IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che l’ex D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali, all'art. 7 regolamenta la competenza della Regione per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, recante norme in materia ambientale;

Vista la delibera di C.R.A. n. 28/5 del 06.02.2001, esecutiva nei termini di legge, avente per oggetto “D.P.R. 203/88 artt. 6, 15, 17 – riordino e riorganizzazione delle procedure delle Autorizzazioni e Autorizzazione di carattere Generale di cui al D.P.R. 25 luglio 1991 art. 5 comma 1”;

Vista la determinazione dirigenziale n. DF2/164 del 20.10.2005 avente per oggetto "Autorizzazione relativamente alle emissioni in atmosfera, per la sostituzione del combustibile per l’alimentazione delle caldaie per i fini ed ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 24.05.1988, n. 203 della ditta CITRA VINI SOC. COOP. da ubicarsi in C.da Cucullo - Comune di Ortona (CH)”;

Vista la nota datata 12/04/2006 (all. 1) con la quale la ditta CITRA VINI SOC. COOP. avanza istanza di rettifica dell’autorizzazione concessa con determinazione dirigenziale n. DF2/164 del 20/10/2005, relativamente al punto di emissione E1 ed E2;

Visto il nuovo quadro riassuntivo delle emissioni della ditta CITRA VINI SOC. COOP datato 20/02/2006, da cui si evince che la concentrazione di Nichel è stata portata da 0.03 a 0,7 mg/Nm3 ed è stato inserito il parametro “monossido di carbonio” nel Q.R.E., allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 2);

Vista la nota datata 30 maggio 2006 (all. 3) con la quale l’A.R.T.A. Dipartimento provinciale di Chieti esprime parere favorevole alla rettifica dell’autorizzazione concessa con determinazione dirigenziale n. DF2/164 del 20/10/2005, con l’adozione del nuovo quadro riassuntivo delle emissioni datato 20/02/2006;

Tenuto conto della documentazione tecnico-progettuale allegata alla domanda di autorizzazione, depositata agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA della Giunta Regionale;

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.1999;

Ritenuto di dover procedere alla RETTIFICA dell’autorizzazione concessa con determinazione dirigenziale n. DF2/164 del 20/10/2005, relativamente al punto di emissione E1 e E2 al fine di consentire alla Ditta CITRA VINI SOC. COOP. la continuazione delle emissioni relative alle caldaie alimentate ad olio combustibile all’impianto di ubicato nel Comune di Ortona (CH) secondo i parametri ed i valori limite contenuti nel nuovo quadro riassuntivo delle emissioni datato 20/02/2006 e nel rispetto degli elaborati tecnico progettuali depositati agli atti del Servizio;

DETERMINA

1)   di procedere alla RETTIFICA dell’autorizzazione concessa con determinazione dirigenziale n. DF2/164 del 20/10/2005, relativamente al punto di emissione E1 e E2, al fine di consentire alla Ditta CITRA VINI SOC. COOP. la continuazione delle emissioni relative alle caldaie alimentate ad olio combustibile ubicato nel Comune di Ortona (CH) secondo i parametri ed i valori limite contenuti nel nuovo quadro riassuntivo delle emissioni datato 20/02/2006 e nel rispetto degli elaborati tecnico progettuali depositati agli atti del Servizio;

2)   di CONCEDERE l’autorizzazione, per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 20/02/2006 parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 2) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

3)   il legale rappresentante della ditta è tenuto a comunicare l’avvio dell’impianto almeno 15 giorni prima della data stabilita per la messa in esercizio dello stesso;

4)   di CONDIZIONARE l’autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a - obbligo all’adeguamento a nuovi limiti, qualora più restrittivi;

b - obbligo alla società di realizzare i punti di emissione in modo da permettere i controlli di cui al successivo punto c); è fatto altresì obbligo alla società di controllare periodicamente il corretto funzionamento degli impianti di abbattimento riportando le date delle verifiche effettuate sul registro di cui al successivo punto d);

c - gli ulteriori controlli devono avere una frequenza semestrale per i punti di emissione elencati nella tabella riassuntiva allegata, facente parte integrante del presente atto;

d - tutti i controlli di cui ai precedenti punti b) e c) devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento: la data, l’orario, i risultati delle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati a firma del responsabile dell’impianto su apposito registro vidimato dall’Organo di Controllo;

e - nel medesimo registro di cui al precedente punto d) vanno altresì annotate le opere di manutenzione e le eventuali sostituzioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti;

f - per la verifica delle emissioni, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell’Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazioni, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi di cui al D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, ex D.M. 12.07.1990;

g - eventuali variazioni agli impianti, quando costituiscono soluzioni migliorative al contenimento delle emissioni, vanno convalidate dall’Organo di Controllo e trasmesse al competente Servizio Regionale;

h - che tutti i punti di emissione abbiano un’altezza dal suolo maggiore del colmo del tetto;

5)   di STABILIRE che gli organi di controllo sono il Dipartimento Provinciale di CHIETI dell’ARTA Abruzzo e la Provincia;

6)   di STABILIRE che il Dipartimento Provinciale di CHIETI dell’ARTA Abruzzo dovrà effettuare con frequenza biennale, un controllo sulla realtà tecnico-impiantistica e sulle relative emissioni dei punti di emissioni di cui alla tabella riassuntiva allegata al presente atto, della ditta CITRA VINI SOC. COOP. ubicata nel Comune di Ortona (CH), al fine di verificare il corretto funzionamento del suddetto impianto ed il rispetto delle prescrizioni contenute nella presente determinazione;

7)   di FARE OBBLIGO alla ditta CITRA VINI SOC. COOP. di comunicare immediatamente al Sindaco del comune di Ortona (CH), alla Provincia e al Dipartimento Provinciale di CHIETI dell’ARTA Abruzzo eventuali interruzioni di funzionamento dell’impianto di abbattimento;

8)   di PRECISARE che il superamento dei limiti di emissione o eventuali inadempienze alle prescrizioni poste, saranno perseguite ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, ex D.P.R. 24.05.1988, n. 203;

9)   di PRECISARE che la presente autorizzazione viene rilasciata ai soli fini del controllo delle emissioni in atmosfera per cui si fa salva ogni altra autorizzazione, benestare o nullaosta occorrenti a qualsiasi altro fine relativamente alla realizzazione dell’impianto o concernente la sua sicurezza;

10) di PRECISARE che, per quant’altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, ex D.P.R. 203/88 e successive, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell’ambiente;

11) di FARE SALVI specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell’autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265;

12) di DISPORRE la trasmissione della presente determinazione alla Ditta CITRA VINI SOC. COOP. ubicata nel comune di Ortona (CH) - alla Provincia di Chieti (CH); al Dipartimento Provinciale di Chieti dell’ARTA Abruzzo e al Sindaco del Comune di Ortona (CH);

13) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Per il Dirigente
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Antonio Sorgi

Segue allegato