IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della giunta
regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Abruzzo approva con la presente legge le Linee guida per la redazione del piano sanitario regionale 2007/2009 - Un sistema di garanzie per la salute - di cui all'allegato.
2. La Regione, in attuazione del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 23.6.2006, n. 20: "Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione" e per garantire l'effettività del processo di razionalizzazione delle reti ospedaliere e della domanda ospedaliera approva il Piano di riordino Posti letto Ospedalieri, di cui all'allegato.
Art. 2
Possesso dei requisiti
1. Riguardo alle discipline previste dal Piano di riordino di cui all'allegato, comprese quelle relative a "Servizi Specialistici", deve essere sempre rispettato il possesso dei requisiti (strutturali, di personale, organizzativi, ecc.) prescritti dalla normativa vigente.
Art. 3
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative ed atti regolamentari in materia incompatibili e/o in contrasto con la presente legge.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il Piano Sanitario 2007/2009, per l'approvazione in Consiglio regionale nei successivi novanta giorni.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo.
E’ fatto obbligo e chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, 29 marzo 2007
Ottaviano del turco
Segue Allegato