IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 208, comma
15 del D.Lgs. 03.04.06 n. 152 la Ditta “MOVIMENTO TERRA di Marfisi e
Giancristofaro” S.n.c. con sede in Lanciano (CH) – Via Per Treglio n. 41 -
all’esercizio dell’impianto mobile con il seguente identificativo: UTS 60
G, per il trattamento di rifiuti non
pericolosi, classificabili in operazioni “R5” ed “R13”, ai sensi dell’All. B –
Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con una potenzialità pari a 300 – 400
T/g, a condizione che siano rispettate le condizioni e prescrizioni dettate nel
parere tecnico dell’ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento
Provinciale di Chieti, di cui alla nota prot. n. 1708 del 16/03/07, citate in
premessa che qui si abbiano integralmente riportate e trascritte, per i
seguenti codici CER:
CODICE |
DESCRIZIONE |
OPERAZIONI |
01 04 08 |
Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01
04 07 |
R5 |
01 04 13 |
Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di
cui alla voce 01 04 07 |
R5 |
10 12 03 |
Polveri e particolato |
R5 |
10 12 06 |
Stampi di scarto |
R5 |
10 12 08 |
Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
(sottoposti a trattamento termico) |
R5 |
10 13 11 |
Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento,
diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 |
R5 – R13 |
17 01 01 |
Cemento |
R5 – R13 |
17 01 02 |
Mattoni |
R5 – R13 |
17 01 03 |
Mattonelle e ceramiche |
R5 – R13 |
17 01 07 |
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06 |
R5 – R13 |
17 03 02 |
Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 |
R5 |
17 05 04 |
Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 |
R5 |
17 05 08 |
Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla
voce 17 05 07 |
R5 |
17 08 02 |
Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui
alla voce 17 08 01 |
R5 – R13 |
17 09 04 |
Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 |
R5 – R13 |
2) di stabilire che l’autorizzazione di cui al
punto 1) è concessa per un periodo di anni dieci dalla data di notifica del presente provvedimento
ed è rinnovabile con le modalità previste all’art. 24, co. 5 della L.R.
28.04.2000 n. 83 e s.m.i.;
3) di stabilire che le attività autorizzate al
precedente punto 1) siano effettuate nel pieno rispetto di quanto disposto al
comma 15, dell’art. 208, del citato D.Lgs. n. 152/06; in particolare sia data
comunicazione preventiva agli Enti interessati, nei termini stabiliti dalla
legge, allegando apposita relazione sulle campagne di attività; altresì sia
data comunicazione all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’ARTA -
Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti e
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dell’utilizzo dell’impianto denominato
UTS 60 G nella sede della Ditta di Lanciano in Via Per Treglio, n. 41, in ogni occasione di uso
come impianto fisso;
4) di stabilire che l’effettuazione delle
relative campagne di attività è subordinata alla preventiva acquisizione del
favorevole giudizio di compatibilità
ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina
nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto
ambientale;
5) di precisare che la presente autorizzazione è
subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo
per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e
dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
- qualora venissero accertati inconvenienti
dovuti ad odori sgradevoli o alla dispersione di polveri, la Ditta è tenuta ad adottare tutti i sistemi
necessari ad eliminare tali inconvenienti. I sistemi da adottarsi devono essere
concordati con i competenti organi di controllo;
- devono essere sempre disponibili nell’area
di cantiere sistemi di rapido intervento nell’eventualità si sviluppino
incendi;
- devono essere salvaguardate la fauna, la
flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- le attrezzature ed i contenitori usati
devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la
corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti
e la fuoriuscita di esalazioni moleste, dovranno altresì essere tenuti in buona
efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e
decontaminazioni; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la
normativa vigente;
- deve essere evitato lo stoccaggio
contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro
chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
- deve essere rispettata la normativa in
materia di limiti di emissione di rumori, garantendo adeguati sistemi di
riduzione degli stessi;
- tutte le attrezzature costituenti gli
impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine
di garantirne e mantenerne l’efficienza nonché verificare la necessità di
riparazioni e sostituzioni;
- in caso di blocco parziale o totale
all’attività dell’impianto, conseguenti al verificarsi di eventi incidentali,
deve essere data informazione alla Provincia, al Comune ed all’ARTA competenti
per territorio;
- i risultati delle verifiche e dei controlli
effettuati nell’ambito dell’esercizio dell’impianto devono essere raccolti in
modo sistematico ed essere disponibili alle Autorità di controllo;
6) di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle
vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
7) di prescrivere che all’ingresso possono
essere ammessi solo i rifiuti autorizzati e che quelli in uscita dall’impianto
mobile devono essere assolutamente coerenti con la tipologia di discarica da
individuarsi per il successivo smaltimento;
8) di fare salve eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza
di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti
nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
9) di richiamare la Ditta autorizzata:
- agli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto
dei rifiuti), art. 190 (Registri di carico e scarico) del D.Lgs. n. 152/06. E’
fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto
dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;
- all’acquisizione di eventuali altri pareri
e autorizzazioni che si rendessero necessari per l’esercizio dell’attività di
recupero dei rifiuti, nonché di comunicare l’inizio della singola campagna di
recupero di rifiuti alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si intende
iniziare la campagna di attività suddetta;
- agli obblighi, condizioni e prescrizioni
derivanti dall’applicazione del D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i;
- agli obblighi fissati agli articoli 28 e 29
della L.R. n. 83/00 e s.m.i.;
- all’affidamento dell’esercizio
dell’impianto a personale tecnico qualificato ed aggiornato progressivamente
mediante la programmazione e lo svolgimento di programmi di formazione;
- a custodire la presente autorizzazione,
presso la sede legale ed operativa della Ditta ed una copia deve essere
disponibile, durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività,
presso l’impianto;
- al rispetto delle prescrizioni previste
dalla normativa in materia di rifiuti, per quanto applicabili e che si
intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;
10) di obbligare la Ditta “MOVIMENTO TERRA di
Marfisi e Giancristofaro” S.n.c. ai sensi delle D.G.R. n. 1198/03 e n. 132/06,
alla trasmissione, al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’
impianto, di apposita garanzia finanziaria in duplice copia, conforme all’originale,
a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di
eventuali danni ambientali come stabilito nella D.G.R. n. 132 del 22/02/06;
detta garanzia finanziaria sarà controfirmata e restituita a codesta Società,
previa verifica da parte di questo Servizio;
11) di obbligare, altresì, la Ditta all’iscrizione
all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai
sensi dell’art. 8, comma 1, lett. g) del D.M. n 406/98;
12) di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni
contenute nel presente provvedimento comporta, in relazione alla gravità
dell’infrazione riscontrata, l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art.
208, comma 13 del D.Lgs. 152/06, nonché l’applicazione delle sanzioni stabilite
nel citato decreto;
13) di trasmettere copia del presente
provvedimento, all’Amministrazione Comunale di Lanciano (CH),
all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’ARTA - Agenzia Regionale Tutela
Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA - Agenzia Regionale Tutela
Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti, alla ASL di Lanciano – Vasto, al
Servizio B.U.R.A. della Giunta Regionale – L’Aquila;
14) di trasmettere altresì copia dello stesso alle
altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
15) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art.
208, comma 18 del D.Lgs. 152/06 copia del presente provvedimento all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali c/o la C.C.I.A.A. di L’Aquila;
16) di redigere il presente provvedimento in numero
due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta
“MOVIMENTO TERRA di Marfisi e Giancristofaro” S.n.c. – Via Per Treglio n. 41 – 66034 Lanciano (CH);
17) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento,
sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini