LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la D.G.R. n. 433 del 26.04.06, con particolare riferimento all’Allegato n. 1 alla stessa, concernente il Programma di incentivi finanziari regionali destinati alla ricollocazione occupazionale dei lavoratori ivi contemplati;

Richiamata la D.G.R. n. 849 del 24.07.06, con la quale tali incentivi sono stati prorogati sino al 31.12.2006, nonchè la D.G.R. n. 50 del 29.01.07, di ulteriore proroga sino al 30.04.07 e di maggiorazione degli stessi;

Preso atto del contenuto del promemoria di cui all’Allegato n. 1, relativo all’esito della riunione svoltasi in data 11.04.07, presso la Sede della Giunta Regionale Pescara, sita in viale Bovio, n. 425, su conforme convocazione del Componente la Giunta preposto alle politiche del lavoro, della formazione e dell’istruzione, dei Sindaci impegnatisi a stabilizzare i lavoratori utilizzati in attività socialmente utili sino al 31.12.2006, in virtù della D.G.R. n. 849 del 24.07.06;

Ritenuto

a)   che, in ordine alle problematiche evidenziate dai partecipanti in tale atto, peraltro condivise dal Rappresentante Regionale, debba essere concessa una proroga di due mesi, concernente il periodo dal 01.05.07 al 30.06.07, degli incentivi destinati alla ricollocazione occupazionale dei lavoratori così come individuati con D.G.R. n. 433/06 ed incrementati con D.G.R. n. 50/07;

b)   altresì, di dover prorogare di pari periodo il contributo di €. 500,00= (cinquecento/00), previsto nel punto 2) della D.G.R. n. 50/07, che sarà concesso secondo le modalità individuate ai successivi punti 3) e 5) in relazione alla fattispecie ricorrente, nonché l’efficacia del successivo punto 9);

c)   di dover prorogare di pari durata gli incentivi regionali destinati con D.G.R. 433/06, come integrata dalla D.G.R. n. 50/07, alla fuoriuscita volontaria ed all’autoimpiego in favore dei lavoratori che gli enti hanno dichiarato di voler stabilizzare;

d)   di dover confermare i punti 4) e 6) della D.G.R. n. 50/07, nonché di dover far slittare, dal 30.06.07 al 31.10.07, il termine per la presentazione della richiesta del contributo regionale destinato alla stabilizzazione occupazionale in favore dei datori di lavoro;

e)   di dover prorogare dal 01.05.07 al 30.06.07 il termine previsto per la stabilizzazione al punto 10) del dispositivo della D.G.R. n. 50/07, fermo restando tutto il resto;

f)    di prorogare sino al 30.09.07 l’efficacia degli incentivi regionali previsti dalla D.G.R. 433/06, come integrati dalla D.G.R. n. 50/07, destinati alla stabilizzazione occupazionale in favore dei lavoratori contemplati al punto 11) del dispositivo dell’ultima D.G.R. richiamata;

g)   inoltre, per un principio di equità, di dover concedere le maggiorazioni stabilite con D.G.R. n. 50/07 anche agli enti che hanno stabilizzato definitivamente i lavoratori A.S.U. nell’ultima decade del mese di dicembre 2007;

h)   infine che possano essere concessi gli incentivi regionali destinati alla fuoriuscita volontaria dal bacino regionale, previsti dalla D.G.R. n. 433/06, ai lavoratori, che, già impegnati in A.S.U. ed inseriti nell’elenco, confermato dai competenti Centri per l’Impiego, di cui alla D.G.R. n. 1071/05, , e successive integrazioni e modificazioni, hanno presentato istanza di concessione;

Dato atto che, qualora la copertura finanziaria delle presenti misure sia superiore alle risorse già individuate per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori A.S.U., potranno essere utilizzate, quali risorse aggiuntive, quelle allocate sul cap. 21635 del bilancio regionale, relativo al corrente esercizio finanziario, che presenta adeguata consistenza;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione e dal Dirigente del Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro della Formazione e dell’Istruzione, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni e per tutto quanto espresso in narrativa di:

1.   Prorogare di due mesi, ossia dal 01.05.07 al 30.06.07, gli incentivi destinati alla ricollocazione occupazionale dei lavoratori, così come individuati con D.G.R. n. 433/06 ed incrementati con D.G.R. n. 50/07.

2.   Prorogare di pari periodo il contributo di €. 500,00= (cinquecento/00), previsto nel punto 2) della D.G.R. n. 50/07, che sarà concesso secondo le modalità individuate ai successivi punti 3) e 5) in relazione alla fattispecie ricorrente, nonché l’efficacia del successivo punto 9).

3.   Prorogare di pari periodo gli incentivi regionali destinati con D.G.R. 433/06, come integrata dalla D.G.R. n. 50/07, alla fuoriuscita volontaria ed all’autoimpiego in favore dei lavoratori che gli enti hanno dichiarato di voler stabilizzare.

4.   Confermare i punti 4) e 6) la D.G.R. n. 50/07, nonché far slittare, dal 30.06.07 al 31.10.07, il termine per la presentazione della richiesta del contributo regionale destinato alla stabilizzazione occupazionale in favore dei datori di lavoro.

5.   Prorogare dal 01.05.07 al 30.06.07 il termine previsto per la stabilizzazione al punto 10) del dispositivo della D.G.R. n. 50/07, fermo restando tutto il resto.

6.   Prorogare sino al 30.09.07 l’efficacia degli incentivi regionali previsti dalla D.G.R. 433/06, come integrati dalla D.G.R. n. 50/07, destinati alla stabilizzazione occupazionale in favore dei lavoratori contemplati al punto 11) del dispositivo dell’ultima D.G.R. richiamata.

7.   Concedere le maggiorazioni stabilite con D.G.R. n. 50/07 anche agli enti che hanno stabilizzato definitivamente i lavoratori A.S.U. nell’ultima decade del mese di dicembre 2007

8.   Concedere gli incentivi regionali destinati alla fuoriuscita volontaria dal bacino regionale, previsti dalla D.G.R. n. 433/06, ai lavoratori, che, già impegnati in A.S.U. ed inseriti nell’elenco, confermato dai competenti Centri per l’Impiego, di cui alla D.G.R. n. 1071/05, e successive integrazioni e modificazioni, hanno presentato istanza di concessione.

9.   Dare atto che qualora la copertura finanziaria delle presenti misure sia superiore alle risorse già individuate per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori A.S.U., saranno utilizzate, quali risorse aggiuntive, quelle allocate sul cap. 21635 del bilancio regionale, relativo al corrente esercizio finanziario, che presenta adeguata consistenza.