IL
PRESIDENTE della giunta regionale
Vista la
nota del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL Avezzano-Sulmona
protocollo con n. 0025616/07 del 5.04.07 relativa ai focolai secondari MVS
Aziende: Cardarelli Orante Pasquale, situata nel Comune di Tra sacco coda z.
102AQ073; Isopo Rita situata nel Comune di S. Vincenzo, cod.az. 092AQ047;
Cardilli Tiziana situata nel Comune di Masse D’Albe, cod.az. 054AQ044; London
Ugo situata nel Comune di Celano, cod.az. 032AQ130; Giuliani Giulio situata nel
Comune di Carsoli, cod.az. 025AQ180.
Visti i
rapporti di prova dell’ IZS dell’Abruzzo e Molise nn.rr.gg. rispettivamente
1300 del 4.04.2007, 1370 del 5.04.2007, 1286 del 02.04.2007, 1301 del
4.04.2007, 1323 del 3.04.20077,
Considerato
che le Aziende di cui sopra sono da ritenersi infette poiché
epidemiologicamente correlati al focolaio primario registrato presso l’Azienda
dei F.lli Petriccone;
Ritenuto di
procedere all’adozione del provvedimento di competenza del presidente della
Giunta Regionale ai sensi della L.R. n.33 del 14 agosto 1981;
Considerata
l’esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità delle vigenti
disposizioni, per impedire la diffusione della malattia;
Visto il
T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;
Visto il
Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 Febbraio 1954 n. 320;
Vista la
Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;
Vista la
Legge 2 Giugno 1988, n. 218;
Visto il
D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, Regolamento recante norme per l’attuazione della
Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure
generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure
specifiche per la malattia vescicolare
dei suini;
Vista l’O.M.
26 luglio 2001, “Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia
vescicolare e sorveglianza della peste suina classica”;
Vista la
Legge Regionale n. 77/99;
Preso atto
della regolarità tecnica ed amministrativa, nonché della legittimità della
presente ordinanza che è attestata dalla firma del Direttore Regionale alla
Sanità;
ORDINA
ARTICOLO 1
Si dichiara
zona di Protezione da malattia
vescicolare dei suini, relativa ai n. 5 focolai, come meglio indicato nelle
mappe allegate e come di seguito descritto.
focolaio n. 1 - Ditta Cardarelli Orante
Pasquale – Cod. Aziendale 102AQ073 - Trasacco (AQ):
- Comune di Trasacco, fino a strada 46, fino a
Km.18 Strada Ple per Villavallelonga, fino a Bivio strada 34 su strada P.le.
per Ortucchio.
focolaio n. 2 - Ditta Isopo Rita Cod.
Aziendale 092AQ047 - Comune di S. Vincenzo V.R. (AQ);
- Comune di S. Vincenzo V.R. fino a loc. case
Bianche Strada statale 82, Comune di Balsorano fino a Km. 42 Strada statale 82
escluso Balsorano Vecchio.
focolaio n. 3 - Ditta Cardilli Tiziana
Cod. Aziendale 054AQ044 - Comune di Masse D’Albe (AQ);
- Comune di Masse D’Albe, con esclusione del
centro abitato di Masse D’Albe; Comune di Avezzano, fraz. Di Castelnuovo.
Focolaio n. 4 – Ditta London Ugo Cod.
Aziendale 032AQ130 – Comune di Celano ( AQ)
- Comune di Celano, tutto fino a strada
Circonfucense
Focolaio n. 5 - Ditta Giuliani Giulio Cod. Aziendale 025AQ180 –
Comune di Carsoli (AQ)
- Comune di Carsoli: ampia zona di protezione
già descritta per focolaio di Paris Luigi fino alle fraz. Di Colli di Montebove
e Villa Romana.
Ai limiti
della zona di protezione sulle vie di accesso, devono essere apposte, a cura
delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibili con la scritta: “Zona di Protezione Per Malattia
Vescicolare dei Suini”.
ARTICOLO 2
Si dichiara
zona di Sorveglianza per malattia
vescicolare dei suini, relativa ai n.5 focolai, come meglio indicato nelle
mappe allegate e come di seguito descritto:
Stante la
vicinanza geografica dei focolai è possibile delimitare due zone di
sorveglianza:
1. ZONA “A”
Comprendente i Comuni di Carsoli, Oricola,
Rocca di Botte, Pereto, Sante Marie, ( solo centro abitato e fraz. S. Giovanni)
2. ZONA “B”
Comprendente: i Comuni di Tagliacozzo (
escluso centro abitato, fraz. Poggetello e Roccacerro) Scurcola, Magliano,
Massa d’Albe, Ovindoli, Celano, Aielli, Collarmele, Piscina ( fino a Km. 3,5
statale 83) Cerchio, S. Benedetto, Ortucchio, Tra sacco, Luco dei Marsi,
Collelongo, Villavallelonga, Capistrello, Avezzano, Civitella Roveto, Civita
d’Antino, Morino, S. Vincenzo Valle Roveto, Balsorano.
Ai limiti
della zona di sorveglianza sulle vie di accesso, devono essere apposte, a cura
delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibili con la scritta: “ Zona di Sorveglianza per Malattia Vescicolare dei Suini”.
ARTICOLO 3
Nell’ambito
della Zona di protezione sono disposte le misure previste dall’allegato II –
capitolo 1, punto 7 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, ed in particolare:
a) censimento ed identificazione di tutte le
aziende che detengono animali appartenenti alla specie sensibili alla malattia
vescicolare;
b) visite periodiche alle aziende che detengono
animali appartenenti alle specie sensibili e esame clinico degli animali in
questione, compresa ove occorra la raccolta di campioni da sottoporre ad esami
di laboratorio: va tenuto inoltre un registro delle visite e dei risultati
degli esami; la frequenza delle visite è in funzione della gravità della
epizoozia nelle aziende che presentano i maggiori rischi.
c) divieto di circolazione e di trasporto degli
animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche o private ad
eccezione delle strade di accesso alle aziende;l’autorità competente può
tuttavia derogare a tale divieto in casi di transito di animali trasportati su
strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di
scarico o soste;
d) Il ministero della sanità, a seguito di
disposizione comunitarie, può derogare a queste disposizioni per quanto
riguarda i suini da macello provenienti dall’esterno della zona di protezione e
diretti verso un macello situato in detta zona;
e) i mezzi e le attrezzature utilizzati nella
zona di protezione per il trasporto di suini o di altri animali o di materiale
che potrebbe essere contaminato, in particolare alimenti,letame o liquami, non
possono uscire da aziende ubicate nella zona di protezione, dalla zona di
protezione stessa, ne da un macello, se non sono puliti e disinfettati
conformemente alle procedure stabilite dal Veterinario Ufficiale che provvede,
in particolare prima di ogni uscita dalla zona, ad ispezionare i mezzi di
trasporto dei suini;
f) i suini non possono uscire dall’azienda in
cui si trovano durante i 21 giorni successivi al completamento delle operazioni
di pulizia e di disinfezione preliminari dell’azienda infetta. Trascorsi i 21
giorni può essere autorizzata dal Veterinario Ufficiale l’uscita dei suini
dall’azienda per essere trasportati in un macello ubicato di preferenza nella
zona di protezione o nella zona di sorveglianza a condizione che:
- i suini dell’azienda siano sottoposti ad un
esame clinico;
- i suini destinati al macello siano
sottoposti ad un esame clinico;
- i suini siano stati contrassegnati
individualmente con un marchio auricolare o sigillati a cura del Veterinario
Ufficiale;
- il trasporto sia effettuato con mezzi
sigillati a cura del Veterinario Ufficiale.
Il
veterinario ufficiale responsabile del macello deve essere informato
dell’intenzione dell’invio dei suini. Una volta arrivati al macello, i suini
devono essere isolati e macellati separatamente dagli altri suini. I mezzi e le
attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini sono puliti e disinfettati
prima di uscire dal macello.
g) Gli esami e la campionatura non possono
essere effettuati prima che scadano i 28 giorni successivi al completamento
delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezioni dell’azienda infetta,
fatte salve i casi sospetti e le eventuali correlazioni epidemiologiche.
ARTICOLO 4
Nell’ambito
della Zona di sorveglianza sono disposte le misure previste dall’allegato II –
capitolo 1, punto 8 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, ed in particolare:
a) identificazione di tutte le aziende che
detengono animali di specie sensibili;
b) divieto di qualsiasi movimento di suini
diverso da un trasporto diretto verso il macello a partire da un’azienda della
zona di sorveglianza, qualora i suini siano stati introdotti nella stessa
azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i
movimenti dei suini dovrà essere conservata dal proprietario degli animali o
dalla persona che se ne occupa;
c) il trasporto dei suini al di fuori della zona
di sorveglianza può essere autorizzato in provenienza dalla singola azienda
purché:
tutti i suini
presenti nell’azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto,
sta stato
effettuato, 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato
negativo dei suini da trasportare;
un esame
sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare, che non abbia
rilevato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare
dei suini, sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto. Per
quanto concerne i suini da macellazione l’esame sierologico può essere
effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di
destinazione designato, in caso di risultati positivi che confermino la
presenza della malattia vescicolare si applicano le misure previste
dall’allegato II – capitolo 1, punto 9, comma 3 del D.P.R. 362/96;
ciascun suino sia
stato individualmente munito di un marchio auricolare o identificato con altro
mezzo autorizzato;
i camion, nonché
gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di detti suini o di
animali, siano stati puliti e disinfettati dopo ciascun trasporto.
d) I camion, nonché gli altri mezzi ed
attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o animali, oppure di materiali che potrebbero essere contaminati
o che sono utilizzati all’interno della zona di sorveglianza non possono
lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati conformemente alle
procedure previste dall’autorità competente.
ARTICOLO 5
Tutte le
attività svolte nelle aziende sotto vincolo e nei territori sottoposti a
restrizione vanno rigorosamente documentate e registrate a cura del Servizio
Veterinario della ASL Avezzano-Sulmona (AQ).
ARTICOLO 6
Nei
territori dei Comuni interessati dai provvedimenti restrittivi restano sospese
i concentramenti animali;
ARTICOLO 7
Di assegnare
al Dirigente del Servizio veterinario regionale l’adozione degli atti connessi
e conseguenti alla presente Ordinanza.
ARTICOLO 8
I Sindaci
dei Comuni e di tutte le Amministrazioni pubbliche interessate, il Servizio
Veterinario della ASL Avezzano-Sulmona,
gli agenti delle forze di Pubblica Sicurezza sono incaricati dell’esecuzione
della presente Ordinanza.
ARTICOLO 9
La presente
Ordinanza:
- è dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’articolo 49 della L.10 febbraio 1953, n. 62;
- sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo;
- sarà inviata in copia al Ministero della
Salute.
L’Aquila,
08.05.2007
IL
PRESIDENTE
On.le
Ottaviano Del Turco