LA GIUNTA
REGIONALE
Premesso che:
1. il Corso di formazione specifica in Medicina
Generale è stato istituito in attuazione della normativa comunitaria in materia
di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati e altri titoli, che prevede, anche per l’esercizio della
Medicina Generale una formazione specialistica post laurea;
2. l’attuale disciplina del corso triennale per
il conseguimento del diploma di formazione specifica è contenuta nel decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368,
come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277;
3. per i medici abilitati dopo il 31.12.1994 il
possesso di tale diploma costituisce requisito per l’iscrizione alle
graduatorie regionali di settore della medicina generale;
4. la Legge n. 401 del 29/12/00 “Norme
sull’organizzazione del personale sanitario” prevede all’art. 3 che “I laureati in medicina e chirurgia iscritti
al corso universitario di laurea prima del 31/12/91 ed abilitati all’esercizio
professionale sono ammessi a domanda in
soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui
al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero
non hanno diritto a borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale
compatibile con gli obblighi formativi”;
5. tale disposizione, di carattere speciale
rispetto alla disciplina ordinaria, ha creato non pochi problemi e notevoli
dubbi interpretativi (a partire dal riferimento normativo al D. Lgs. 256/91
abrogato dal 368/99 e s.m. e i.) nonché un consistente contenzioso regionale in
materia poiché introduce elementi di rilevante anomalia rispetto all’impianto
normativo ordinario, prevedendo, di fatto, una modalità atipica di accesso al
percorso formativo;
6. in relazione all’emanazione del bando di
concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale
2007/2010, in sede di Coordinamento interregionale della Commissione
Salute, durante le sedute del 17
gennaio e del 28 febbraio 2007, le Regioni,
a livello tecnico, hanno ritenuto opportuno affrontare le problematiche
relative dell'ammissione in soprannumero
per trovare una soluzione comune, in tempo utile per il nuovo bando di
concorso, al fine di evitare che in occasione del prossimo corso vengano
presentati ai TAR nuovi ricorsi;
7. in attesa di una più specifica disciplina a
livello nazionale (la L 401/00 non regolamenta in maniera specifica le modalità
di svolgimento per i soprannumerari), nell’ambito dei suddetti incontri è stato condiviso dalle Regioni uno schema
di avviso per l’ammissione in soprannumero al corso 2007/2010;
Preso atto che l’ Avviso
predisposto dalle Regioni è stato approvato dai Presidenti nella seduta della
Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 29 marzo 2007;
Visto il Bando di
concorso per l’ammissione di n. 20 medici al corso regionale di formazione
specifica in Medicina Generale 2007/2010 della Regione Abruzzo, approvato, in
attuazione di quanto disposto dall’art. 25, comma 2° del decreto legislativo 17
agosto 199 n. 368, con Deliberazione
della Giunta Regionale n. 128 del 19 febbraio 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n.
19 Speciale Concorsi del 2 marzo 2007;
Ritenuto di emanare
l’avviso pubblico, per titoli, per l’ammissione in soprannumero al suddetto
corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2007/2010, secondo
lo schema concordato dalle Regioni di cui all’ Allegato 1, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Precisato che l’accesso
in soprannumero al corso avverrà secondo le modalità previste nell’ Avviso
stesso che costituisce la disciplina di riferimento per l’attuazione dell’art 3
della Legge 29 dicembre 2000 n. 401;
Valutato che, essendo
venti (20) i posti messi a concorso nella Regione Abruzzo, il numero massimo
dei medici ammissibili in soprannumero, secondo i criteri stabiliti dall’Avviso
di cui trattasi (10% di 20), è pari a
due (2);
Evidenziato che gli oneri
relativi all’attuazione del presente provvedimento sono a carico del bilancio regionale;
Visto l’art 3 della Legge
29 dicembre 2000 n. 401.
Vista la L.R. n. 77 del
14.09.1999 ed in particolare l’art. 24;
Dato atto che è stato
acquisito il parere favorevole del Dirigente del Servizio Assistenza
Distrettuale – Medicina di Base e Specialistica sulla regolarità
tecnico-amministrativa nonché del Direttore Regionale sulla legittimità del
presente provvedimento;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per le motivazioni e
precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
trascritte ed approvate
1. emanare l’ Avviso pubblico, allegato al
presente provvedimento (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale dello
stesso, per l’ammissione in soprannumero al corso triennale di formazione
specifica in medicina generale della Regione Abruzzo relativo agli anni
2007/2010, ai sensi della legge n. 401 del 29/12/2000, di n. 2 (due), pari al
10% del numero dei posti messi a concorso per il bando del corso stesso,
cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea, laureati in
medicina e chirurgia, iscritti al corso universitario di laurea prima del
31/12/91 ed abilitati all’esercizio professionale;
2. disporre la pubblicazione integrale del
presente atto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo;
3. dare atto che i medici ammessi in soprannumero non hanno diritto a borsa di studio
e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi
formativi;
4. dare atto, altresì, che gli oneri comunque
connessi all’ attuazione del presente atto saranno individuati con
provvedimenti del Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina di
base e specialistica della Direzione Sanità.
Segue allegato