IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della giunta
regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La presente legge detta i criteri e disciplina le modalità per l'istituzione di cimiteri per animali di affezione.
Art. 2
Destinatari
1. Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essa destinate sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come animali di affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole dimensioni, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.
Art. 3
Autorizzazione
1. L'istituzione dei cimiteri per animali è soggetta ad autorizzazione dell'autorità comunale secondo le procedure definite da apposito regolamento di attuazione da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
Inumazione
spoglie
1. Le spoglie di animali di cui all'art. 2, possono essere inumate unicamente in terra vergine senza opere murarie e con la possibilità di posa a terra di una targa lapidea di dimensioni massime di cm. 20 x 20, nelle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali in conformità al vigente regolamento di polizia veterinaria ovvero in siti individuati in zona agricola o comunque giudicati idonei dall'autorità competente.
Art. 5
Riserva
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle spoglie destinate all'incenerimento in impianti autorizzati.
Art. 6
Raccolta e
trasporto spoglie
1. La raccolta ed il trasporto delle spoglie animali non destinate ai siti cimiteriali sono disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (Attuazione della direttiva 90/667/CEE del consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'emissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE).
Art. 7
Norme di
attuazione
1. Le modalità tecniche, operative, di previsione del registro delle presenze e le sanzioni sono previste nell'apposito regolamento di cui all'art. 3.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 7 Maggio 2007
ottaviano del turco