LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

1.   il Corso di formazione specifica in Medicina Generale è stato istituito in attuazione della normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che prevede, anche per l’esercizio della Medicina Generale una formazione specialistica post laurea;

2.   l’attuale disciplina del corso triennale per il conseguimento del diploma di formazione specifica è contenuta nel decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277;

3.   per i medici abilitati dopo il 31.12.1994 il possesso di tale diploma costituisce requisito per l’iscrizione alle graduatorie regionali di settore della medicina generale;

4.   la Legge n. 401 del 29/12/00 “Norme sull’organizzazione del personale sanitario” prevede all’art. 3 che “I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31/12/91 ed abilitati all’esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto a borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi”;

5.   tale disposizione, di carattere speciale rispetto alla disciplina ordinaria, ha creato non pochi problemi e notevoli dubbi interpretativi (a partire dal riferimento normativo al D. Lgs. 256/91 abrogato dal 368/99 e s.m. e i.) nonché un consistente contenzioso regionale in materia poiché introduce elementi di rilevante anomalia rispetto all’impianto normativo ordinario, prevedendo, di fatto, una modalità atipica di accesso al percorso formativo;

6.   in relazione all’emanazione del bando di concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale 2007/2010, in sede di Coordinamento interregionale della Commissione Salute,  durante le sedute del 17 gennaio e del 28 febbraio 2007,  le Regioni, a livello tecnico, hanno ritenuto opportuno affrontare le problematiche relative dell'ammissione in soprannumero  per trovare una soluzione comune, in tempo utile per il nuovo bando di concorso, al fine di evitare che in occasione del prossimo corso vengano presentati ai TAR nuovi ricorsi;

7.   in attesa di una più specifica disciplina a livello nazionale (la L 401/00 non regolamenta in maniera specifica le modalità di svolgimento per i soprannumerari), nell’ambito dei suddetti incontri  è stato condiviso dalle Regioni uno schema di avviso per l’ammissione in soprannumero al corso 2007/2010;

Preso atto che l’ Avviso predisposto dalle Regioni è stato approvato dai Presidenti nella seduta della Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 29 marzo 2007;

Visto il Bando di concorso per l’ammissione di n. 20 medici al corso regionale di formazione specifica in Medicina Generale 2007/2010 della Regione Abruzzo, approvato, in attuazione di quanto disposto dall’art. 25, comma 2° del decreto legislativo 17 agosto 199 n. 368, con  Deliberazione della Giunta Regionale n. 128 del 19 febbraio 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 19 Speciale Concorsi del 2 marzo 2007;

Ritenuto di emanare l’avviso pubblico, per titoli, per l’ammissione in soprannumero al suddetto corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2007/2010, secondo lo schema concordato dalle Regioni di cui all’ Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che l’accesso in soprannumero al corso avverrà secondo le modalità previste nell’ Avviso stesso che costituisce la disciplina di riferimento per l’attuazione dell’art 3 della Legge 29 dicembre 2000 n. 401;

Valutato che, essendo venti (20) i posti messi a concorso nella Regione Abruzzo, il numero massimo dei medici ammissibili in soprannumero, secondo i criteri stabiliti dall’Avviso di cui trattasi (10% di 20), è pari a  due (2);

Evidenziato che gli oneri relativi all’attuazione del presente provvedimento sono a carico del bilancio regionale;

Visto l’art 3 della Legge 29 dicembre 2000 n. 401.

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.1999 ed in particolare l’art. 24;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale – Medicina di Base e Specialistica sulla regolarità tecnico-amministrativa nonché del Direttore Regionale sulla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

 

1.   emanare l’ Avviso pubblico, allegato al presente provvedimento (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale dello stesso, per l’ammissione in soprannumero al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Abruzzo relativo agli anni 2007/2010, ai sensi della legge n. 401 del 29/12/2000, di n. 2 (due), pari al 10% del numero dei posti messi a concorso per il bando del corso stesso, cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea, laureati in medicina e chirurgia, iscritti al corso universitario di laurea prima del 31/12/91 ed abilitati all’esercizio professionale;

2.   disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

3.   dare atto che i medici ammessi in soprannumero non hanno diritto a borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi;

4.   dare atto, altresì, che gli oneri comunque connessi all’ attuazione del presente atto saranno individuati con provvedimenti del Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina di base e specialistica della Direzione Sanità.

Segue allegato