IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente
della giunta regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Modifica
art. 41 L.R. 38/1996)
1. L’art. 41 della LR 21 giugno 1996, n. 38 (Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa) è sostituito dal seguente:
“Art. 41
(Misure di tutela ambientale connesse
alla dismissione di tratte ferroviarie)
1. Lungo il tratto litoraneo tra Ortona e Vasto, sulle aree dismesse del tracciato delle Ferrovie dello Stato, nell’ottica di un processo di valorizzazione e riqualificazione della Costa Teatina, così come previsto all’art. 21 della normativa del vigente Quadro di riferimento regionale (Q.R.R.), è preclusa ogni attività di trasformazione del suolo diversa dalla destinazione a verde.”
Art. 2
(Istituzione)
1. Nelle more della definizione del Parco Nazionale della Costa Teatina, come previsto dall’art. 8 della L. 23/03/01, n. 93 “Disposizioni in campo ambientale”, la Regione individua il “Sistema di Aree Protette della Costa Teatina” composto dalle seguenti riserve:
a) Riserve esistenti:
a1) Riserva di Punta Aderci a Vasto, istituita con L.R. 20 febbraio 1998, n. 9;
a2) Riserva di Lecceta Torino di Sangro, istituita con L.R. 19 dicembre 2001, n. 67.
b) Riserve di nuova istituzione:
b1) Riserva di “Grotta delle Farfalle”, nei Comuni di Rocca San Giovanni e San Vito Chietino;
b2) Riserva di “Punta dell’Acquabella” nel Comune di Ortona.
b3) Riserva “Ripari di Giobbe” nel Comune di Ortona;
b4) Riserva “Marina di Vasto” nel Comune di Vasto (SIC IT7140109).
Art. 3
(Perimetrazione)
1. I confini della Riserva Naturale “Grotta delle Farfalle” nei Comuni di Rocca San Giovanni e San Vito Chietino sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:25.000, per una superficie di ha 510 (All. A).
2. I confini della Riserva Naturale “Punta dell’Acquabella” nel Comune di Ortona sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:25.000, per una superficie di ha 28 (All. B).
3. I confini della Riserva Naturale “Ripari di Giobbe” nel Comune di Ortona sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:25.000 (All. C).
4. I confini della Riserva Naturale “Marina di Vasto” nel Comune di Vasto sono individuati dai SIC IT7140109.
5. Entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e di quelli lungo le strade di accesso delle Riserve.
Art. 4
(Sistema delle aree protette della Costa
Teatina)
1. La Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia provvede alla definizione di una coordinata attività delle aree protette della Costa Teatina.
2. Il Programma di cui al comma 1 è redatto di intesa con la Provincia di Chieti ai sensi dei commi 2, 3 e 5 dell’art. 13 Tit. III delle norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
3. Il “Sistema delle aree protette della Costa Teatina” si realizza anche per mezzo del collegamento funzionale delle aree protette attraverso il “corridoio verde”, quale obiettivo specifico di "tutela e valorizzazione della costa" del vigente Q.R.R., da realizzare sulle aree di sedime del tratto litoraneo del tracciato dismesso delle Ferrovie dello Stato, sulle stazioni e relative aree di pertinenza alle quali si applica il regime di protezione proprio delle riserve naturali istituite con la presente legge. Al “corridoio verde” quale obiettivo specifico di tutela e valorizzazione della costa è funzionalmente connesso il sito “San Giovanni in Venere” nel Comune di Fossacesia i cui confini sono stabiliti come cartografia allegata, in scala 1:25.000, per una superficie di ha 58 (All. D), al quale si applica il regime di protezione proprio delle riserve naturali istituite con la presente legge.
Art. 5
(Gestione)
1. La gestione delle Riserve Naturali Regionali istituite con la presente legge è demandata ai singoli Comuni territorialmente competenti.
2. I Comuni possono avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni di protezione ambientale, di consulenti, di Società cooperative o Istituti particolarmente qualificati, del Corpo Forestale dello Stato, dell'Università, dell'Istituto Zooprofilattico per l'Abruzzo e Molise "G. Caporale".
3. Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni definiscono, mediante apposite delibere consiliari, l'organo di gestione della Riserva, la relativa composizione, nonché le forme ed i modi attraverso cui si attuerà la gestione della Riserva stessa.
4. I Comuni predispongono altresì, entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio regionale, del Piano di Assetto Naturalistico, il Regolamento di esercizio, che stabilisce le modalità di accesso alla Riserva e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.
Art. 6
(Piano di Assetto Naturalistico)
1. Entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni affidano l'incarico per la elaborazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva secondo quanto previsto dalla L.R. 21.06.1996, n. 38, art. 22.
2. Il Piano è elaborato e adottato dai singoli Comuni secondo le modalità, previsioni e prescrizioni previste dalla L.R. 21.06.1996, n. 38, art. 22, entro 12 mesi a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico.
3. Per l’attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale, in caso di inadempienza e previa diffida a provvedere entro un termine non superiore a 60 giorni, nomina un Commissario ad acta.
4. Gli oneri derivanti dalle attività del Commissario ad acta sono a carico del Comune interessato.
5. Il Piano di Assetto Naturalistico è approvato dal Consiglio regionale entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di arrivo presso la stessa Direzione, secondo le modalità di cui alla L.R. 21.06.1996, n. 38, art. 22, comma 3.
6. Il Piano di Assetto Naturalistico individua e regolamenta una fascia di protezione esterna funzionale ai valori ecologici, all’orografia e alle infrastrutture presenti e ai progetti di utilizzo funzionale di interesse pubblico delle aree dismesse. Per quanto concerne l’ex tracciato ferroviario compatibilmente con gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è prevista una fascia di protezione a monte e a valle di 150 metri.
Art. 7
(Programma Pluriennale di Attuazione e
Regolamento)
1. Entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione del Piano di Assetto Naturalistico da parte del Consiglio regionale, i Comuni interessati predispongono il Programma Pluriennale di Attuazione che deve contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per l’attuazione dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della Riserva, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici ed il Regolamento di cui al comma 4 dell’art. 5.
2. Il Programma Pluriennale di Attuazione ed il Regolamento devono essere inviati alla Giunta regionale Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia che a sua volta lo invia al Consiglio regionale per la successiva approvazione.
3. Il Programma Pluriennale di Attuazione ed il Regolamento possono essere contenuti nel Piano di Assetto Naturalistico di cui all'art. 6 ed approvati contestualmente.
Art. 8
(Piano di gestione)
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni predispongono ed approvano un Piano di gestione.
2. Per il primo anno successivo all'istituzione della Riserva, i Comuni devono utilizzare lo stanziamento di cui all'art. 11 per l'espletamento degli adempimenti previsti negli artt. 2, 3, 4, 5.
Art. 9
(Adeguamento degli strumenti
urbanistici)
1. Le previsioni e le prescrizioni del Piano di Assetto Naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovra-comunale.
Art. 10
(Personale della Riserva)
1. La Riserva Naturale Regionale, per il conseguimento dei propri fini può avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici o, nei limiti dei propri bilanci, di personale direttivo tecnico e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.
Art. 11
(Norme transitorie di salvaguardia)
1. All'interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dal Piano Paesistico. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:
a) alterazione delle caratteristiche naturali;
b) apertura di nuove strade;
c) costruzione di nuovi edifici;
d) apertura di nuove cave, miniere e discariche;
e) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;
f) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;
g) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dal Comune;
h) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte del Comune;
i) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalla normativa vigente;
j) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico;
k) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali;
l) l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;
m) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;
n) il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;
o) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate: è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
p) l'installazione di cartelli pubblicitari;
q) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto gli attraversamenti o per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali;
r) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
2. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitate secondo le consuetudini locali.
3. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla L.R. 12 aprile 1983, n. 18, art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 12
(Sanzioni)
1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nell’art. 11, si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.
Art. 13
(Forme di
intervento e procedure)
1. Al fine di tutelare e valorizzare le aree di risulta dell’ex tracciato ferroviario ubicato nei Comuni del tratto litoraneo da Vasto a Ortona di proprietà delle Ferrovie Italiane e dismesse, la Regione provvede con proprio stanziamento di bilancio finalizzato, prioritariamente, agli interventi di manutenzione ed all’acquisto delle aree stesse e degli immobili su esse insistenti.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è utilizzato, anche, per finanziare specifici progetti di recupero e valorizzazione eco-sostenibili presentati dai Comuni, dalla Provincia ovvero da Società con capitale misto pubblico-privato.
3. I progetti di cui al comma 2 possono prevedere strutture ricreative e ricettive eco-compatibili in conformità con i singoli Piani di Assetto Naturalistico.
4. Il finanziamento di cui al comma 2 non può eccedere il 70% della spesa necessaria per l’acquisto dell’area di risulta interessata dal progetto e delle spese di manutenzione straordinaria finalizzata alla bonifica ed al recupero ambientale.
5. Gli oneri per la realizzazione delle infrastrutture sono a totale carico dell’Amministrazione o della Società mista beneficiaria del contributi.
6. L’istanza deve essere presentata alla Direzione di cui al comma 7 corredata di progetto preliminare e di specifico ed analitico quadro finanziario dal quale risultino gli oneri di cui al comma 4.
7. Alla valutazione tecnica dei progetti provvede una commissione, presieduta dal Direttore della Direzione Parchi Territorio Ambiente ed Energia, che seleziona i progetti in relazione alla effettiva attuazione, alla percentuale di cofinanziamento, alle valutazioni ambientali e paesaggistiche, con priorità per i progetti presentati dagli Enti Locali.
Art. 14
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’anno 2007 in Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila), si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B. 05.02.003 sul capitolo di nuova istituzione denominato: “Contributi per la valorizzazione delle aree dismesse da tracciati ferroviari – Sistema delle aree protette della Costa Teatina”.
2. La copertura finanziaria, per l’anno 2007, è assicurata mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio regionale:
- U.P.B. 15.02.001 – capitolo 324000 denominato: “Fondo speciale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale – art. 21 L.R. n. 3/2002”
in diminuzione € 1.500.000,00
- U.P.B. 05.02.003 – capitolo 282201 denominato: “Contributi per la valorizzazione delle aree dismesse da tracciati ferroviari – Sistema delle aree protette della Costa Teatina”
in aumento € 1.500.000,00
3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento verrà determinato ed iscritto sul pertinente capitolo di spesa con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).
Art 15
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 30 Marzo 2007
ottaviano del turco
Seguono allegati