Il dirigente del servizio

Visto il Regolamento CE del 28.01.2002, n. 178, del Parlamento europeo e del Consiglio che “stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare” per disciplina tutte le fasi della produzione della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;

Visto il Regolamento CE del 29.04.2004, n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento CE del 29.04.2004, n. 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento CE del 29.04.2004, n. 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento CE del 29.04.2004, n. 882 del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;

Visto il Regolamento CE del 03.10.2002, n. 1774 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I° della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

Preso atto dell’Accordo 9 febbraio 2006 nella Conferenza Permanente Stato-Regioni concernente le linee guida applicative dei Reg. CE n. 852/2004 e 853/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e sull’igiene dei prodotti di Origine Animale;

Considerato con nota DGVA/25842/P del 12 luglio 2006, il Ministero della Salute ha indicato le modalità per il mantenimento dei numeri di riconoscimento già assegnati ai sensi della previgente normativa, le modalità di assegnazione dei numeri di riconoscimento nazionale degli stabilimenti a partire dal 1° settembre 2006, nonché la revoca dei riconoscimenti numeri;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 21 agosto 2006, n. 950, di Applicazione dei Regolamenti CE nn. 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04. Linee guida della Regione Abruzzo;

Visto il Decreto Ministeriale n. prot. 600.8/80.83/ del 18 Aprile 2001, con cui lo stabilimento della Ditta in oggetto è riconosciuto a capacità non industriale per la lavorazione di prodotti a base di carne, ai sensi del D.L.gs. n. 537/1992, a cui viene attribuito il numero di identificazione Veterinario: n. 9-2900/L, iscrivendolo nello speciale elenco;

Preso atto della nota dell’Azienda U.S.L. di Teramo, n. 1689 del 22.12.2006, acquisita al nostro protocollo con il n. 906/11 del 12.01.2007, in cui comunica Revoca del numero di riconoscimento 9-2900/L del laboratorio della Ditta in oggetto;

Visto l’art. 5 della L.R. del 14 settembre 1999 n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare, il punto 5 del dispositivo della Deliberazione di G.R. del 21.08.2006, n. 950, che incarica il Dirigente del Servizio Veterinario della Direzione Sanità della Regione Abruzzo, all’adozione delle eventuali specifiche tecniche necessarie per l’applicazione delle disposizioni contenute nella richiamata Deliberazione;

Tutto ciò premesso

determina

- per le ragioni esposte in narrativa -

-    di REVOCARE, per quanto sopra evidenziato, il numero di riconoscimento n. 9-2900/L rilasciato dal Ministero della Salute con numero di prot. 600.8/80.83/ del 18 Aprile 2001;

-    di cancellare dall’elenco ufficiale per la tipologia sopra descritta, lo stabilimento in oggetto;

-    di trasmettere il presente Atto di REVOCA all’Azienda U.S.L. di Teramo, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Veterinario, Area B, competente per il territorio

-    di comunicare il presente Atto di REVOCA al Ministero della Salute, Roma per l’aggiornamento degli elenchi;

-    di trasmettere il presente Atto di REVOCA al Responsabile della Ditta per il tramite della AUSL, competente per il territorio;

-    di comunicare dell’adozione del presente Atto di REVOCA al Sindaco del Comune di Teramo ove ha sede lo stabilimento in parola; 

-    di trasmettere copia della presente determina al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’Art. 16 della Legge Regionale 10 Maggio 2002, n. 7;

-    di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A. della Regione Abruzzo.-

Pescara, li 5 Aprile 2007

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VETERINARIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli