IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1)   di approvare ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” e Legge Regionale 28.04.2000, n. 83 e successive modifiche e integrazioni, il progetto di chiusura della discarica 2^ categoria Tipo B e C, sita in località Bosco Mottice, nel Comune di San Salvo, autorizzata con DGR n.7681 del 19.12.1986 e successivi rinnovi, gestita dal CO.A.S.I.V. Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese, con sede legale in Via Ciccarone, 98/E - Vasto (CH), in conformità agli elaborati di seguito riportati:

-           Relazione di perizia “Discarica di 2^ categoria Tipo B e C di S.Salvo  (CH) – Opere di copertura finale – Progetto definitivo” a firma dell’ing. Stefano Veggi, datata 26 aprile 1999 e debitamente asseverata;

-           Relazione di perizia “Discarica di 2^ categoria Tipo B e C di S.Salvo  (CH) – Stima dei costi di esercizio e monitoraggio post chiusura” a firma dell’ing. Stefano Veggi, datata 26 aprile 1999 e debitamente asseverata;

-    Allegato A – Relazione interpretativa dei dati acquisiti relativi al periodo 4-94/11-95 a firma dell’ing. Stefano Veggi, datata 23 novembre 1995;

-    Allegato B – Stratigrafie a firma dell’ing. Stefano Veggi;

-           Progetto Definitivo - Planimetria Stato Attuale D01 a firma dell’ing. Stefano Veggi, datata 26 aprile 1999;

-           Progetto Definitivo - Planimetria di progetto D02 a firma dell’ing. Stefano Veggi, datata 26 aprile 1999;

-           Progetto Definitivo – Sezioni di progetto D03 a firma dell’ing. Stefano Veggi, datata 26 aprile 1999;

-           Progetto Definitivo – Opere di capping definitivo e di convogliamento delle acque meteoriche particolari D04 a firma dell’ing. Stefano Veggi datata 26 aprile 1999;

 

2)   di autorizzare il CO.A.S.I.V. di Vasto (CH) alla realizzazione di quanto indicato al precedente punto 1) ai sensi dell’art. 23 della L.R. 83/00 e s.m.i.;

3)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 2) è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere dell’ARTA Dipartimento SubProvinciale di San Salvo, nota prot.n. 3 del 22.01.2001 e del Comune di San Salvo, nota fax del 20.02.2001:

-    almeno una volta l’anno, deve essere effettuato un monitoraggio atmosferico che includa la ricerca dei parametri più significativi connessi con l’attività in parola in area esterna al perimetro dell’impianto sita a valle dei venti dominanti;

-    qualora venisse utilizzato del compost in miscela con terreno vegetale nella misura del 30%, così come previsto al punto 3 “Interventi di chiusura definitiva della discarica” della relazione di perizia dell’Ing. Stefano Veggi, allegata al verbale di asseveramento di giuramento del 26 aprile 1999, occorre procedere, almeno una volta l’anno, successivamente al manifestarsi di rilevanti eventi meteorici, all’analisi di campioni di acqua prelevati nel canale di bonifica, prossimo all’Impianto, accettore delle acque eventualmente defluenti dalla ricopertura della discarica. Inoltre, tenuto conto della peculiarità del sito prossimo altre discariche non impermeabilizzate, vanno anche analizzati, almeno una volta l’anno, campioni di acqua prelevati in stazioni, almeno due, ubicate a monte ed a valle dell’Impianto, giusta scelta operata sulla base delle linee di falda. Occorre, altresì, provvedere alla verifica analitica del terreno vegetale miscelato con il compost;

-    risultino poste a dimora anche essenze vegetali arbustive atte ad integrare il sito con l’ambiente naturale circostante. In tal senso, considerata la peculiarità della zona, si suggerisce di insediare vegetazione caratterizzante la macchia mediterranea e quella ripariale;

-    si ritiene necessario piantumare il manto di copertura con essenze vegetali arbustive autoctone, che non emettano radici profonde tali da attraversare lo strato bentonitico sottostante;

4)   di prescrivere al CO.A.S.I.V. di Vasto (CH) che il monitoraggio atmosferico nelle aree esterne all’impianto preveda almeno n. 2 punti di prelievo lungo la direttrice principale del vento, al momento del campionamento, a monte ed a valle della discarica;

5)   di prescrivere al CO.A.S.I.V. di Vasto (CH), ai sensi dell’art. 23 della L.R.83/00 e s.m.i. che:

-    entro il termine di 180 gg dalla data di notifica del presente provvedimento, abbiano inizio le attività di chiusura di cui al progetto presentato, previa comunicazione al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, alla Provincia di Chieti ed all’ARTA – Dipartimento SubProvinciale di San Salvo;

-    entro lo stesso termine, comunicare, da parte del titolare della discarica, il nominativo del responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo, nella fase della gestione successiva alla chiusura per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischio;

-    il gestore della discarica è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

-    il gestore della discarica notifichi alla Provincia di Chieti ed all’ARTA territorialmente competente anche eventuali significativi effetti negativi sull’ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alle decisioni dell’autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.

 

6)   di prescrivere alla Provincia di Chieti, ai sensi dell’art. 23, comma 3 della L.R.83/00 e s.m.i., la quale può avvalersi dell’ARTA territorialmente competente, la trasmissione annuale al Servizio Gestione Rifiuti della Regione, di una relazione sull’andamento della gestione successiva alla chiusura; 

7)   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

8)   di stabilire che la validità della presente autorizzazione è di anni 10, a partire dalla data di notifica della stessa al soggetto interessato,  e che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta, in relazione alla gravità dell’infrazione riscontrata, l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del D.Lgs. 152/06, nonché l’applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;

9)   di stabilire che, ai sensi dell’art. 20 della L.R.83/00 e s.m.i., il massimale delle garanzie finanziarie per l’attuazione dei lavori di cui al presente provvedimento, sia pari al 40% riferito ai parametri fissati con la DGR 22.02.2006 n. 132, nelle more della modifica della stessa. Le garanzie finanziarie devono essere presentate al momento dell’avvio effettivo dei lavori di cui al punto 5) e l’ammontare delle stesse potrà essere proporzionalmente ridotto sulla base di stati di avanzamento, comprovanti la riduzione della produzione di percolato, presentati da parte del titolare dell’autorizzazione o dal responsabile della gestione post-chiusura, previo parere del competente Dipartimento territoriale dell’ARTA;

10) di disporre che la frequenza ed i parametri analitici da rilevare, durante il periodo di monitoraggio della fase di post-chiusura previsto in progetto, possano essere variati dal Dipartimento ARTA territorialmente competente, previa comunicazione allo Scrivente Servizio, ove questa ne riscontri la necessità e/o l’opportunità, in funzione  di una maggiore sicurezza  di controllo ambientale del sito, fermo restando che la frequenza di controllo ed i parametri da controllare non eccedano quanto previsto, in materia, dal D.Lgs n. 36/2003;

11) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di San Salvo, all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. – Dipartimento SubProvinciale di San Salvo (CH);

12) di redigere il presente provvedimento in n. 2 (due) originali di cui notificato ai sensi di legge al CO.A.S.I.V. - Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese con sede legale in Via Ciccarone n. 98/E – 66054 Vasto (CH);

13) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini