IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) Di stabilire che, per le motivazioni indicate
in premessa e visti gli elaborati sopraindicati, le particelle catastali n. 137
e 138 del foglio 46 del Comune di Sulmona sono escluse dall’autorizzazione
n.DF3/86 del 12.10.2003 e successiva proroga concessa con provvedimento
dirigenziale n. DF3/104/05, e che pertanto il Consorzio realizzi l’impianto
relativo a un centro di pretrattamento e valorizzazione delle sostanze
recuperabili con il sistema di conferimento differenziato, da ubicare in loc.
Noce Mattei del Comune di Sulmona (piattaforma ecologica di tipo “A”),
limitatamente alle particelle catastali riportate nel foglio 46 del Comune di
Sulmona nn. 113, 346, 239, 136, e 149 con conseguente riduzione della superficie
interessata da mq. 9.700 a mq. 8.630;
2) Di prescrivere, ad integrazione di quanto
riportato al punto 3) dell’autorizzazione di cui sopra, che presso la
piattaforma di che trattasi, possono essere esercitate le operazioni indicate
nelle fasi D15 e R13 degli allegati B e C della parte IV del D.Lgs n. 152/06,
per una potenzialità complessiva annua, di progetto e per un turno di lavoro e
per 250 giornate lavorative/anno, pari a 15-20.000 t/a;
3) Di stabilire che la validità della presente
autorizzazione è direttamente collegata alla validità temporale della
Determinazione n. DF3/104/05 (proroga), di cui si richiamano, nel presente
provvedimento, tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni;
4) Di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non
possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei
rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica
agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente
autorizzata dalla Regione Abruzzo;
5) Di fare salve eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza
di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti
nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
6) Di richimare il Consorzio autorizzato:
- agli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti), art. 190 (Registri di carico scarico) del D.Lgs.
152/06; è fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al
trasporto dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;
- agli obblighi fissati agli articoli 28 e 29
della L.R. n. 83/00 e s.m.i.;
- al rispetto delle prescrizioni previste
dalla normativa vigente in materia di rifiuti, per quanto applicabili e che si
intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;
7) Di trasmettere copia del presente
provvedimento al Comune di Sulmona (AQ), all’Amministrazione Prov.le di
L’Aquila, all’A.R.T.A. Dipartimento Prov.le di L’Aquila, all’A.R.T.A. -
Direzione Centrale di Pescara ed all’Albo nazionale gestori ambientali presso
la C.C.I.A.A. di L’Aquila;
8) Di redigere il presente provvedimento in
numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, al CO.GE.SA - Via Vicenne - Località Noce
Mattei – 67039 Sulmona (AQ);
9) Di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente
del Servizio
Dott. Franco Gerardini