LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale n. 32 del 08/11/2006 recante “Disposzioni a favore degli Enti locali per promuovere lo sviluppo del sistema delle autonomie nella Regione Abruzzo” pubblicata sul B.U.R.A n.66 del 22/11/2006 che, all’art. 3 istituisce il Fondo di solidarietà per i piccoli Comuni;
Vista la legge regionale n. 47 del 28/12/2006 concernente: “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Regione Abruzzo”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 78 del 29/12/2006 con la quale, tra l’altro, con l’allegato dell’art. 1 ha rifinanziato l’art. 3 della L.r. n. 32/2006;
Visto l’importo stanziato sul capitolo 121542 U.P.B. 14.01.005 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, relativo a: “Fondo di solidarietà per i piccoli Comuni” pari a € 75.000,00 (settantacinquemila);
Considerato che:
- la Regione può intervenire a favore dei piccoli Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti sulla base dell’ultimo censimento, mediante l’istituzione di un fondo di solidarietà teso a fronteggiare oneri imprevisti e urgenti derivanti da situazioni imprevedibili diverse da quelle di protezione civile, già disciplinate da altre leggi regionali, che non possono essere fronteggiate con le risorse del bilancio comunale;
- in
data 12/02/2007 è stata raggiunta l’intesa tra l’assessore regionale preposto
alle “Riforme Istituzionali, Autonomie locali, Sviluppo Montano e Municipalità”
e i rappresentanti regionali dell’Anci,
Uncem e Lega delle Autonomie, allegato alla presente deliberazione e che forma
parte integrante e sostanziale della stessa (All. “A”), dove, tra l’altro,
vengono stabilite le modalità e le tipologie di accesso al fondo;
Dato atto che il Dirigente del Servizio "Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali", ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa e sulla legittimità dell’atto con la sottoscrizione dello stesso;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per quanto riferito in premessa:
1) di recepire l’intesa di cui in premessa, allegato al presente atto che forma parte integrante e sostanziale della stessa (All. “A”);
2) di confermare come da intesa le fattispecie classificabili nelle seguenti tipologie:
- Sentenza esecutiva o atti esecutivi a seguito di contenzioso civile;
- Sentenza emessa a seguito di contenzioso in materia di espropriazione pubblica iniziato da almeno 5 anni;
- Oneri derivanti da obbligazioni scaturenti da fideiussioni, per l’assunzione di mutui destinati ad investimenti di cui all’art. 207 del D.P.R. 267/00;
- Fatti imprevisti e imprevedibili non ricomprensibili nelle situazioni di protezione civile o per i quali non è vigente una apposita regolamentazione normativa;
3) di stabilire che le istanze da parte dei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 32/2006 devono essere presentate al momento del sorgere delle obbligazioni e dei fatti imprevisti alla Direzione “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli”, allegando:
- la delibera dell’organo competente comunale di richiesta di intervento specificando la tipologia prevista dalle modalità di accesso;
- certificazione del Responsabile del Servizio finanziario attestante che non è possibile far fronte agli oneri previsti con le disponibilità di bilancio in esercizio;
4) di affidare alla Direzione “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli” il compito di provvedere alla istruttoria delle istanze e alle successive liquidazioni con determinazioni dirigenziali del dirigente del Servizio “Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali”;
5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.
Segue allegato