IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

La ditta F.lli Adezio s.n.c. con sede legale in Ari, Loc. Ponte di Ari, è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia in località “Villa San Tommaso” nel Comune di Ortona (CH) distinta in catasto al foglio n.20 particelle nn. 583, 464, 17, 623, 567p. alle seguenti norme e condizioni;

Articolo 1

Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.

Al Servizio Attività Estrattive e Minerarie deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

La presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.  

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 68.000,00 (sessantottomila/00) è stata presentata con polizza fidejussoria n.PT0601253 stipulata con la compagnia Atradius Società Italiana Cauzioni agenzia di Pescara, in data 16.02.2007;

Articolo 5

Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:

1)   La profondità degli scavi deve essere mantenuta sempre 2,00 mt. al di sopra della falda acquifera, con l’obbligo di installare un piezometro nella parte a valle della cava prima dell’inizio dei lavori di coltivazione;

2)   Prima dell’inizio dei lavori deve essere presentata una planimetria su base catastale dell’area di cava contenente l’ubicazione dei termini lapidei da apporre sui vertici e per la segnalazione delle distanze di rispetto;

3)   Prima dell’inizio dei lavori deve essere acquisita, presso gli Enti preposti, l’autorizzazione all’espianto degli ulivi;

4)   L’area di cava deve essere adeguatamente recintata, dotata d’idoneo accesso e di cartello riportante le informazioni relative all’autorizzazione e ai soggetti responsabili;

5)   Devono essere mantenute le distanze di rispetto legali dalle reti e servizi presenti, salvo deroga dgli enti gestori;

6)   Il materiale utilizzato per il ritombamento deve essere di natura vegetale e comunque non compresso nell’elenco allegato al D.L.vo 22/97 (Ronchi) e s.m.e i, l’eventuale utilizzo di altro materiale deve essere espressamente autorizzato degli Enti preposti;

7)   Al fine di assicurarne la stabilità, la pendenza dei fronti, durante le opere di scavo, deve essere inferiore ai 45°;

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 8.238 e complessivamente mc. 24.715 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

a) escavatore;  b) pala meccanica;  c) autocarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art.6 L.R. 67/87;

Articolo 11

La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta