IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   Di stabilire che, per le motivazioni indicate in premessa e visti gli elaborati sopraindicati, le particelle catastali n. 137 e 138 del foglio 46 del Comune di Sulmona sono escluse dall’autorizzazione n.DF3/86 del 12.10.2003 e successiva proroga concessa con provvedimento dirigenziale n. DF3/104/05, e che pertanto il Consorzio realizzi l’impianto relativo a un centro di pretrattamento e valorizzazione delle sostanze recuperabili con il sistema di conferimento differenziato, da ubicare in loc. Noce Mattei del Comune di Sulmona (piattaforma ecologica di tipo “A”), limitatamente alle particelle catastali riportate nel foglio 46 del Comune di Sulmona nn. 113, 346, 239, 136, e 149 con conseguente riduzione della superficie interessata da mq. 9.700 a mq. 8.630;

2)   Di prescrivere, ad integrazione di quanto riportato al punto 3) dell’autorizzazione di cui sopra, che presso la piattaforma di che trattasi, possono essere esercitate le operazioni indicate nelle fasi D15 e R13 degli allegati B e C della parte IV del D.Lgs n. 152/06, per una potenzialità complessiva annua, di progetto e per un turno di lavoro e per 250 giornate lavorative/anno, pari a 15-20.000 t/a;

3)   Di stabilire che la validità della presente autorizzazione è direttamente collegata alla validità temporale della Determinazione n. DF3/104/05 (proroga), di cui si richiamano, nel presente provvedimento, tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni;

4)   Di prescrivere che nell’impianto  oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

5)   Di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

6)   Di richimare il Consorzio autorizzato:

-    agli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti), art. 190 (Registri di carico scarico) del D.Lgs. 152/06; è fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;

-    agli obblighi fissati agli articoli 28 e 29 della L.R. n. 83/00 e s.m.i.;

-    al rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti, per quanto applicabili e che si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;

7)   Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sulmona (AQ), all’Amministrazione Prov.le di L’Aquila, all’A.R.T.A. Dipartimento Prov.le di L’Aquila, all’A.R.T.A. - Direzione Centrale di Pescara ed all’Albo nazionale gestori ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

8)   Di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato,  ai sensi di Legge, al CO.GE.SA - Via Vicenne - Località Noce Mattei – 67039 Sulmona (AQ);

9)   Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini