IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta “JAMES” di Gianni Tremontini nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Via S. Rocco, 11 (C/da Bosco) – 65010 - Carpineto della Nora (PE) (C.F. TRMGNN70R14B827G), è autorizzata all’ampliamento della cava di ghiaia sita in località “Colle Maggiore” del Comune di Vicoli (PE) individuata in Catasto al Foglio di mappa n°07 particelle nn°230 – 216/parte – 544 – 108/parte (di proprietà).

Art. 1

La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n°.204 del 23/01/1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza , timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 6 (sei) dalla data di notifica del presente provvedimento, con il rinnovo, dopo 5 (cinque) anni del nulla-osta BB. AA. e V.I.A.. L’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. n°.624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n°.128/1959, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria N°PT0501809 (repertorio N°.570018771) emessa in data PE 28/07/2004 dalla “ATRADIUS” Agenzia di Pescara ( € 75.000,00 ) e con polizza fidejussoria N° 1342/06 emessa in data ROMA 19/09/2006 dalla “ETRURIA S.p.A. Agenzia di ROMA ( € 70.000,00).

Art. 5

La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di Vigilanza e Controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

La Ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in Materia Mineraria ed alle seguenti prescrizioni:

1.   il ripristino finale deve escludere la forma concava in corrispondenza dell’intersezione tra le sezioni “E” e “B” mediante un fronte di sistemazione convesso raccordato con l’orografia circostante. Il piano di sistemazione finale dovrà essere alla stessa quota del Lotto N°4;

2.   all’interno dell’area di cava deve essere apposto un piezometro per il monitoraggio della linea di falda posizionato secondo il lotto di coltivazione.

Art. 7

La Ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media netta estraibile annualmente è di mc. 23.248 e complessivamente di mc. 139.483 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di Legge:

a)   n. 1 escavatore; b) n. 1 autocarro;.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento, Allegato “E” art. 6 L.R.n°67/1987.

Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing.Ezio Faieta