La Giunta Regionale

Considerato che l’art.2 comma 1 del D.L. 30 ottobre 1987 n.443 – convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1 L.29 dicembre 1987 n.531 – sancisce l’esclusività dell’impiego dei ricettari per la prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale a favore dei medici dipendenti dal Servizio medesimo e con esso convenzionati, nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali;

Preso atto del parere reso in data 03.09.2002 con prot.n.12007/SRC/MG/AB/QUE99/769 dalla Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie - ex Servizio Rapporti Convenzionali SSN - del Ministero della Salute, la quale ha riconosciuto, in deroga alle disposizioni normative sopra citate, a favore degli Ufficiali  Medici appartenenti all’Arma dei Carabinieri, l’utilizzo del ricettario medico standardizzato, subordinandolo alla indispensabile stipula di apposita Convenzione con il Servizio Sanitario Regionale di riferimento;

Atteso che con nota prot.n.1002 dell’11.03.2004 la Azienda U.S.L. di Chieti ha prodotto istanza al Servizio Assistenza Distrettuale Assistenza Farmaceutica della Direzione Sanità – in materia competente – volta alla autorizzazione alla concessione del ricettario unico regionale alla  Regione Carabinieri Abruzzo, a seguito di pedissequa domanda della stessa;

Rilevato che occorrono i presupposti, per quanto sopra espressamente dedotto ed al fine di fornire un utile ampliamento dell’ attività assistenziale da prestarsi alla particolare categoria di pubblici ufficiali rappresentata dagli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, per l’attribuzione del ricettario unico regionale alla Regione Carabinieri Abruzzo nella persona dell’Ufficiale Medico designato e previa stipula di apposita Convenzione allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante ed essenziale;

Reputato altresì, congruo prevedere che la materiale attribuzione del ricettario unico regionale all’Ufficiale Medico suindicato venga effettuata dalla Azienda U.S.L. di Chieti, in considerazione della competenza territoriale della stessa - generata dall’essere il Servizio Sanità della Regione Carabinieri Abruzzo sedente presso il C.N.A. di Chieti – e secondo le modalità indicate nella Convenzione;

Ritenuto opportuno precisare che la Convenzione de qua avrà decorrenza dalla data della stipula della stessa e durata vincolata a conforme e costante intendimento in merito della Regione Abruzzo, con possibilità di interruzione, da parte della stessa Amministrazione Regionale, a seguito di :

a)   sopravvenienti disposizioni normative e/o provvedimentali confliggenti con il presente accordo;

b)   monitoraggio dei dati di spesa sanitaria  indotta dall’utilizzo dei ricettari da parte del Comando Carabinieri Regione Abruzzo .

Visto l’art.50 D.L. 30 settembre 2003 n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni in L.n.326 del 24.11.2003;

Dato atto del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento, espresso dal Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale – Assistenza Farmaceutica;

Dato atto altresì del parere favorevole, in ordine alla legittimità del presente provvedimento, espresso dal Direttore Regionale della Direzione Sanità;

A Voti Unanimi  espressi nelle forme di legge,

Delibera

per le motivazioni espresse in narrativa

1.   di approvare lo schema di Convenzione  - allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale - volto alla concessione del ricettario unico regionale alla Regione Carabinieri Abruzzo, demandando al Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale Assistenza Farmaceutica della Direzione Sanità la stipula della stessa;

2.   di disporre che la Convenzione de qua avrà decorrenza dalla data della stipula della stessa;

3.   di precisare che la durata della Convenzione è condizionata a conforme e costante intendimento della Regione Abruzzo, con possibilità di interruzione, da parte della stessa Amministrazione Regionale, a seguito di valutazioni concernenti:

a)   sopravvenienti disposizioni normative e/o provvedimentali configgenti con il presente accordo;

b)  monitoraggio dei dati di spesa sanitaria  indotta dall’utilizzo dei ricettari da parte della Regione Carabinieri Abruzzo .

4.   di disporre che il presente atto sia notificato alla Direzione Generale della Azienda U.S.L. di Chieti, cui è demandata la attribuzione del ricettario unico regionale alla Regione Carabinieri Abruzzo, secondo le modalità indicate in Convenzione ed eventualmente integrate da direttive del Servizio Assistenza Distrettuale Assistenza Farmaceutica della Direzione Sanità;

5.   di disporre che il presente atto sia notificato, a cura della Direzione Sanità, ai Direttori Generali delle Aziende U.S.L. della Regione Abruzzo, delle OO.SS. mediche e dei farmacisti;

6.   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, nonché sul Portale della Sanità.

Segue allegato