attività svolte nelle aziende sotto vincolo e nei territori sottoposti a restrizione vanno rigorosamente documentate e registrate a cura del Servizio Veterinario della ASL Avezzano-Sulmona (AQ).

ARTICOLO 6

Nei territori dei Comuni interessati dai provvedimenti restrittivi restano sospese i concentramenti animali;

ARTICOLO 7

Di assegnare al Dirigente del Servizio veterinario regionale l’adozione degli atti connessi e conseguenti alla presente Ordinanza.

ARTICOLO 8

I Sindaci dei Comuni e di tutte le Amministrazioni pubbliche interessate, il Servizio Veterinario della ASL  Avezzano-Sulmona, gli agenti delle forze di Pubblica Sicurezza sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.

ARTICOLO 9

La presente Ordinanza:

-    è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 49 della L.10 febbraio 1953, n. 62;

-    sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

-    sarà inviata in copia al Ministero della Salute.

L’Aquila, 08.05.2007

IL PRESIDENTE

On.le Ottaviano Del Turco