Giunta regionale

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo intende realizzare un sistema integrato di gestione dei rifiuti, rispettoso dei principi della legislazione comunitaria e nazionale di settore ed in grado di garantire un’autosufficienza impiantistica, anche per particolari tipologie di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi;

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti;

Vista la legge 27.03.1992, n. 257, avente per oggetto: “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”;

Richiamato il D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.”;

Visto il D.M. 18 marzo 2003, n. 101 “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della L. 23 marzo 2001, n. 93”, pubblicato nella G.U. 9 maggio 2003, n. 106;

Visto il D.M. 29 luglio 2004, n. 248, avente per oggetto “Regolamento relativo alla determinazione delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto”;

Richiamata la Deliberazione 30 marzo 2004, n. 02/CN/Albo: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. “Modulistica per l'iscrizione all’Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto” - G.U. n. 88 del 15.04.2004;

Richiamata la Deliberazione 30 marzo 2004 n. 01/CN/Albo: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. “Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto” - G.U. n. 88 del 15.04.2004;

Richiamato il D.M. 5 febbraio 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. “Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto” - G.U. n. 87 del 14.04.2004;

Visto il D.Lgs 13.01.2003 n. 36, avente per oggetto “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE del Consiglio delle Comunità Europee del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti”, in particolare:

-    l’art. 4 che classifica le discariche in discariche per rifiuti inerti, discariche per rifiuti non pericolosi e discariche per rifiuti pericolosi;

-    l’art. 17, comma 2, in cui era consentito fino al 16 luglio 2005: “omissis .. lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984,..., di cui all'art. 6 del D.P.R. 8.08.1994 .., relativamente: a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II^ categoria, Tipo A”;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” – Legge Finanziaria 2007, in particolare l’art. 1, comma 184, lett. c) che ha disposto: “il termine di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2007. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex “2°” e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto”;

Vista la direttiva 9 aprile 2002, recante indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti e che individua i “Materiali da costruzione contenenti amianto” al codice CER 17 06 05* “Materiali da costruzione contenente amianto”;

Vista la L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”, all’art. 3, comma 1, lett. f), che attribuisce alla Regione la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti mediante l’adozione di direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali ed agli organi di controllo;

Considerato che, al momento attuale, nella Regione Abruzzo non sono attive né risultano esser state presentate istanze per discariche di rifiuti non pericolosi, con cella dedicata a materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi, come previsto dall'art. 6, comma 6, lett. c) del D.M. 3 agosto 2005 e s.m.i., come tale, non vi sono terminali per lo smaltimento di tali rifiuti che non siano quelli costituiti da eventuali impianti di stoccaggio intermedio e, comunque, di limitate quantità;

Considerato che la Regione Abruzzo ha realizzato uno studio per la mappatura dei siti interessati dalla presenza di amianto, ai sensi del D.M. 18 marzo 2003, n. 101, studio redatto tramite la collaborazione con la Società “Collabora Engineering SpA”, ai sensi della D.G.R. n. 759 del 30.08.2002, dal quale emerge che per far fronte alle necessità di smaltimento dei rifiuti, costituiti da materiali edili contenenti amianto, provenienti anche da operazioni di bonifica operate all’interno del territorio regionale, è stimata una prima necessità di impianti di smaltimento dedicati per una volumetria di almeno 250.000 mc;

Considerato che si riscontrano numerose richieste, difficoltà e/o lamentele nel territorio regionale, soprattutto da parte dei singoli cittadini, per poter smaltire correttamente anche piccoli quantitativi di materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi, anche per l’alto costo di smaltimento a carico degli stessi;

Tenuto conto che il Servizio Gestione Rifiuti intende avviare un programma di interventi ed azioni mirate per garantire un adeguato supporto alle esigenze dei cittadini e degli Enti pubblici, per garantire una corretta gestione delle problematiche connesse alla rimozione e smaltimento di materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi, derivanti prioritariamente, quindi, da edifici familiari e di Enti pubblici;     

Ritenuto pertanto indispensabile emanare direttive regionali, per la realizzazione e la gestione di discariche per rifiuti costituiti da materiali da demolizione contenenti amianto, che individuino le prescrizioni comuni relative a discariche per rifiuti non pericolosi monorifiuto o con cella dedicata a tale tipologia di rifiuto, direttive che tengano conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 6, lettera c), del D.M. 3 agosto 2005 e s.m.i., al fine di consentire la predisposizione dei relativi progetti da parte di eventuali soggetti interessati;

Rilevato che, mentre il D.L. 30.06.2005, n. 115, all’art. 11, comma 1 “Conferimento di rifiuti in discarica”, prevedeva la proroga al 31 dicembre 2005 del termine previsto nella norma transitoria dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/03, per il conferimento dei rifiuti, costituiti da materiali di matrice cementizia contenenti amianto, precedentemente avviati a discariche di II^ Categoria “Tipo A”, nelle discariche per inerti;

Rilevato che la legge 17.08.2005, n. 168, di conversione del D.L. n. 115/2005, con l'introduzione del comma 1-bis), ha invece fissato al 22 agosto 2005 (data di entrata in vigore della legge), il termine ultimo per il conferimento dei rifiuti costituiti da materiali di matrice cementizia contenenti amianto, in discariche di II^ Categoria “Tipo A”;

Visto il D.M. 3.08.2005, avente per oggetto: “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” che ha abrogato il D.M. 13 marzo 2003, che all’Allegato 1 prevedeva che: “I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti nelle seguenti tipologie di discarica:... b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata  per i rifiuti individuati dal codice CER 17 06 05”;

Considerato che l’Allegato 2 al D.M. 3.08.2005, fissa i “Criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto” e prevede che: “I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti nelle seguenti tipologie di discarica:... b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata  per i rifiuti individuati dal codice dell’elenco europeo dei rifiuti CER. 17 06 05; ... omissis”;

Preso atto che il D.M. 3.08.2005, ha approvato nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in attuazione della decisione n. 2003/33/CE, che stabilisce, in particolare all'art. 6, comma 6, lett. c), che le autorità territorialmente competenti nell'autorizzare discariche per rifiuti non pericolosi con cella appositamente ed esclusivamente dedicata a rifiuti, costituiti da materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi, possano ridurre le prescrizioni previste ai punti 2.4.2 e 2.4.3 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 36/03;

Ritenuto di condividere il documento recante “Direttive in materia di realizzazione e gestione di discariche per rifiuti costituiti da materiali di matrice cementizia contenenti amianto”, predisposto dal Servizio Gestione Rifiuti;

Preso atto del parere tecnico dell’ARTA - Direzione Centrale, rimesso alla Regione con nota prot. n. 2001 del 30/01/2007, acquisito agli atti del Servizio Gestione Rifiuti con prot. n. 1119 del 5/02/2007, relativo al documento recante: “Direttive in materia di realizzazione e gestione delle discariche per rifiuti costituiti da materiali edili da demolizione contenenti amianto”, Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ritenuto altresì necessario, incaricare il Servizio Gestione Rifiuti, in collaborazione con l’ARTA - Direzione Centrale e/o altri soggetti, pubblici e/o privati, aventi esperienza specifica nel campo, di effettuare un monitoraggio dei flussi di rifiuti, costituiti da materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi; al fine di valutare l’eventuale esigenza di ulteriori volumetrie utili, all’interno del territorio regionale, per far fronte alle necessità di smaltimento dei rifiuti provenienti da operazioni di bonifica e/o smaltimento di rifiuti aventi le suddette caratteristiche;

Richiamata la D.G.R. 10.12.2003, n. 1198, avente per oggetto: “L.R. 28.04.2000, n. 83 - art. 20 -  Disposizioni concernenti la costituzione delle garanzie finanziarie da parte dei soggetti intestatari di autorizzazioni regionali, ai sensi del D.Lgs n. 22/97, artt. 27 e 28, del D.Lgs n. 99/92, del D.Lgs n. 36/03 e della Legge n. 372/99 per la realizzazione e l’esercizio di  impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti”, pubblicata nel B.U.R.A. n. 7 del 25/02/04;

Richiamata la D.G.R. n. 132/06, avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 1387 del 29.12.2004”, pubblicata nel B.U.R.A. n. 33 del 29.03.2006;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Parchi Territorio Ambiente Energia, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

Vista la L.R.14.09.99 n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di approvare il documento recante “Direttive in materia  di realizzazione e gestione di discariche per rifiuti costituiti da materiali di matrice cementizia contenenti amianto”, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti all’adozione dei necessari e conseguenti atti in ordine a quanto contenuto nella presente deliberazione;

3.   di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti affinché effettui un monitoraggio dei flussi di rifiuti, costituiti da materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi, in collaborazione con l’ARTA e/o altri soggetti, pubblici e/o privati, aventi esperienza specifica nel campo;

4.   di trasmettere il presente provvedimento all’ARTA Direzione Centrale, ai Dipartimenti Provinciali e sub-provinciali dell’ARTA, alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

5.   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, compreso l’Allegato A, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Segue allegato