IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono interamente riportate:
1) di rinnovare l’autorizzazione n° 25 del 7.11.2000 inerente:“l’esercizio di un impianto per la depurazione del percolato da discarica, sito in Loc. Buonconsiglio”, particelle catastali n. 394-393-448-428-447, Foglio n. 49 , potenzialità pari a mc/die 20-30, a favore del Comune di Chieti:
2) di stabilire che in conformità a quanto previsto all’art. 208, comma 12, del D. L.vo 3/04/06 n. 152, il rinnovo dell’autorizzazione di cui al punto 1) è concesso per un periodo di anni dieci (10) dalla data di riavvio dell’impianto, da comunicare preventivamente al Servizio Gestione Rifiuti;
3) di stabilire che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservazione dei principi generali:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
- deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
5) di stabilire che il codice CER ammissibile all’impianto è di seguito indicato:
19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02;
6) di obbligare il Comune di Chieti, beneficiario della presente autorizzazione,a produrre apposita “garanzia finanziaria” in duplice copia, conformi all’originale a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, secondo i parametri stabiliti dalla DGR n. 132 del 22.02.2006, contestualmente alla comunicazione di riattivazione dell’impianto;
7) di prescrivere che nell’impianto in oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate alte attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
8) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le alte disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
9) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i.;
10) di richiamare il Comune di Chieti, autorizzato, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carco e scarico) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’ARTA –Dipartimento Prov.le di Chieti- di una comunicazione concernente la quantità i rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla DG.R. N. 1399 del 29.11.2006;
11) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministrazione Prov.le di Chieti, all’Arta Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Prov.le di Chieti, all’Arta Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione Centrale di Pescara;
12) di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui una viene notificata ai sensi di legge al Comune di Chieti;
13) di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto
e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Gerardini