GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Visti

-    la legge 8.11.2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

-    la legge regionale 17 dicembre 1996, n. 135 che ha istituito il Fondo Sociale Regionale;

-    la legge regionale 27.3.1998, n. 22, “Norme per la programmazione e l’organizzazione dei servizi di assistenza sociale – Piano sociale regionale 1998/2000”, e successive modificazioni ed integrazioni;

-    la legge n. 149 del 23.3.2001, recante “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante: disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, nonché al libro primo del Codice Civile”;

-    la determinazione degli ambiti territoriali sociali, effettuata ai sensi della legge 328/2000 e pubblicata sul BURA, n. 101 Speciale del 22.11.2006;

-    il Piano Sociale Regionale 2007-2009, approvato dal Consiglio Regionale con verbale n. 57/1 del 28.12.2006 e pubblicato sul BURA n. 5 speciale del 19.1.2007;

Vista la DGR 1227 del 6.11.2006 recante “Riparto generale delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali – Anno 2006” con la quale è stata destinata la somma di € 1.100.000,00 per l’assegnazione di contributi ai Comuni sulle spese di ricovero dei minori in  Comunità o Istituti Educativi Assistenziali;

Vista la D.G.R. n. 1271 del 13.11.2006 con la quale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione per l’anno 2006 ed è stata iscritta sullo stanziamento di competenza del capitolo 71521 denominato “Contributi in favore dei Comuni sulle spese per il ricovero dei minori in istituto”, la somma di € 1.100.000,00;

Vista la determinazione dirigenziale DD7/14 del 15.2.2007 con la quale è stata reiscritta nel bilancio corrente la somma di € 1.100.000,00 sul Capitolo 71521 – UPB 13.01.005 denominato “Contributi in favore dei Comuni sulle spese per il ricovero dei minori in istituto”;

Ritenuto di dover approvare i criteri e le modalità di ripartizione della somma di € 1.100.000,00, nelle more di approvazione dell’atto di indirizzo per la definizione delle Azioni di Piano previste nel capitolo “La Politica della Spesa” del vigente Piano Sociale Regionale 2007 – 2009, di cui all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di destinare il 60% della somma di € 1.100.000,00, pari a € 660.000,00 ai Comuni fino a 5.000 abitanti ed il restante 40%, pari a € 440.000,00 ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

Ritenuto, altresì, di stabilire che il contributo regionale non può superare l’80% della somma complessivamente richiesta da ciascun Comune;

Atteso che alla complessiva spesa di € 1.100.000,00, derivante dal presente atto può farsi fronte con le disponibilità di cui al Capitolo di spesa 71520 – UPB 13.01.005, del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario denominato “Contributi in favore dei Comuni sulle spese per il ricovero dei minori in istituto”;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore della Direzione “Qualità della vita, beni ed attività culturali, promozione sociale” in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnica ed amministrativa  della presente  proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a) della L.R 14.9.1999, n. 77, con la firma in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per i narrati motivi,

1.   di approvare i criteri e le modalità di ripartizione della somma di € 1.100.000,00, (Euro unmilionecentomila/00) e di eventuali ulteriori risorse economiche aggiuntive, per l’assegnazione ai Comuni di un contributo per il pagamento delle spese per il ricovero dei minori ospitati presso le strutture residenziali a carattere comunitario, in quanto privi di famiglia, o allontanati dalla famiglia per disposizione dell’Autorità Giudiziaria o ai quali la famiglia medesima non possa adeguatamente provvedere;

2.   di destinare il 60% della somma di € 1.100.000,00, pari a € 660.000,00 ai Comuni fino a 5.000 abitanti ed il restante 40%, pari a € 440.000,00 ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, stabilendo che il contributo regionale non può superare l’80% della somma richiesta da ciascun Comune;

3.   di stabilire che eventuali risorse aggiuntive saranno utilizzate con le medesime modalità stabilite nel precedente punto 2) e secondo quanto previsto nel citato allegato “A”;

4.   di provvedere agli adempimenti derivanti dal presente atto con successive determinazioni del Dirigente del competente Servizio;

5.   di disporre la pubblicazione sul BURA dell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Segue allegato