IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1529 del 27.12.2006 avente ad oggetto approvazione “Anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento” - D.Lgs 3.04.2006, n.152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett.a;
Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. DN3/18 del 12.02.02007 avente ad oggetto “Aggiornamento al disciplinare tecnico” - “Anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento” - D.Lgs 3.04.2006, n.152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett.a);
Richiamata la propria successiva determinazione dirigenziale n. DN3/28 del 6.03.2007 avente ad oggetto “D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 recante «D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1 lett a) “Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento» e determinazione dirigenziale n. DN3/18 del 12.02.07 - Approvazione delle linee guida per la verifica dello stato di qualità ambientale delle aree di discarica ed ulteriori modifiche al disciplinare tecnico“ con la quale è stato stabilito, al punto 2 del dispositivo, “omissis … i comuni abruzzesi possono affidare, congiuntamente tra di loro (per aree omogenee, per strutture sovracomunali già operanti ecc.) e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito nei punti 4 e 5 dell’allegato tecnico 1 al disciplinare approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1529 del 27.12.2006, ad un unico professionista l’incarico di redigere il predetto “Rapporto d’indagine preliminare” (uno per ciascuna discarica dismessa), ad una sola ditta di prospezioni geognostiche l’esecuzione delle attività di campo e ad un solo laboratorio l’esecuzione delle attività analitiche”;
Dato atto che a seguito di numerose richieste formulate dai Comuni interessati, è emersa la necessità di regolamentare in maniera univoca l’affidamento, da parte dei Comuni stessi sia a strutture sovracomunali già operanti che a strutture costituite all’uopo, delle attività connesse alla esecuzione delle indagini preliminari, ivi comprese le modalità di presentazione dei rapporti d’indagine preliminare e la rendicontazione delle spese sostenute;
Dato atto, altresì, che il Servizio Gestione Rifiuti, d’intesa con il Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, ha definito dette modalità;
Ritenuto, pertanto, di dover modificare ed integrare quanto già approvato con la citata determinazione dirigenziale n. DN3/28 del 6.03.2007 stabilendo che:
1. nelle premesse della richiamata determinazione (7° capoverso) dopo le parole “fermo restando che”, in sostituzione di quella ivi riportata, va inserita la seguente frase: la rendicontazione potrà essere presentata da ciascun comune, ai fini della successiva liquidazione del contributo spettante da parte della Regione (60% della spesa sostenuta fermo restando il limite massimo del finanziamento concesso), entro il limite di spesa di cui all’importo massimo riportato nella penultima colonna della tabella M del “Programma regionale di intervento sui siti a rischio potenziale” (approvato con DGR n. 1529/2006) maggiorato del 10%, ovvero detta rendicontazione potrà essere presentata dall’organismo sovracomunale che effettua gli interventi per conto di più amministrazioni comunali;
2. dopo il punto 2 del dispositivo della citata determinazione deve essere inserito il seguente punto 2 bis:
- i Comuni che intendono avvalersi di quanto stabilito nel precedente punto 2 relativamente a strutture sovracomunali già operanti devono darne comunicazione, contestualmente alla richiesta formulata all’organismo sovracomunale prescelto, anche al Servizio Gestione Rifiuti ed al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia;
- l’organismo sovracomunale prescelto, nel comunicare ai predetti Servizi regionali l’accettazione della delega conferita dai Comuni, deve comunicare contestualmente il nominativo del RUP;
- l’organismo sovracomunale deve trasmettere i Rapporti d’indagine preliminare (uno per ciascun sito di discarica) entro lo stesso termine stabilito con determinazione dirigenziale DN3/18 del 12.02.2007 (ovvero, nel caso delle discariche censite dal CFS, entro 105 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricevimento della comunicazione di finanziamento inviata a ciascun Comune dal Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile oppure entro 210 giorni negli altri casi) contestualmente a ciascun Comune, alla Provincia territorialmente competente e ai Servizi regionali Gestione Rifiuti e Politiche per lo Sviluppo Sostenibile;
- ove il Rapporto d’indagine preliminare evidenzi il superamento delle CSC, il Comune nel cui territorio ricade la discarica dismessa, deve comunicare alla Provincia ed ai predetti Servizi regionali l’avvio delle procedure di cui all’art. 242 del D.Lgs. 152/06 (nei modi stabiliti dallo stesso art. 242 e dall’art. 304) entro le 24 ore successive al ricevimento del Rapporto d’indagine preliminare inviato dall’organismo sovracomunale, l’avvio delle procedure previste e disciplinate dal richiamato art. 242 del D.Lgs. 152/06, nominando, contestualmente, il RUP cui è demandata l’attuazione delle successive fasi procedimentali;
- l’organismo sovracomunale, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, deve inviare al Servizio per le Politiche di Sviluppo Sostenibile, entro il termine di 165 giorni dal ricevimento della comunicazione di finanziamento (nel caso delle discariche segnalate dal CFS e 270 negli altri casi), almeno la seguente documentazione:
a) relazione economica di spesa sostenuta contenente anche il riparto delle spese sostenute in relazione a ciascun sito;
b) documentazione contabile attestante l’avvenuto pagamento.
3. dopo il punto 2 bis deve essere inserito il seguente punto 2 ter:
- i comuni che intendono avvalersi di quanto stabilito nel precedente punto 2 relativamente a strutture costituite all’uopo (aree omogenee) devono darne comunicazione al Servizio Gestione Rifiuti ed al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia, indicando, contestualmente, il Comune capofila;
- il Comune capofila assume tutti gli oneri e gli obblighi di cui al punto 2 bis;
4. dopo il punto 2 ter deve essere inserito il punto 2 quater:
- la liquidazione a favore dell’organismo sovracomunale e/o del singolo Comune (nel caso in cui quest’ultimo non si sia avvalso della facoltà prevista nel precedente punto 2) del contributo spettante entro i 195 giorni successivi al ricevimento de della comunicazione di finanziamento (nel caso delle discariche segnalate dal CFS e 300 negli altri casi);
- nel caso in cui siano già disponibili riscontri analitici che attestino il superamento delle CSC, il Comune è tenuto ad avviare le fasi procedimentali successive alla esecuzione delle indagini preliminari, così come previsto nel punto 5 del dispositivo di cui alla determinazione dirigenziale n. DN3/18 del 12.02.2007;
- anche nel caso in cui a seguito dell’esecuzione delle indagini preliminari, un sito risulti potenzialmente contaminato (concentrazioni dei contaminanti superiori alle CSC) le fasi procedimentali seguenti restano di esclusiva competenza del Comune in quanto soggetto obbligato.
5. nelle linee guida per la verifica dello stato di qualità ambientale delle aree di discarica, approvato con la determinazione dirigenziale n. DN3/28 del 6.03.2007, il penultimo rigo che riporta la seguente dicitura “certificati di analisi firmate da chimico, biologo, perito” è sostituito da “certificati di analisi firmati dal responsabile del laboratorio (chimico, biologo, perito ecc.) che le ha eseguite”
6. il presente provvedimento deve essere trasmesso al Servizio per le Politiche di Sviluppo Sostenibile per gli adempimenti di conseguenza, alle Province, all’ARTA ed al Servizio BURA;
Visto il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
Vista la L.R. 14.09.1999, n. 77;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
1. di inserire nelle premesse della richiamata determinazione (7° capoverso) la seguente frase: la rendicontazione potrà essere presentata da ciascun comune, ai fini della successiva liquidazione del contributo spettante da parte della Regione (60% della spesa sostenuta), entro il limite di spesa di cui all’importo massimo riportato nell’ultima colonna della tabella M del “Programma regionale di intervento sui siti a rischio potenziale” (approvato con DGR n. 1529/2006) maggiorato del 10%, ovvero detta rindicontazione potrà essere presentata dall’organismo sovracomunale che effettua gli interventi per conto di più amministrazioni comunali”, dopo le parole: “fermo restando che”, in sostituzione della frase ivi riportata;
2. dopo il punto 2 del dispositivo della citata determinazione è inserito il seguente punto 2 bis:
- i Comuni che intendono avvalersi di quanto stabilito nel precedente punto 2 relativamente a strutture sovracomunali già operanti devono darne comunicazione, contestualmente alla richiesta formulata all’organismo sovracomunale prescelto, anche al Servizio Gestione Rifiuti ed al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia;
- l’organismo sovracomunale prescelto, nel comunicare ai predetti Servizi regionali l’accettazione della delega conferita dai Comuni, deve comunicare contestualmente il nominativo del RUP;
- l’organismo sovracomunale deve trasmettere i Rapporti d’indagine preliminare (uno per ciascun sito di discarica) entro lo stesso termine stabilito con determinazione dirigenziale DN3/18 del 12.02.2007 (ovvero, nel caso delle discariche censite dal CFS, entro 105 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricevimento della comunicazione di finanziamento inviata a ciascun Comune dal Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile oppure entro 210 giorni negli altri casi) contestualmente a ciascun Comune, alla Provincia territorialmente competente e ai Servizi regionali Gestione Rifiuti e Politiche per lo Sviluppo Sostenibile;
- ove il Rapporto d’indagine preliminare evidenzi il superamento delle CSC, il Comune nel cui territorio ricade la discarica dismessa, deve comunicare alla Provincia ed ai predetti Servizi regionali l’avvio delle procedure di cui all’art. 242 del D.Lgs. 152/06 (nei modi stabiliti dallo stesso art. 242 e dall’art. 304) entro le 24 ore successive al ricevimento del Rapporto d’indagine preliminare inviato dall’organismo sovracomunale, l’avvio delle procedure previste e disciplinate dal richiamato art. 242 del D.Lgs. 152/06, nominando, contestualmente, il RUP cui è demandata l’attuazione delle successive fasi procedimentali;
- l’organismo sovracomunale, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, deve inviare al Servizio per le Politiche di Sviluppo Sostenibile, entro il termine di 165 giorni dal ricevimento della comunicazione di finanziamento (nel caso delle discariche segnalate dal CFS e 270 negli altri casi), almeno la seguente documentazione:
c) relazione economica di spesa sostenuta contenente anche il riparto delle spese sostenute in relazione a ciascun sito;
d) documentazione contabile attestante l’avvenuto pagamento.
3. dopo il punto 2 bis è inserito il seguente punto 2 ter:
- i comuni che intendono avvalersi di quanto stabilito nel precedente punto 2 relativamente a strutture costituite all’uopo (aree omogenee) devono darne comunicazione al Servizio Gestione Rifiuti ed al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia, indicando, contestualmente, il Comune capofila;
- il Comune capofila assume tutti gli oneri e gli obblighi di cui al punto 2 bis;
4. dopo il punto 2 ter è inserito il punto 2 quater:
- la liquidazione a favore dell’organismo sovracomunale e/o del singolo Comune (nel caso in cui quest’ultimo non si sia avvalso della facoltà prevista nel precedente punto 2) del contributo spettante entro i 195 giorni successivi al ricevimento de della comunicazione di finanziamento (nel caso delle discariche segnalate dal CFS e 300 negli altri casi);
- nel caso in cui siano già disponibili riscontri analitici che attestino il superamento delle CSC, il Comune è tenuto ad avviare le fasi procedimentali successive alla esecuzione delle indagini preliminari, così come previsto nel punto 5 del dispositivo di cui alla determinazione dirigenziale n. DN3/18 del 12.02.2007;
- anche nel caso in cui a seguito dell’esecuzione delle indagini preliminari, un sito risulti potenzialmente contaminato (concentrazioni dei contaminanti superiori alle CSC) le fasi procedimentali seguenti restano di esclusiva competenza del Comune in quanto soggetto obbligato.
5. di sostituire, nelle linee guida per la verifica dello stato di qualità ambientale delle aree di discarica (approvato con la determinazione dirigenziale n. DN3/28 del 6.03.2007) il penultimo rigo che riporta la seguente dicitura “certificati di analisi firmate da chimico, biologo, perito” con il seguente“certificati di analisi firmati dal responsabile del laboratorio (chimico, biologo, perito ecc.) che le ha eseguite”
6. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio per le Politiche di Sviluppo Sostenibile per gli adempimenti di conseguenza, alle Province abruzzesi ed all’ARTA (Direzione, Dipartimenti provinciali e Dipartimento sub-provinciale);
7. di pubblicare integralmente sul BURA il presente provvedimento.
Il Dirigente del servizio
Dott. Franco Gerardini