IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 14 e dell’art. 26 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, è fatto obbligo alla Soc. Interporto Val Pescara S.p.a. promotore dell’espropriazione e/o dell’asservimento di eseguire, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente disposizione, il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, in favore delle ditte non concordatarie elencate in allegato, delle corrispondenti somme offerte a titolo di indennità di espropriazione e/o di asservimento degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto, così come individuati nei piani particellari allegati alle determine n. 72 del 22/03/2004 e n. 182 del 05/12/2005 sopra richiamate;
2) la Soc. Interporto Val Pescara S.p.a. dovrà dare notizia del presente provvedimento al terzo che risulti titolare di un diritto;
3) le somme sopra citate, riferite all’indennità di esproprio, non comprendono i rimborsi dovuti ai sensi dell’art. 40 comma 5 del citato DPR 327/2001, pertanto, resta a carico della Soc. Interporto Val Pescara S.p.a. l’obbligo di liquidarli agli interessati;
4) la presente determina sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sarà esecutiva a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non vi siano opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Fausto Fanti