Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Uniformandosi ai risultati delle descritte votazioni palesi;

DELIBERA

1)   di adottare in Variante al P.R.G., la TAV. 3 – Zonizzazione e Viabilità – con la rideterminazione delle aree destinate a spazi pubblici o riservate alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi, ai sensi del D.M. 1444/1968, come da allegato sub lett. B costituito:

-             Relazione Tecnica;

-    Tav. 3 del P.R.G. scala 1:5000.

2)   di modificare l’art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. approvato aggiungendo dopo il comma 5 il seguente comma:

      “In caso di cessione gratuita delle aree destinate a standard,individuate nella TAV. 3 del P.R.G., all’interno della perimetrazione urbana, con esclusione delle Zone 15, potrà essere recuperata una volumetria pari a 0,8 mc/mq per le aree comprese nella Zona Omogenea B, e 0,3 mc/mq per le aree comprese nelle altre zone di P.R.G., detraendo la volumetria già asservita per gli eventuali fabbricati esistenti, ricadenti in dette aree. La volumetria recuperata potrà essere utilizzata in interventi costruttivi da realizzare in ampliamento o su aree libere all’interno della perimetrazione stessa, fermo restando il rispetto di tutti gli altri indici e parametri previsti dal Piano e dalle Norme Tecniche di Attuazione; le suddette volumetrie potranno essere recuperate anche attraverso la presentazione di Programmi Integrati di Intervento o di Programma di Recupero Urbano ai sensi dell’Art. 30 bis e Art. 30 ter, della Legge Regionale 12 aprile 1983, n. 18, modificata ed integrata dalla Legge Regionale 27 aprile 1995, n.70. Tutte le spese di cessione saranno a carico della parte cedente.”

3)   di modificare l’art. 16 – “Zone residenziali di completamento” delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. nei seguenti punti:

-    Zona Residenziale di Completamento n° 2: sostituire la lettera “c) altezza massima H = 8,00 mtl” con :” c) altezza massima H = 9,00 mtl, solo in caso di realizzazione al piano terra di locali ad uso garages, e in tal caso, con divieto assoluto di realizzazione del piano interrato a qualsiasi uso”

-    Zona Residenziale di Completamento n° 3: sostituire la lettera “c) altezza massima H = 8,50 mtl” con :” c) altezza massima H = 9,00 mtl solo in caso di realizzazione al piano terra di locali ad uso garages, e in tal caso, con divieto assoluto di realizzazione del piano interrato a qualsiasi uso”

4)   Di modificare l’articolo 14, comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione nel seguente modo: eliminare il vecchio testo che recita: “Nelle zone residenziali, agli effetti del computo volumetrico, sono da detrarre i volumi tecnici, scale, ascensori e centrale termica”ed inserire il seguente comma 5 :”Per l’edilizia residenziale, agli effetti del computo volumetrico, sono da detrarre il locale vano scala con una limitazione fino a mq. 18,00; gli androni nei fabbricati con massimo tre unità immobiliari fino ad una superficie di mq. 12,00 e negli altri fino ad una superficie di mq. 24,00; vano ascensore; centrale termica, serbatoi idrici fino ad un massimo di mq. 6,00 per ogni singolo locale;

5)   Di precisare, altresì, che i fabbricati dovranno rispettare la distanza minima di mtl 10,00, misurata tra partei fronteggianti, come previsto dall’art. 83, comma 9 del vigente Regolamento Edilizio.

Il dirigente della ripartizione tecnica

Ing. Graziano Cialfi