IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di autorizzare, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 03.04.06 n. 152 la Ditta “MOVIMENTO TERRA di Marfisi e Giancristofaro” S.n.c. con sede in Lanciano (CH) – Via Per Treglio n. 41 - all’esercizio dell’impianto mobile con il seguente identificativo: UTS 60 G,  per il trattamento di rifiuti non pericolosi, classificabili in operazioni “R5” ed “R13”, ai sensi dell’All. B – Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con una potenzialità pari a 300 – 400 T/g, a condizione che siano rispettate le condizioni e prescrizioni dettate nel parere tecnico dell’ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti, di cui alla nota prot. n. 1708 del 16/03/07, citate in premessa che qui si abbiano integralmente riportate e trascritte, per i seguenti codici CER:

 

CODICE

DESCRIZIONE

OPERAZIONI

01 04 08

Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

R5

01 04 13

Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04  07

R5

10 12 03

Polveri e particolato

R5

10 12 06

Stampi di scarto

R5

10 12 08

Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

R5

10 13 11

Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

R5 – R13

17 01 01

Cemento

R5 – R13

17 01 02

Mattoni

R5 – R13

 

 

17 01 03

Mattonelle e ceramiche

R5 – R13

17 01 07

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06

R5 – R13

17 03 02

Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

R5

17 05 04

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

R5

17 05 08

Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

R5

17 08 02

Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

R5 – R13

17 09 04

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

R5 – R13

 

2)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 1) è concessa per un periodo di anni dieci dalla   data di notifica del presente provvedimento ed è rinnovabile con le modalità previste all’art. 24, co. 5 della L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i.;

3)   di stabilire che le attività autorizzate al precedente punto 1) siano effettuate nel pieno rispetto di quanto disposto al comma 15, dell’art. 208, del citato D.Lgs. n. 152/06; in particolare sia data comunicazione preventiva agli Enti interessati, nei termini stabiliti dalla legge, allegando apposita relazione sulle campagne di attività; altresì sia data comunicazione all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dell’utilizzo dell’impianto denominato UTS 60 G nella sede della Ditta di Lanciano in Via Per  Treglio, n. 41, in ogni occasione di uso come impianto fisso;

4)   di stabilire che l’effettuazione delle relative campagne di attività è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio  di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale;

5)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    qualora venissero accertati inconvenienti dovuti ad odori sgradevoli o alla dispersione di polveri, la  Ditta è tenuta ad adottare tutti i sistemi necessari ad eliminare tali inconvenienti. I sistemi da adottarsi devono essere concordati con i competenti organi di controllo;

-    devono essere sempre disponibili nell’area di cantiere sistemi di rapido intervento nell’eventualità si sviluppino incendi;

-    devono essere salvaguardate la fauna, la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste, dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazioni; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

-    deve essere rispettata la normativa in materia di limiti di emissione di rumori, garantendo adeguati sistemi di riduzione degli stessi;

-    tutte le attrezzature costituenti gli impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l’efficienza nonché verificare la necessità di riparazioni e sostituzioni;

-    in caso di blocco parziale o totale all’attività dell’impianto, conseguenti al verificarsi di eventi incidentali, deve essere data informazione alla Provincia, al Comune ed all’ARTA competenti per territorio;

-    i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell’ambito dell’esercizio dell’impianto devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili alle Autorità di controllo;

6)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7)   di prescrivere che all’ingresso possono essere ammessi solo i rifiuti autorizzati e che quelli in uscita dall’impianto mobile devono essere assolutamente coerenti con la tipologia di discarica da individuarsi per il successivo smaltimento;

8)   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

9)   di richiamare la Ditta autorizzata:

-    agli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti), art. 190 (Registri di carico e scarico) del D.Lgs. n. 152/06. E’ fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;

-      all’acquisizione di eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l’esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti, nonché di comunicare l’inizio della singola campagna di recupero di rifiuti alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si intende iniziare la campagna di attività suddetta;

-    agli obblighi, condizioni e prescrizioni derivanti dall’applicazione del D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i;

-    agli obblighi fissati agli articoli 28 e 29 della L.R. n. 83/00 e s.m.i.;

-      all’affidamento dell’esercizio dell’impianto a personale tecnico qualificato ed aggiornato progressivamente mediante la programmazione e lo svolgimento di programmi di formazione;

-    a custodire la presente autorizzazione, presso la sede legale ed operativa della Ditta ed una copia deve essere disponibile, durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, presso l’impianto;

-    al rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa in materia di rifiuti, per quanto applicabili e che si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;

10) di obbligare la Ditta “MOVIMENTO TERRA di Marfisi e Giancristofaro” S.n.c. ai sensi delle D.G.R. n. 1198/03 e n. 132/06, alla trasmissione, al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’ impianto, di apposita garanzia finanziaria in duplice copia, conforme all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella D.G.R. n. 132 del 22/02/06; detta garanzia finanziaria sarà controfirmata e restituita a codesta Società, previa verifica da parte di questo Servizio;

11) di obbligare, altresì, la Ditta all’iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. g) del D.M. n 406/98;  

12) di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta, in relazione alla gravità dell’infrazione riscontrata, l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del D.Lgs. 152/06, nonché l’applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;

13) di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Comunale di Lanciano (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti, alla ASL di Lanciano – Vasto, al Servizio B.U.R.A. della Giunta Regionale – L’Aquila;

14) di trasmettere altresì copia dello stesso alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;

15) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/06 copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

16) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta “MOVIMENTO TERRA di Marfisi e Giancristofaro” S.n.c. – Via Per  Treglio n. 41 – 66034 Lanciano (CH);

17) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini