IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 29 novembre 1999, n. 125, che prevede la concessione di contributi alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) aventi sede ed operanti nel territorio regionale, al fine di favorire la necessaria integrazione delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, per il miglioramento dei servizi erogati;

Visto, in particolare, l’art. 2, comma 4, della stessa L.R. 125/99 che demanda alla Giunta Regionale la determinazione dei criteri e delle modalità per l’accesso ai benefici;

Considerato

-    che per l’anno 2006, la L.R. 31 dicembre 2006, n. 46, art. 1, comma 1, Allegato “1”, concernente “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2006)”, ha previsto il rifinanziamento della predetta L.R. 125/99, con uno stanziamento di € 400.000,00, per interventi contributivi, sul pertinente capitolo del bilancio regionale n. 72301;

-    che, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1060 del 25 settembre 2006, pubblicata sul BURA n. 94 speciale del 27/10/06, sono stati fissati i criteri e le modalità di erogazione dei contributi, previa richiesta, da parte delle II.PP.A.B. interessate, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso, come stabilito dall’art. 4 dei criteri medesimi;

-    che, con determinazione dirigenziale n. DM2/69 del 31 ottobre 2006, si è provveduto all’impegno della somma di € 400.000,00 sul pertinente capitolo n. 72301 del bilancio regionale per l’esercizio 2006, registrato con il numero 4460 in data 22/11/2006;

Rilevato che, alla scadenza del predetto termine di trenta giorni, al competente Servizio Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali della Giunta Regionale sono pervenute istanze da parte delle sotto elencate II.PP.A.B.:

1)   Casa di Riposo “M. Acerbo De Pasquale” di Loreto Aprutino (PE);

2)   Casa di Riposo “Casa Santa dell’Annunziata” di Sulmona (AQ);

3)   Casa di Riposo “R. Rozzi” di Nereto (TE);

4)   Casa di Riposo - Istituto Ricovero di Mendicità “S. Rita” di Atri (TE);

5)   Casa di Riposo “G. De Benedictis” di Teramo;

6)   Istituti Riuniti di Assistenza “S. Giovanni Battista” di Chieti;

7)   Casa di Riposo Opera Pia “F. Alessandrini” di Civitella del Tronto (TE);

8)   Orfanotrofio Femminile “D. Ricciconti” di Atri (TE);

Considerato

-    che, ai sensi dell’art. 5 dei predetti “Criteri e modalità di erogazione dei contributi”, le provvidenze economiche sono concesse agli enti richiedenti in modo proporzionale al “numero dei posti letto”, individuato e certificato da ciascun ente con le modalità previste nell’art. 4, punto 1 lettera b 6, dei criteri stessi, sulla base di quanto riportato al punto 2.4.1 della Sezione II – Amministrativa – della scheda informativa allegata all’autorizzazione comunale provvisoria al funzionamento, prevista dalle “Direttive generali provvisorie” regionali approvate con deliberazione G.R. n. 1230 del 12/12/2001- BURA n. 2 ord. del 15/02/02, rilasciata in data anteriore a quella di pubblicazione sul BURA dei citati criteri;

-    che l’entità del contributo erogato, a norma dello stesso art. 5, comma 2, non può essere superiore all’80% dell’importo dei lavori da realizzare, comprensivo di oneri e spese per la sicurezza, nonché di eventuali spese tecniche per progettazione e direzione lavori, ed imprevisti connessi a varianti regolarmente approvate, oltre IVA a norme di legge;

-    che ai sensi dell’art. 2 dei predetti criteri, al fine di favorire la necessaria integrazione delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, il 60% dello stanziamento annuale di bilancio è riservato alle Case di Riposo aventi l’idoneità, formalmente riconosciuta dalla Regione, ad erogare in via prevalente prestazioni socio-sanitarie ad anziani non autosufficienti di cui all’art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992, come modificato dal D.Lgs. 229/1999, assimilabili a quelle fornite in regime di R.S.A.;

-    che gli interventi strutturali programmati da ciascun ente dovranno necessariamente tenere conto delle disposizioni di cui al D.M. 21 maggio 2001, n. 308, in particolare per quanto riguarda gli standard relativi alla capacità ricettiva, all’accoglibilità massima delle camere, ai servizi igienici e altre dotazioni;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’assegnazione dei citati contributi in favore delle predette II.PP.A.B., secondo i criteri fissati dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1060/2006, ripartendo lo stanziamento complessivo di € 400.000,00, previsto sul cap. 72301 del bilancio regionale per l’anno 2006 ed impegnato con la richiamata determinazione dirigenziale n. DM2/69 del 31/10/2006, nel rispetto della citata riserva del 60% in favore delle strutture formalmente riconosciute idonee ad erogare prestazioni socio-sanitarie, così come evidenziato nell’allegato prospetto di riparto, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione (All. A), elaborato dal competente Ufficio a seguito di regolare istruttoria delle istante pervenute;

Rilevato che l’istanza presentata dalla IPAB – Orfanotrofio Femminile “D. Ricciconti” di Atri (TE) risulta non accoglibile, in quanto l’Ente non possiede i requisiti previsti dai criteri di erogazione dei contributi, di cui alla deliberazione G.R. 1060 del 25.09.06, non svolgendo attività di tipo residenziale, giusta dichiarazione del legale rappresentante allegata alla domanda stessa;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 6 dei citati criteri e modalità di erogazione, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente determinazione sul BURA, le II.PP.A.B. beneficiarie, pena la decadenza, devono trasmettere al Servizio Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali della Giunta Regionale la prevista documentazione, ferma restando la facoltà di procedere all’eventuale rimodulazione dell’intervento ammesso a contributo, nonché di poter richiedere la erogazione, a titolo di acconto, della somma corrispondente al 50% del contributo assegnato;

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 5 (autonomia della funzione dirigenziale) e l’art. 24 (competenza del dirigente di servizio e di staff);

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa in attuazione della L.R. 31.12.05, n. 46., art. 1, c.1, Allegato “1” di rifinanziamento della L.R. 29 novembre 1999,n. 125, nonché in applicazione dei “Criteri e modalità di erogazione dei contributi” approvati con deliberazione Giunta Regionale n. 1060 del 25.09.06, di:

a)   prendere atto che, alla scadenza del termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della citata deliberazione G.R. 1060/2006, BURA n. 94 speciale del 27/10/06, al competente Servizio Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali della Giunta Regionale sono pervenute istanze da parte delle sotto elencate II.PP.A.B.:

1)  Casa di Riposo “M. Acerbo De Pasquale” di Loreto Aprutino (PE);

2)  Casa di Riposo “Casa Santa dell’Annunziata” di Sulmona (AQ);

3)  Casa di Riposo “R. Rozzi” di Nereto (TE);

4)  Casa di Riposo - Istituto Ricovero di Mendicità “S. Rita” di Atri (TE);

5)  Casa di Riposo “G. De Benedictis” di Teramo;

6)  Istituti Riuniti di Assistenza “S. Giovanni Battista” di Chieti;

7)  Casa di Riposo Opera Pia “F. Alessandrini” di Civitella del Tronto (TE;

8)  Orfanotrofio Femminile “D. Ricciconti” di Atri (TE);

b)   prendere atto, altresì, che il numero di posti letto, utile alla quantificazione del contributo spettante (art. 5, c. 1, dei Criteri), risulta individuato e certificato da ciascun ente con le modalità previste nell’art. 4, punto 1 lettera b 6, dei criteri stessi, sulla base di quanto riportato al punto 2.4.1 della Sezione II – Amministrativa – della scheda informativa allegata all’autorizzazione comunale provvisoria al funzionamento prevista dalle “Direttive generali provvisorie” regionali approvate con deliberazione G.R. n. 1230 del 12/12/2001- BURA n. 2 ord. del 15/02/02, rilasciata in data anteriore a quella di pubblicazione sul BURA dei criteri stessi;

c)   dichiarare ammissibili a contributo regionale le istanze pervenute, nei termini previsti, da parte delle II.PP.A.B. di seguito indicate:

1)  Casa di Riposo “M. Acerbo De Pasquale” di Loreto Aprutino (PE);

2)  Casa di Riposo “Casa Santa dell’Annunziata” di Sulmona (AQ);

3)  Casa di Riposo “R. Rozzi” di Nereto (TE);

4)  Casa di Riposo - Istituto Ricovero di Mendicità “S. Rita” di Atri (TE);

5)  Casa di Riposo “G. De Benedictis” di Teramo;

6)  Istituti Riuniti di Assistenza “S. Giovanni Battista” di Chieti;

7)  Casa di Riposo Opera Pia “F. Alessandrini” di Civitella del Tronto (TE;

d)   dichiarare non ammissibile l’istanza presentata dalla IPAB – Orfanotrofio Femminile “D. Ricciconti” di Atri (TE), in quanto l’Ente non risulta in possesso dei requisiti previsti dai criteri di erogazione dei contributi, di cui alla deliberazione G.R. 1060 del 25.09.06, non svolgendo attività di tipo residenziale, giusta dichiarazione del legale rappresentante allegata alla domanda;

e)   assegnare alle II.PP.A.B. di cui al precedente punto c), a titolo di contributo, l’importo a ciascuna spettante, così come indicato nel prospetto di riparto, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. A), elaborato dal competente Ufficio a seguito di regolare istruttoria delle istante pervenute, precisando che, ai sensi dell’art. 2 dei predetti criteri, al fine di favorire la necessaria integrazione delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, il 60% dello stanziamento annuale di bilancio è riservato alle Case di Riposo aventi l’idoneità, formalmente riconosciuta dalla Regione, ad erogare in via prevalente prestazioni socio-sanitarie ad anziani non autosufficienti di cui all’art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992, come modificato dal D.Lgs. 229/1999, assimilabili a quelle fornite in regime di R.S.A.;

f)    dare atto che la spesa complessiva di € 400.000,00 trova capienza nell’impegno n. 4460 assunto in data 22/11/2006 sul capitolo 72301 del bilancio regionale per l’esercizio 2006, con determinazione dirigenziale n. DM2/69 del 31.10.06;

g)   porre obbligo alle II.PP.A.B. beneficiarie di provvedere, ai sensi dell’art. 6 dei citati criteri e modalità di erogazione, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente determinazione sul BURA, pena la decadenza, alla trasmissione al Servizio Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali della Giunta Regionale la prevista documentazione, ferma restando anche la facoltà di richiedere la erogazione, a titolo di acconto, della somma corrispondente al 50% del contributo assegnato, fatta salva, comunque, la possibilità per ciascun ente di rimodulare l’intervento programmato nel rispetto del limite massimo di contributo pari all’80% dell’importo netto dei lavori aggiudicati;

h)   richiamare l’attenzione delle predette II.PP.A.B. sulla necessità che gli interventi strutturali da realizzare tengano conto delle disposizioni di cui al D.M. 21 maggio 2001, n. 308, in particolare per quanto riguarda gli standard relativi alla capacità ricettiva, all’accoglibilità massima delle camere, ai servizi igienici e altre dotazioni;

i)    trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia della presente determinazione al Servizio Ragioneria e Credito, riservandosi di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione e l’erogazione dei contributi in favore delle predette II.PP.A.B. beneficiarie, a presentazione della prescritta documentazione, nel rispetto delle procedure e nei termini indicati nei criteri di cui alla deliberazione della G.R. n. 1060/06;

j)    disporre la pubblicazione sul BURA, nonché la notifica alle II.PP.A.B. interessate, del presente provvedimento.

Pescara, 05 aprile ‘07

per Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott.ssa Giuseppina Camilli

Segue allegato