IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della giunta
regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Temporanea
inefficacia dell’indennità mensile spettante ai Consiglieri e ai componenti
della Giunta regionale
1. L'incremento delle indennità mensili spettante ai Consiglieri e ai componenti della Giunta regionale per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2 e 3 della L.R. 30.5.1973, n. 22 recante “Determinazione delle indennità e relativi titoli a favore dei Consiglieri regionali” e dell’art. 1, comma 2, della Legge 31.10.1965, n. 1261 recante “Determinazione delle indennità spettante ai membri del Parlamento”, operante dal 1° gennaio 2007, è inefficace dall’entrata in vigore della presente legge fino alla conclusione della legislatura.
Art. 2
Entrata in
vigore
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 7 Maggio 2007
ottaviano del turco