IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta
regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1.   La Regione Abruzzo nel rispetto dei principi fissati dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Legge finanziaria statale 2006), al fine di pervenire al contenimento della spesa e dare completa attuazione al processo di riorganizzazione dell’Amministrazione regionale, incentiva l’esodo del personale regionale.

Art. 2

Incentivazione all’esodo dei dirigenti

1.   In applicazione di quanto previsto dal CCNL (contratto collettivo nazionale del lavoro) della dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie locali, sottoscritto in data 22 febbraio 2006, la Regione incentiva l’esodo dei dirigenti titolari di rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato che prestano la loro attività presso l’amministrazione regionale da almeno cinque anni e che presentino la proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro.

2.   Possono fruire del beneficio di cui alla presente legge coloro che abbiano maturato una anzianità di servizio da un minimo di 35 ad un massimo di 40 anni e che abbiano una età compresa fra il 57° e il 65° anno.

3.   I requisiti di cui al comma 2 possono essere maturati anche nel corso dell’anno 2007 e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno.

4.   L’ incentivo è quantificato in tre mensilità della retribuzione lorda per ogni anno, per un massimo di cinque anni calcolato, nella misura di maggior favore per il dipendente, sulla differenza fra il 35° e il 40° anno di servizio ovvero il 57° e il 65° anno di età.

5.   Possono fruire del beneficio anche coloro che alla data del 31 dicembre 2007 hanno maturato una anzianità di servizio pari a 32 anni e che abbiano compiuto il 57° anno di età. In tal caso l’amministrazione eroga a favore dell’Istituto previdenziale i contributi fino al raggiungimento del 35° anno utile ai fini pensionistici.

6.      L’incentivazione di cui al comma 5 è quantificata sulla base della differenza tra l’entità dei contributi da versare e l’incentivo di cui al comma 4, complessivamente rapportata ad un massimo di cinque anni.

Art. 3

Erogazione del contributo

1.   Gli incentivi di cui alla presente legge sono corrisposti entro tre mesi dalla data di cessazione dal servizio.

2.   Per coloro che cessano dal servizio dal 1° settembre 2007 le indennità, come determinate dalla presente legge, sono corrisposte entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro.

3.   Non sono riconosciute in nessun caso somme aggiuntive a titolo di ferie non godute nell’anno di cessazione dal servizio.

Art. 4

Incentivazione all’esodo del personale non dirigenziale

1.   Le disposizioni di cui alla presente legge  sono estese a tutti i dipendenti regionali titolari di rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato e che prestino la loro attività per l’amministrazione regionale da almeno 5 anni.

Art. 5

Riduzione della pianta organica e copertura dei posti vacanti

1.   I posti resisi vacanti a seguito dell’applicazione della presente legge sono portati in decremento della pianta organica nella misura non inferiore all’80% dell’organico della qualifica dirigenziale e in misura non inferiore al 40% dell’organico delle categorie da definirsi in sede di concertazione sindacale e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL.

2.   Per il personale delle categorie, la Giunta regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a seguito dei risparmi conseguiti in applicazione della stessa, individua i posti vacanti che, a seguito dell’esodo, si rendono disponibili e provvede, previo accordo con le OO.SS., alla copertura degli stessi, nella misura come stabilita al comma 1 del presente articolo.

3.   I provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti al parere preventivo della Commissione consiliare competente per materia.

Art. 6

Disposizioni particolari per il Consiglio regionale

1.   Nell’ambito della autonomia organizzativa del Consiglio regionale, in esito alle operazioni di collocamento a riposo, l’Ufficio di Presidenza provvede alla riorganizzazione della Struttura, stabilendo le modalità di copertura dei posti che risultano vacanti nel rispetto della consistenza economica della dotazione organica in vigore e di cui alla tabella A allegata alla L.R. 9 maggio 2001, n. 18, previo accordo con le OO.SS. e parere preventivo della Commissione consiliare competente per materia.

Art. 7

Divieti

1.   Ai soggetti che si avvalgono del beneficio di cui alla presente legge è fatto divieto assoluto di instaurare rapporti professionali, a qualsiasi titolo, con la Regione e con gli enti strumentali da essa dipendenti per i cinque anni successivi a quello di cessazione.

2.   Qualsiasi contratto, convenzione o accordo stipulato in contrasto con il divieto di cui al comma 1 comporta responsabilità patrimoniale soggettiva.

Art. 8

Termine di presentazione delle domande

1.   Per coloro che intendono avvalersi dei benefici di cui alla presente legge, compresi coloro che maturano i requisiti entro il 31.12.2007, il termine ultimo di presentazione delle istanze, pena la decadenza dal beneficio stesso, è fissato in 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

Estensione agli Enti regionali

1.   Le presenti disposizioni sono estese, nel rispetto del principio di risparmio e compatibilmente con le risorse disponibili nei rispettivi bilanci, anche agli Enti strumentali ed alle Agenzie regionali, nonché agli Enti Pubblici Economici controllati dalla Regione.

Art. 10

Norma finanziaria

1.   L’onere derivante dall’applicazione della presente legge trova la copertura finanziaria nell’ambito delle risorse iscritte nel bilancio della Regione nella UPB 02.01.005, sia per il personale del Consiglio regionale che della Giunta regionale. La Giunta provvede ad attribuire al Consiglio le somme necessarie per l’applicazione della presente legge e per il quale costituiscono partite di giro.

2.   Nello stato di previsione della spesa sono apportate le conseguenti variazioni ai sensi della legge regionale di contabilità 3/2002.

3.   La presente legge, nel rispetto dei principi di contenimento di spesa, è autofinanziata dalla riduzione della pianta organica e dalle cessazioni e non comporta conseguentemente oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 11

Calcolo della spesa

1.   Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per il personale, stabiliti dalle vigenti normative, la base di calcolo della spesa è determinata in maniera unitaria comprensiva del personale del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

Art. 12

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 7 Maggio 2007

ottaviano del turco