Giunta regionale

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo intende affermare politiche ambientali basate sul raggiungimento di obbiettivi che assicurino un’efficace protezione della salute e dell’ambiente e, in modo particolare, attraverso una corretta ed univoca applicazione delle normative, nel rispetto dei principi e criteri di priorità stabiliti dalla legislazione, comunitaria e nazionale;  

Richiamato il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che nella parte IV, Titolo V, disciplina le procedure operative ed amministrative in materia di bonifica di siti contaminati;

Dato atto che il predetto Titolo V attribuisce alle Regioni la titolarità delle procedure di bonifica e, quindi, i poteri di autorizzazione dei piani di caratterizzazione, delle analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifiche nonché dei progetti definitivi degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza operativa o permanente e di ripristino ambientale dei siti contaminati;

Dato atto, tuttavia, che la Regione, con legge 9 agosto 2006, n. 27 “Disposizioni in materia ambientale”, ha stabilito che fino all’approvazione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti, i Comuni restano titolari dei procedimenti di bonifica dei siti ricadenti nel proprio territorio comunale;

Richiamato l’art. 3 della L.R. 83/2000 e s.m.i. “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti” che, al comma 3, stabilisce che “per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, salvo diversa espressa disposizione, la Regione si avvale della consulenza tecnica e scientifica dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente di cui alla L.R. 29.7.1998, n. 64 … omissis”;

Dato atto che la L.R. 83/2000 e s.m.i. all’art. 3, comma 1, lett. f), attribuisce alla Regione la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti mediante l’adozione di direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali ed agli organi di controllo;

Richiamata la L.R. n. 64/98 e s.m.i. e, più in particolare, quanto stabilito alle lett. d), e), j) ed o) dell’art. 5  in ordine ai compiti che l’ARTA deve svolgere, ovvero:

-    “fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti Locali ai fini della elaborazione dei programmi regionali di intervento per la prevenzione ed il controllo ambientale” (lett. d);

-     “erogare le prestazioni in materia di prevenzione e di controllo ambientale previste dalla presente legge e richieste dai Comuni, dalle Province, dalle aziende U.S.L. e da altre amministrazioni pubbliche, dai Parchi ed Aree Naturali protette nonchè Autorità di Bacino regionali e Consorzi acquedottistici e Consorzi di Bonifica per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto” (lett. e);

-     “svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti che vanno comunicati sistematicamente da parte delle suddette autorità all'A.R.T.A.” (lett. j);

-     “fornire il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse alla approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale” (lett. o);

Richiamato il vigente Regolamento dell’ARTA, approvato con DGR n. 2873 del 29.12.1999;

Dato atto che talune prestazioni che l’ARTA è chiamata a fornire rivestono carattere istituzionale ed obbligatorio e, quindi, non oneroso;

Stabilito che tra le predette prestazioni non onerose fornite dall’ARTA devono essere ricomprese quelle afferenti le attività istruttorie sulle varie fasi previste nel Titolo V del D.Lgs. 152/06, la cui titolarità è posta in capo alla Regione e che quest’ultima ha delegato alle amministrazioni comunali giusto quanto stabilito con L.R. 27/06;

Stabilito, altresì, che tra le suddette prestazioni non onerose fornite dall’ARTA devono essere ricompresse quelle afferenti i controlli e le verifiche sulle attività (analitiche e non) poste in essere dai soggetti responsabili di contaminazione delle matrici ambientali (indagini preliminari, verifiche  sull’autocertificazione, piano della caratterizzazione ecc.), in quanto le stesse sono rese a favore dei Comuni e della Regione e non già a favore o contro il soggetto obbligato che le sta svolgendo;

Considerato che in relazione alla corretta ed univoca applicazione del richiamato Titolo V del D.Lgs. 152/06 pervengono numerose richieste di chiarimenti da parte di soggetti (pubblici e privati) cointeressati, a vario titolo, alla gestione della vigente normativa e che, pertanto, appare opportuno fornire le necessarie disposizioni di indirizzo atte definire univocamente le procedure tecnico-amministrative in ordine all’applicazione delle norme in questione;

Ritenuto, pertanto, di dover fornire le necessarie disposizioni di indirizzo relativamente agli Enti interessati (Province, Comuni, ARTA, ecc.), in ordine ad alcuni articoli contenuti nel Titolo V del D.Lgs. 152/2006 allo scopo di agevolarne la corretta ed univoca applicazione da parte degli stessi ed in particolare per quanto riguarda l’applicazione degli articoli 242, 244, 247 e 249 dell’anzidetto D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo quanto esplicitato nell’Allegato 1 al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 1529 del 27.12.2006 avente ad oggetto “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 – L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1, lett.a) “Anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 28 aprile 2000, n. 83 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 27;  

Vista la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di approvare il documento contenente “Linee di indirizzo in materia di bonifica di siti contaminati” di cui al Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente  provvedimento;

2.   di riservarsi, ove ricorrano motivi di opportunità e/o necessità, di emanare ulteriori disposizioni di indirizzo relative alla migliore ed univoca applicazione delle norme contenute nel citato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;

3.   di trasmettere copia del presente provvedimento all’ANCI-Abruzzo, alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, alla Direzione centrale dell’ARTA ed ai Dipartimenti provinciali e sub-provinciale dell’ARTA, all’Albo nazionale Gestori ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

4.   di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento e dell’Allegato 1 sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Segue allegato