IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

1)   di revocare, la Determinazione Dirigenziale n. DF3/23 del 28.02.2005 avente ad oggetto “D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 artt. 27 e 28 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 .- Ditta CIAF Ambiente S.r.l, C.da Piazzano 89 - 66041 Atessa (CH) - Piattaforma polifunzionale per il raggruppamento, deposito e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi.- Revoca provvedimenti n. 15/2000 e n. DF3/28/2004 e proroga provvedimento n. DF3/38/2003. Riformulazione dell’autorizzazione ex art. 28 del D. Lgs. n. 22/97 e proroga dei lavori per il completamento della piattaforma”, relativamente alla fase di esercizio dell’impianto indicato in oggetto;

2)   di prorogare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, la Determinazione Dirigenziale n. DF3/38/2003, per il completamento dei lavori di realizzazione della piattaforma in argomento (Planimetria generale dell’impianto contenuta nel cronoprogramma di cui all’ Allegato 1) e relativi a:

 

Descrizione

Stato attuale

Operazioni di cui all’all. B della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006

Capacità di trattamento

Evaporatore sotto vuoto orizzontale

Da realizzare

D9/D15

10.000 t/a

Impianto biologico

Da realizzare

D8/D15

50.000 t/a

Totale complessivo capacità di trattamento da realizzare

 

 

60.000 t/a

 

3)   di stabilire che la proroga dell’autorizzazione di cui al punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di adozione del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 - 65100 Pescara;

4)   di approvare il Quadro Riassuntivo delle Emissioni riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

5)   di autorizzare la Ditta CIAF Ambiente S.r.l., ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., al raggruppamento, deposito e trattamento dei rifiuti identificati con i codici CER indicati nell’Allegato 1 (cronoprogramma), parte integrante e sostanziale del presente atto, con le limitazioni e le prescrizioni di cui alle lettere seguenti:

 

Descrizione

Stato attuale

Operazioni di cui all’all. B della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006

Capacità di trattamento

Impianto di evaporazione a triplo effetto

Realizzato e collaudato

D9/D15

25.000 t/a

Impianto di distillazione e stripping

Realizzato e collaudato

D9/D15

24.000 t/a

Evaporatore sotto vuoto verticale

Realizzato da collaudare

D9/D15

10.000 t/a

Impianto chimico fisico

In fase di messa in regime (avvenuta comunicazione di avvio dell’impianto)

D9/D15

50.000 t/a

Filtrazione e centrifugazione oli (recupero oli da residui oleosi)

Realizzato da collaudare

D9/D15

2.000 t/a

Totale complessivo capacità di  trattamento attuale

 

 

111.000 t/a

a.   l’Azienda dovrà inviare tutte le comunicazioni di ultimazione lavori, avvio delle varie sezioni impiantistiche e relativi collaudi;

Prescrizioni relative ai rifiuti:

b.   l’utilizzo dei codici CER di cui all’Allegato 1, è autorizzato solo per le sezioni di impianto realizzate e in esercizio nelle forme di legge;

c.   l’azienda dovrà inviare a consuntivo ogni anno un documento riportante l’indicazione dei quantitativi trattati per ogni singola sezione dell’impianto;

d.   nel nuovo elenco di cui all’Allegato 1, i codici CER 160606 e 190106, per mero errore materiale, sono stati riportati senza asterisco pur essendo pericolosi e quindi devono essere considerati tali;

e.   lo smaltimento dei rifiuti in impianti autorizzati ed inventariati all’atto della sospensione dell’attività e/o prodotti nel corso di attività manutentive svolte durante la fermata, attualmente stoccati in parte in serbatoi fissi e in parte in contenitori mobili (cisternette/fusti/big-bags), dovrà avvenire previo accordo con l’ARTA - Dipartimento provinciale di Chieti in merito alle modalità e alle tempistiche di smaltimento degli stessi; a completamento delle operazioni inerenti lo smaltimento dello stoccaggio in contenitori mobili, l’azienda dovrà fornire una dettagliata relazione, da inviare agli organi competenti;

f.                  relativamente allo stoccaggio dei rifiuti in contenitori mobili, si fa riferimento a quanto previsto nell’Allegato 1, parte 5.1Nota illustrativa delle caratteristiche delle aree e delle infrastrutture di stoccaggio di rifiuti in contenitori mobili”; i rifiuti prodotti dalle attività di trattamento, devono essere gestiti nell’area di stoccaggio, opportunamente segnalata, della sezione ad essi dedicata;

g.   le aree di stoccaggio, individuate per i rifiuti liquidi in ingresso in contenitori mobili, devono essere preventivamente indicate e segnalate ed il quantitativo dei rifiuti contenuti non potrà superare il valore del 5% della capacità complessiva di stoccaggio dei serbatoi presenti;

Prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera:

h.   l’azienda dovrà fornire on line i dati relativi alle emissioni in atmosfera, rilevati tramite un analizzatore in continuo;

i.    all’avvio della rigenerazione del filtro a carboni attivi del punto di emissione E3, dovrà essere impedito, tramite un automatismo, l’avviamento della soffiante prima che sia chiuso lo sfiato all’atmosfera;

j.    il punto E7 dovrà essere dotato di un’opportuna presa campione;

k.   per il punto E8, si deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i e si dà la possibilità alla Ditta di non convogliare in un unico punto, per motivi di sicurezza, le emissione relative ai vari silos di stoccaggio dei prodotti chimici, asserviti all’impianto chimico-fisico. Per tali contenitori deve essere prevista una guardia idraulica in cui far convogliare gli sfiati dei silos; pertanto per tali punti di emissione si intendono rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente, mutuando il criterio ARTA del 20.12.2002 allegato al  Verbale della Conferenza di Servizi del 14.11.2006;

Prescrizioni relative alle acque:

l.    si prescrive il rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in merito agli scarichi idrici;

m.  l’azienda deve provvedere ad effettuare la raccolta delle acque bianche e nere come da progetto presentato nelle integrazioni datate ottobre 2006 e adeguando le caditoie; successivamente a tale intervento, l’ARTA dovrà produrre una relazione in riferimento alla campagna di indagini attualmente in esecuzione sui nuovi piezometri che l’Azienda sta realizzando, al fine di valutare ulteriori prescrizioni o altri interventi da effettuare sul sito;

n.   in rapporto al superamento delle concentrazioni soglia, riscontrate nelle acque sotterranee all’interno del sito, al completamento della campagna di indagini che l’Azienda sta eseguendo in contraddittorio con l’ARTA Dipartimento provinciale di Chieti, come evidenziato in sede di conferenza di servizio del 14.11.2006, dovrà essere prodotto dalla CIAF AMBIENTE S.r.l., opportuna relazione tecnica riguardante gli eventuali ulteriori approfondimenti da attuare, analisi di rischio o bonifiche da mettere in atto e per i quali questo Servizio, al momento della definizione del quadro complessivo dello stato dei luoghi, si riserva di adottare i provvedimenti conseguenti;

6)   di prescrivere, altresì, le seguenti modalità gestionali:

RIFIUTI:

A)  dovranno essere conservati, a disposizione delle Autorità competenti, i controlli previsti per verificare la compatibilità del rifiuto allo specifico impianto di trattamento e le analisi successive al trattamento per verificarne l’efficacia ed in particolare:

a)   per ciascun carico, qualsiasi ne sia la provenienza e l’analisi riscontrata, deve essere verificata in laboratorio la compatibilità chimica con il prodotto contenuto nel serbatoio ove è previsto lo scarico;

b)  tutti i conferimenti in arrivo devono essere analizzati prima di definire il serbatoio di stoccaggio;

c)   qualora i rifiuti abbiano pH acido, occorre operarne la correzione mediante soda caustica sulla scorta di valutazioni eseguite dal Laboratorio Chimico e provvedere ad effettuare il ricircolo nel serbatoio interessato;

d)  devono essere analizzati giornalmente le acque di condensa prodotte e il residuo concentrato ottenuto dalla lavorazione, onde verificare il corretto andamento del processo di trattamento;

B)  il registro di carico e scarico, relativamente ai rifiuti liquidi o comunque pompabili, dovrà essere accompagnato da un elenco che riporti per ogni codice in entrata il relativo serbatoio di stoccaggio

C)  devono essere rispettate procedure per la omologazione dei rifiuti e per il ricevimento dei rifiuti, che prevedano almeno:

Omologazione:

a.   acquisizione di scheda di caratterizzazione con le informazioni sul produttore, il procedimento dal quale deriva il rifiuto, la sua denominazione, il codice CER, le caratteristiche di pericolosità, i quantitativi da trattare;

b.   acquisizione di certificazione analitica, e classificazione;

c.   acquisizione di campione rappresentativo;

d.   verifica preliminare della ammissibilità al trattamento in base al codice CER ed alle caratteristiche dichiarate dal produttore;

e.   definizione delle verifiche ulteriori da effettuarsi presso il laboratorio aziendale, nonché di eventuali test di comportamento;

f.    esecuzione delle analisi secondo metodiche idonee, e registrazione dei risultati;

g.   valutazione delle risultanze, degli eventuali condizionamenti/pretrattamenti necessari e della più probabile modalità di trattamento.

Accettazione:

a.   ricezione dei mezzi di trasporto e fornitura delle istruzioni ai conducenti;

b.   verifica della documentazione di accompagnamento del carico (formulario d’identificazione, documenti di trasporto);

c.                  determinazione del peso;

d.   prelievo di campione rappresentativo ed effettuazione di accertamenti anche analitici, nonché prove di compatibilità/miscelabilità con quelli già contenuti nel serbatoio di destinazione;

e.                  autorizzazione allo scarico, ed indicazione del serbatoio di destinazione;

f.    misure di sicurezza da adottare nella fase di scarico, e personale di presidio;

g.   verifiche a fine scarico e compilazione della documentazione da restituire al vettore;

-    le metodiche analitiche adottate per il controllo dei rifiuti in fase di omologa, anche ai fini della  verifica della classificazione dei rifiuti come non ex tossici e nocivi, devono essere quelle IRSA e/o EPA o analoghe e devono riguardare, selezionando i parametri in accordo con quanto indicato dal produttore, solventi organici alogenati, altri solventi compresi gli aromatici, fenoli, cianuri, cloruri, azoto ammoniacale, COD, pH, residuo fisso e ceneri; in casi specifici in base alla provenienza e al ciclo produttivo da cui ha origine il rifiuto dovranno essere indicati ed analizzati parametri addizionali quali metalli pesanti diossine PCB/PCT;

D)  deve essere eseguita giornalmente la verifica della concentrazione di sostanze organoclorurate nei gas esausti inviati in camera di combustione provenienti dalla torre di strippaggio, mediante analisi gascromatografica ECD, eseguita sia sulla corrente di alimentazione della colonna di stripping che sul prodotto di fondo; 

-    una specifica procedura deve essere posta in essere per la gestione dei rifiuti prodotti, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

EMISSIONI IN ATMOSFERA:

-    devono essere controllate, quadrimestralmente, ai sensi dell’art. 11 paragrafo 5 del D.Lgs. 133/05, le sostanze di cui all’Allegato 1, paragrafo A punti 3) e 4), nonché gli altri inquinanti di cui al comma 2 del suddetto art. 11 per il camino E1;

-    deve essere effettuato il controllo della emissione E 3 almeno una volta all'anno durante una interruzione del servizio di E 1;

-    tutte le attivazioni del punto di emissione E 3 dovranno essere comunicate agli organi di controllo entro le 24 h;

-    sono alimentabili al combustore i seguenti prodotti:

A)  METANO, da rete

-    fiamma pilota, permanente

-             transitori di avviamento/fermata con Tcomb < 850° C, unico ammesso

 

B)  OLI USATI, da terzi

-             transitori di avviamento/fermata e TCcomb < 850°C, esclusi

-             prodotto filtrato

-             contenuto di acqua < 15%

-             PCB/PCT < 50 mg/Kg

-    altri parametri in accordo con Tab A, Suball. 1, All. 3 D.M. 124/00

-             accertamento sul singolo carico prima della accettazione, e sul contento del serbatoio dopo l’ammissione di ciascun carico

C)  MISCELE OLEOSE, da terzi o derivanti da trattamento interno

-             transitori di avviamento/fermata e TCcomb < 850°C, esclusi

-             prodotto filtrato

-             contenuto di acqua < 15%

-             PCB/PCT < 50 mg/Kg

-    altri parametri in accordo con Tab B, Suball. 1, All. 3 D.M. 124/00

-             accertamento sul singolo carico/trasferimento interno  prima dello scarico nel serbatoio, e sul contento del serbatoio dopo l’ammissione di ciascun carico/trasferimento interno

D)  OLI LEGGERI/SOLVENTI, derivanti da condensazione di fasi evaporate nel trattamento interno

-             transitori di avviamento/fermata e TCcomb < 850°C, esclusi

-             contenuto di acqua < 20%

-             contenuto di sostanze organoalogenate (espresse come cloro) < 1% peso 

-    PCI 5.500 ÷ 10.000 Kcal/Kg

-    devono essere effettuati controlli a periodicità prestabilita riguardanti il buon funzionamento dei sistemi di abbattimento delle emissioni E 1 ed E 3 come di seguito elencati:

Per quanto riguarda l’emissione E-1:

-    verifica dello stato di pulizia degli ugelli dei bruciatori dei combustibili liquidi;

-    verifica incrociata tra il valore registrato/regolato e quello di altro indicatore locale, della temperatura in camera di combustione;

-    verifica della buona tenuta dei punti di possibile ingresso, nel circuito fumi, di aria “falsa” (valvole di ingresso per raffreddamento fumi, protezione maniche filtranti, scarico ceneri);

-    verifica del regolare deflusso/dosaggio del bicarbonato di sodio;

-    verifica del regolare deflusso/dosaggio del carbone attivo in polvere.

 

Queste verifiche devono essere effettuate almeno una volta a turno.

Con periodicità mensile, ovvero a seguito di variazioni immotivate della concentrazione delle polveri, deve essere controllata la prestazione di ciascuno dei 5 settori del filtro a maniche mediante prelievo di campione su tampone/filtro e verifica comparata dei 5 comparti. Eventuale riscontro mediante determinazione ponderale.

Con periodicità settimanale, devono essere verificati il tenore di bicarbonato – carbonato sodico – cloruri ed i loro rapporti, nelle ceneri leggere prodotte per valutare l’efficienza della reazione e dei dosaggi.

Va mantenuto in efficienza il sistema di pesatura in continuo delle ceneri estratte, in modo da controllare anche “da valle” eventuali scostamenti dal dosaggio imposto. 

Per quanto riguarda la emissione E - 3, avente funzionamento discontinuo e saltuario, si indicano:

-    verifica giornaliera (se in servizio), della concentrazione di sostanze organiche nelle soluzioni di assorbimento delle colonne C – 401 e C – 402;

-    dopo un periodo di servizio prolungato (30 giorni, ovvero 5/8 cilci) prelievo di un campione rappresentativo dello strato di carbone in D – 406 e verifica del volume della carica, della soddisfacente integrità dei granuli (almeno il 50% con dimensioni pressoché invariate) e della quantità di sostanze organiche adsorbite residue dopo rigenerazione (inf. 5% in peso rispetto al carbone);

-    ove tali verifiche dovessero dare esito insoddisfacente, occorrerò programmare il reintegro ovvero la sostituzione della carica;

-    devono essere tenuti a disposizione della Autorità di controllo i relativi fogli di registrazione;

-    deve essere mantenuto in efficienza il sistema di controllo continuo della concentrazione di sostanze infiammabili, ARA - 401, sulla corrente gassosa uscente dallo stripper;

-    in caso di fermata accidentale dell'impianto devono essere alimentate dal gruppo elettrogeno le utenze elettriche facenti parte del sistema di trattamento sfiati di E 3;

ACQUE REFLUE:

I reflui prodotti da operazioni di lavaggio di apprecchiature/tubazioni, lavaggio spanti, depurazioni di effluenti aeriformi, nonché le acque di prima pioggia aventi caratteristiche eccedenti i limiti di legge, devono essere raccolti e inviati a trattamento come rifiuto autoprodotto.

L’azienda deve predisporre entro 90 gg dal riavvio delle attività un completo ed aggiornato sistema di procedure operative che disciplinino le operazioni, con particolare riferimento alle modalità gestionali prescritte, tenendole a disposizione della Autorità di controllo unitamente ai relativi fogli di registrazione.

7)   di autorizzare la deroga per la miscelazione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 187, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che presentano caratteristiche chimico-fisiche omogenee e destinati al medesimo trattamento, seguendo le prescrizioni gestionali riportate nel presente atto, così come riportato nel parere l’ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti prot. n. 97 del 09.01.2007, Allegato 2, parte integrante e sostanziale al presente atto;

8)   di ritenere ammissibili all’impianto n. 6 (sei) nuove tipologie di rifiuti liquidi o fangoso pompabile derivanti da attività di bonifica di siti contaminati inserite nell’elenco dei codici CER di cui all’Allegato 1, considerata la non variazione sostanziale, come da parere ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti prot. n. 97 del 09.01.2007, apportata da tali tipologie di rifiuti ai processi di trattamento autorizzati, ed in considerazione di quanto previsto dall’Allegato 1 alla D.G.R. 1398 del 29.11.06

9)   di prescrivere il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i. e della Circolare del Ministero dell’Interno prot. n. DCPST/A4/RS/400 del 31.01.2007 avente per oggetto. “Applicabilità del D.Lgs.334/99 e s.m.i. agli inceneritori di rifiuti solidi”, con particolare riferimento all’art. 5 del citato Decreto, che saranno valutati in sede di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs. 59/05;

10) di prescrivere, secondo le indicazioni fornite dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Chieti, per quanto applicabili, che vengano messe in atto tutte le possibili misure di compensazione ambientale previste dalle norme in vigore, non ultima la piantagione di filari di piante d’alto fusto (si consigliano Leccio, Pioppo cipressino femmina, Platano, Tiglio, Frassino maggiore, Cipresso comune, etc.), con opportuno corteggio di arbusti (si consigliano Alloro, Acero minore, Albero di Giuda, Viburno Tino, Corbezzolo, etc.) lungo i confini di proprietà. Si ritiene opportuno che le stesse si concludano nell’arco di un anno dal rilascio della presente autorizzazione;

11) di stabilire che, in considerazione dell’assoggettamento dell’impianto in oggetto alla normativa di cui al D.Lgs. 59/05, l’autorizzazione all’esercizio di cui al punto 5) è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile con le modalità previste dalla L.R. 83/00 e s.m.i.;

12) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

13) di stabilire che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità , il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

14) di prescrivere il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti), comunicazioni, ..etc del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e per la comunicazione dei dati, con cadenza semestrale, al Servizio Ambiente della Provincia di Chieti ed all’A.R.T.A – Dipartimento Provinciale di Chieti, concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006;

15) di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni per quanto applicabili, già contenute nelle precedenti richiamate autorizzazioni, non riportate nel presente provvedimento, in quanto applicabili;

16) di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

17) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

18) di stabilire che il presente provvedimento è soggetto, ove risulti accertata la pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, alla eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti  dal D.Lgs.152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.;

19) di obbligare l’azienda a prestare adeguate garanzie finanziarie, ai sensi della citata D.G.R. 22.02.2006 n. 132, a favore della Regione Abruzzo (n° 2 polizze in originale o n° 2 in copia conforme all’originale), a copertura di eventuali danni ambientali; la garanzia controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

20) di obbligare l’Azienda a prestare adeguata assicurazione R.C. per i lavori di completamento della piattaforma a favore della Regione Abruzzo (n° 2 polizze in originale o n° 2 in copia conforme all’originale); la garanzia controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

21) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Atessa (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. - Sede Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. – Dipartimento Provinciale di Chieti ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

22) di redigere il presente provvedimento in numero due originali di cui uno notificato, ai sensi di legge, alla Ditta CIAF Ambiente S.r.l. – C.da Piazzano n° 89 – 66041 Atessa (CH);

23) di disporre la pubblicazione, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il DIRIGENTE del servizio

Dott. Franco Gerardini