La Giunta
Regionale
Considerato che l’art.2
comma 1 del D.L. 30 ottobre 1987 n.443 – convertito in legge, con
modificazioni, dall’art.1 comma 1 L.29 dicembre 1987 n.531 – sancisce
l’esclusività dell’impiego dei ricettari per la prescrizione o la proposta di
prestazioni erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale a favore dei medici
dipendenti dal Servizio medesimo e con esso convenzionati, nell’ambito dei
rispettivi compiti istituzionali;
Preso atto del parere
reso in data 03.09.2002 con prot.n.12007/SRC/MG/AB/QUE99/769 dalla Direzione
generale delle risorse umane e professioni sanitarie - ex Servizio Rapporti
Convenzionali SSN - del Ministero della Salute, la quale ha riconosciuto, in
deroga alle disposizioni normative sopra citate, a favore degli Ufficiali Medici appartenenti all’Arma dei Carabinieri,
l’utilizzo del ricettario medico standardizzato, subordinandolo alla
indispensabile stipula di apposita Convenzione con il Servizio Sanitario
Regionale di riferimento;
Atteso che con nota
prot.n.1002 dell’11.03.2004 la Azienda U.S.L. di Chieti ha prodotto istanza al
Servizio Assistenza Distrettuale Assistenza Farmaceutica della Direzione Sanità
– in materia competente – volta alla autorizzazione alla concessione del
ricettario unico regionale alla Regione
Carabinieri Abruzzo, a seguito di pedissequa domanda della stessa;
Rilevato che occorrono i
presupposti, per quanto sopra espressamente dedotto ed al fine di fornire un
utile ampliamento dell’ attività assistenziale da prestarsi alla particolare
categoria di pubblici ufficiali rappresentata dagli appartenenti all’Arma dei
Carabinieri, per l’attribuzione del ricettario unico regionale alla Regione
Carabinieri Abruzzo nella persona dell’Ufficiale Medico designato e previa
stipula di apposita Convenzione allegata al presente atto, di cui costituisce
parte integrante ed essenziale;
Reputato altresì, congruo
prevedere che la materiale attribuzione del ricettario unico regionale
all’Ufficiale Medico suindicato venga effettuata dalla Azienda U.S.L. di
Chieti, in considerazione della competenza territoriale della stessa - generata
dall’essere il Servizio Sanità della Regione Carabinieri Abruzzo sedente presso
il C.N.A. di Chieti – e secondo le modalità indicate nella Convenzione;
Ritenuto opportuno
precisare che la Convenzione de qua
avrà decorrenza dalla data della stipula della stessa e durata vincolata a
conforme e costante intendimento in merito della Regione Abruzzo, con
possibilità di interruzione, da parte della stessa Amministrazione Regionale, a
seguito di :
a) sopravvenienti disposizioni normative e/o
provvedimentali confliggenti con il presente accordo;
b) monitoraggio dei dati di spesa sanitaria indotta dall’utilizzo dei ricettari da parte
del Comando Carabinieri Regione Abruzzo .
Visto l’art.50 D.L. 30
settembre 2003 n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito con
modificazioni in L.n.326 del 24.11.2003;
Dato atto del parere
favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente
provvedimento, espresso dal Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale –
Assistenza Farmaceutica;
Dato atto altresì del
parere favorevole, in ordine alla legittimità del presente provvedimento,
espresso dal Direttore Regionale della Direzione Sanità;
A Voti Unanimi espressi nelle forme di legge,
Delibera
per le motivazioni
espresse in narrativa
1. di approvare lo schema di Convenzione - allegato al presente atto, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale - volto alla concessione del
ricettario unico regionale alla Regione Carabinieri Abruzzo, demandando al
Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale Assistenza Farmaceutica della
Direzione Sanità la stipula della stessa;
2. di disporre che la Convenzione de qua avrà decorrenza dalla data della
stipula della stessa;
3. di precisare che la durata della Convenzione
è condizionata a conforme e costante intendimento della Regione Abruzzo, con
possibilità di interruzione, da parte della stessa Amministrazione Regionale, a
seguito di valutazioni concernenti:
a) sopravvenienti disposizioni normative e/o
provvedimentali configgenti con il presente accordo;
b) monitoraggio dei dati di spesa sanitaria indotta dall’utilizzo dei ricettari da parte
della Regione Carabinieri Abruzzo .
4. di disporre che il presente atto sia
notificato alla Direzione Generale della Azienda U.S.L. di Chieti, cui è
demandata la attribuzione del ricettario unico regionale alla Regione
Carabinieri Abruzzo, secondo le modalità indicate in Convenzione ed eventualmente
integrate da direttive del Servizio Assistenza Distrettuale Assistenza
Farmaceutica della Direzione Sanità;
5. di disporre che il presente atto sia
notificato, a cura della Direzione Sanità, ai Direttori Generali delle Aziende
U.S.L. della Regione Abruzzo, delle OO.SS. mediche e dei farmacisti;
6. di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo, nonché sul Portale della Sanità.
Segue allegato