La giunta regionale
Premesso che:
- il vigente Accordo Collettivo Nazionale (di seguito denominato A.C.N.) per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni è stato reso esecutivo, in conformità delle disposizioni recate dall’art. 2-nonies, della legge 26 maggio 2004, n. 138, mediante intesa nella Conferenza Permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, adottato il 23 marzo 2005 ed è entrato in vigore nella data medesima;
- l’art. 2 del suddetto A.C.N. definisce i livelli di negoziazione nazionale, regionale ed aziendale;
- l’art. 4 prevede la definizione di intese integrative a livello regionale;
- l’art. 14 individua i contenuti specifici demandati alla negoziazione regionale;
Richiamata la propria deliberazione n. 534 del
22.05.2006 ad oggetto l’istituzione del Comitato Permanente Regionale, composto
da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle OO.SS. di categoria,
deputato tra l’altro, ai sensi dell’art. 25 dell’A.C.N., alla definizione degli
Accordi Regionali;
Evidenziato che
dal nuovo assetto istituzionale delle autonomie conseguente alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha attribuito potestà legislativa
concorrente alle Regioni in materia di tutela della salute, deriva la modifica
del sistema della contrattazione collettiva che riserva:
- alla negoziazione nazionale la definizione degli aspetti generali del rapporto convenzionale, della struttura, del compenso nonché delle prestazioni assistenziali correlate ai Livelli Essenziali di Assistenza;
- alla contrattazione decentrata di secondo livello ampi margini d’intervento nell’individuazione degli obiettivi di salute delle modalità organizzative ed operative per attuarli, correlate alle diverse peculiarità locali;
Constatato che, in linea con gli indirizzi generali e gli obiettivi strategici espressi nel Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, l’A.C.N. dei medici specialisti ambulatoriali interni:
- promuove il potenziamento delle cure territoriali attraverso la realizzazione di una rete integrata di servizi in ambito distrettuale volta a garantire una più efficace risposta ai bisogni di salute dei cittadini attraverso l’aumento dell’accessibilità alle prestazioni assistenziali, facendo in modo che i cittadini trovino sul territorio la risposta alla gran parte dei loro problemi di salute;
- promuove un maggior coinvolgimento e responsabilizzazione dei medici nelle scelte di politica sanitaria, nella definizione degli obiettivi di salute e nell’individuazione dei meccanismi di verifica dell’appropriatezza;
- prevede un maggior riconoscimento delle quote retributive legate alla partecipazione a progetti e a programmi assistenziali ed al raggiungimento degli obiettivi programmati;
- che la negoziazione regionale si è posta i seguenti obiettivi strategici:
- il riconoscimento del ruolo della competente specialistica nello sviluppo del servizio sanitario abruzzese con il fine di concorrere a garantire i livelli essenziali di assistenza e con lo scopo di contribuire a realizzare gli obiettivi della programmazione regionale ed aziendale;
- un miglioramento dell’organizzazione del lavoro dei medici ed un aumento dell’accessibilità alle prestazioni erogate dalla specialistica ambulatoriale interna per ridurre le liste di attesa e per ridurre il ricorso improprio al pronto soccorso, potenziando l’offerta sanitaria di primo livello;
- un maggior coinvolgimento del medico specialista ambulatoriale nel raggiungimento degli obiettivi di salute, concordati nel Distretto;
Considerato che i contenuti dell’allegato Accordo Regionale sono senz’altro da condividere poiché volti al graduale superamento dell’attuale organizzazione dell’assistenza specialistica territoriale interna, recependo le previsioni degli atti programmatori regionali e nazionali, con l’obiettivo prioritario di assicurare una più efficace risposta alla crescente domanda di salute e continuità dell’assistenza e di garantire la migliore fruibilità possibile e qualità delle cure da parte dei cittadini, nell’ottica anche della riduzione dei ricoveri impropri e nel rispetto del principio di appropriatezza e d’equità dell’uso delle risorse;
Ritenuto opportuno pervenire ad un sollecito recepimento dell’accordo in parola onde consentire una concreta attuazione dei criteri operativi in essi delineati, al fine di un potenziamento dell’attività dell’assistenza specialistica ambulatoriale interna su tutto il territorio regionale;
Rilevata la piena potestà amministrativa e normativa della Regione in materia sanitaria, conseguente all’attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 di riforma del titolo V della Costituzione;
Vista la L.R. n. 77 del 17.09.99 e successive modificazioni ed integrazioni;
Dato atto, altresì, del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione Sanità di questa Regione e del Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale Medicina di Base e Specialistica in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa
- di approvare l’Accordo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, sottoscritto dal componente la Giunta alla Sanità e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria S.U.M.A.I. e Federazione Medici, il cui testo è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Segue allegato