IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta
regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Temporanea inefficacia dell’indennità mensile spettante ai Consiglieri e ai componenti della Giunta regionale

1.      L'incremento delle indennità mensili spettante ai Consiglieri e ai componenti della Giunta regionale per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2 e 3 della L.R. 30.5.1973, n. 22 recante “Determinazione delle indennità e relativi titoli a favore dei Consiglieri regionali” e dell’art. 1, comma 2, della Legge 31.10.1965, n. 1261 recante “Determinazione delle indennità spettante ai membri del Parlamento”, operante dal 1° gennaio 2007, è inefficace dall’entrata in vigore della presente legge fino alla conclusione della legislatura.

Art. 2

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 7 Maggio 2007

ottaviano del turco